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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17565/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla convalida, da parte del Giudice di pace, del trattenimento di un cittadino del Bangladesh presso un CPR, disposto in vista dell'espulsione amministrativa per la necessità di svolgere accertamenti supplementari sulla sua identità, acquisire i documenti di viaggio e attendere la disponibilità di vettori o mezzi idonei. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con due motivi: con il primo ha denunciato falsa o erronea applicazione degli artt. 13 e 14 d.lgs. 286/1998, oltre agli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il trattenimento sarebbe legittimo solo in presenza di esigenze dipendenti dalla volontà dell'interessato e non anche per ragioni come la mancanza di documenti di viaggio o di vettori, che avrebbero dovuto semmai condurre a misure meno coercitive; con il secondo ha dedotto nullità della decisione per motivazione apparente o omessa, lamentando l'uso di un modulo prestampato con crocette e l'assenza di una reale disamina delle difese.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la mancanza di documenti identificativi integra un elemento decisivo per la convalida del trattenimento e che, nel caso concreto, il giudice di merito aveva espressamente valorizzato la necessità di ulteriori accertamenti sull'identità dello straniero, oltre all'acquisizione dei documenti di viaggio e all'attesa di mezzi idonei. Quanto al vizio di motivazione, ha ribadito che, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., è censurabile solo la motivazione mancante o meramente apparente e che l'uso di un modello prestampato non rende di per sé invalida la decisione, se il giudice seleziona e indica le ragioni poste a base della convalida. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per la mancata difesa delle intimate, ma il ricorrente è stato condannato a una sanzione di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato come base normativa del procedimento di espulsione e del possibile rischio di fuga, rilevante anche ai fini della partenza volontaria e dell'accompagnamento coattivo alla frontiera

  • art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998

    consente il trattenimento in presenza di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento; la mancanza di documenti identificativi può impedire le misure alternative e giustificare il trattenimento

  • art. 15 direttiva 2008/115/CE

    "Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive"

    il trattenimento è ammesso solo se non siano efficacemente applicabili misure meno coercitive e, in particolare, quando sussiste rischio di fuga o lo straniero ostacola il rimpatrio

  • art. 9, §2, lett. b), direttiva 2008/115/CE

    invocato dal ricorrente nel quadro dell'interpretazione della disciplina del trattenimento e del rimpatrio

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia per la censura di violazione di legge costituzionalmente rilevante sia per il vizio di motivazione apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se manca la motivazione o questa sia meramente apparente, non essendo più censurabile la semplice insufficienza motivazionale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    veicolo della censura per falsa o erronea applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    veicolo della censura per nullità della sentenza derivante da motivazione mancante o apparente

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata e per la successiva trattazione del ricorso

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    fondamento della condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    richiamato per escludere la liquidazione delle spese in favore delle intimate, non essendosi difese

  • art. 14, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato, in quanto il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 12 preleggi

    richiamato quale criterio interpretativo per leggere la riforma del vizio di motivazione come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento dello straniero, la mancanza di un documento di identità o di espatrio costituisce elemento rilevante ai fini della valutazione del rischio di fuga e può precludere l'adozione di misure alternative al trattenimento nonché la concessione del termine per la partenza volontaria.
  • Il trattenimento è legittimo quando ricorrano situazioni transitorie che ostacolano concretamente la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, purché il giudice dia conto degli elementi fattuali che rendono necessaria la misura.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, non essendo più sufficiente lamentare insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • L'uso di un modulo prestampato non comporta di per sé nullità della decisione, se il giudice seleziona le ragioni decisive e rende percepibile il percorso logico seguito per la decisione.
  • In tema di trattenimento amministrativo, la verifica di proporzionalità e l'apprezzamento della persistenza del rischio di fuga possono legittimamente considerare anche la mancanza di documenti identificativi dello straniero.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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