Cassazione Civile, Ordinanza n. 17565/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla convalida, da parte del Giudice di pace, del trattenimento di un cittadino del Bangladesh presso un CPR, disposto in vista dell'espulsione amministrativa per la necessità di svolgere accertamenti supplementari sulla sua identità, acquisire i documenti di viaggio e attendere la disponibilità di vettori o mezzi idonei. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi: con il primo ha denunciato falsa o erronea applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998, oltre agli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il trattenimento sarebbe legittimo solo in presenza di esigenze dipendenti dalla volontà dell'interessato e non anche per ragioni come la mancanza di documenti di viaggio o di vettori, che avrebbero dovuto semmai condurre a misure meno coercitive; con il secondo ha dedotto nullità della decisione per motivazione apparente o omessa, lamentando l'uso di un modulo prestampato con crocette e l'assenza di una reale disamina delle difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la mancanza di documenti identificativi integra un elemento decisivo per la convalida del trattenimento e che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva espressamente valorizzato la necessità di ulteriori accertamenti sull'identità dello straniero, oltre all'acquisizione dei documenti di viaggio e all'attesa di mezzi idonei. Quanto al vizio di motivazione, ha ribadito che, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., è censurabile solo la motivazione mancante o meramente apparente e che l'uso di un modello prestampato non rende di per sé invalida la decisione, se il giudice seleziona e indica le ragioni poste a base della convalida. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata difesa delle intimate, ma il ricorrente è stato condannato a una sanzione di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato come base normativa del procedimento di espulsione e del possibile rischio di fuga, rilevante anche ai fini della partenza volontaria e dell'accompagnamento coattivo alla frontiera
art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998
consente il trattenimento in presenza di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento; la mancanza di documenti identificativi può impedire le misure alternative e giustificare il trattenimento
art. 15 direttiva 2008/115/CE
"Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive"
il trattenimento è ammesso solo se non siano efficacemente applicabili misure meno coercitive e, in particolare, quando sussiste rischio di fuga o lo straniero ostacola il rimpatrio
art. 9, §2, lett. b), direttiva 2008/115/CE
invocato dal ricorrente nel quadro dell'interpretazione della disciplina del trattenimento e del rimpatrio
art. 24 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato sia per la censura di violazione di legge costituzionalmente rilevante sia per il vizio di motivazione apparente
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla solo se manca la motivazione o questa sia meramente apparente, non essendo più censurabile la semplice insufficienza motivazionale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
veicolo della censura per falsa o erronea applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
veicolo della censura per nullità della sentenza derivante da motivazione mancante o apparente
art. 380 bis c.p.c.
richiamato per la definizione accelerata e per la successiva trattazione del ricorso
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 96, comma 4, c.p.c.
fondamento della condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 96, comma 3, c.p.c.
richiamato per escludere la liquidazione delle spese in favore delle intimate, non essendosi difese
art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato, in quanto il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato
art. 12 preleggi
richiamato quale criterio interpretativo per leggere la riforma del vizio di motivazione come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento dello straniero, la mancanza di un documento di identità o di espatrio costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione del rischio di fuga e può precludere l'adozione di misure alternative al trattenimento nonché la concessione del termine per la partenza volontaria.
- Il trattenimento è legittimo quando ricorrano situazioni transitorie che ostacolano concretamente la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, purché il giudice dia conto degli elementi fattuali che rendono necessaria la misura.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, non essendo più sufficiente lamentare insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- L'uso di un modulo prestampato non comporta di per sé nullità della decisione, se il giudice seleziona le ragioni decisive e rende percepibile il percorso logico seguito per la decisione.
- In tema di trattenimento amministrativo, la verifica di proporzionalità e l'apprezzamento della persistenza del rischio di fuga possono legittimamente considerare anche la mancanza di documenti identificativi dello straniero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17553/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17555/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17556/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17558/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17560/2024 del 26/06/2024
- ordinanza_civile · 26 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17561/2024 del 26/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →