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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20828/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una diffida accertativa emessa dall'Ispettorato territoriale del lavoro di Perugia ai sensi dell'art. 12 d.lgs. n. 124/2004, relativa a crediti retributivi asseritamente maturati da un lavoratore per lavoro straordinario. Sulla base di tale diffida, il lavoratore notificava precetto alla società datrice di lavoro. La società proponeva opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 618-bis c.p.c., sostenendo che la diffida fosse illegittima perché l'organo ispettivo avrebbe ecceduto i poteri conferitigli dalla norma, avendo svolto un accertamento di fatto non consentito, e che vi fosse inoltre prescrizione per i crediti anteriori al 18 maggio 2015. In appello la società reiterava tali doglianze; la Corte d'appello rigettava l'impugnazione, ritenendo legittima la diffida e infondate le eccezioni della datrice di lavoro. In Cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 12 d.lgs. 124/2004 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'Ispettorato avrebbe compiuto un accertamento di fatto e non tecnico; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per asserita inversione dell'onere della prova in materia di straordinario; 3) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale considerato non contestato il plus orario. La ricorrente contestava inoltre il ragionamento probatorio sulla base delle dichiarazioni rese in sede ispettiva e della mancata ammissione della prova testimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha affermato che l'art. 12 d.lgs. n. 124/2004, nel testo ratione temporis applicabile, consente al personale ispettivo di accertare fatti e inosservanze della disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti patrimoniali dei lavoratori, e che la diffida accertativa, una volta perfezionatisi i presupposti di legge, acquisisce efficacia di titolo esecutivo senza comportare giudicato sull'esistenza del credito, ferma restando la possibilità di contestazione in giudizio. Ha inoltre escluso che la Corte territoriale avesse invertito l'onere della prova: il giudice di merito ha valutato il materiale istruttorio e ha ritenuto provato lo svolgimento di orario eccedente quello contrattuale sulla base di dichiarazioni ritenute gravi, precise e concordanti. Quanto alla censura ex art. 115 c.p.c., la Corte l'ha dichiarata inammissibile perché formulata come travisamento della prova e comunque non riconducibile ai vizi denunciabili nei limiti del giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. n. 124/2004

    testo applicabile ratione temporis prima della modifica introdotta dall'art. 12-bis, comma 3, d.l. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020

    La diffida accertativa può essere emessa quando, nell'ambito dell'attività di vigilanza, emergano inosservanze della disciplina contrattuale da cui scaturiscano crediti patrimoniali in favore dei lavoratori; il personale ispettivo può accertare fatti e quantificare gli importi, e la diffida può acquisire efficacia di titolo esecutivo all'esito delle condizioni previste dalla norma.

  • art. 8 L. n. 30/2003

    comma 2, lett. a) e lett. e); lett. c)

    La delega legislativa comprenda la semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti di lavoro e la promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica; tale delega legittima la disciplina della diffida accertativa come strumento amministrativo di tutela rapida dei crediti di lavoro.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è inversione dell'onere della prova quando il giudice di merito fondi la decisione su allegazioni e prove acquisite, ritenendo provato il credito del lavoratore sulla base del materiale istruttorio valutato secondo il proprio prudente apprezzamento.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla mancata contestazione e sul travisamento della prova non può essere prospettata come violazione dell'art. 115 c.p.c. se in realtà mira a contestare la valutazione del materiale probatorio riservata al giudice di merito.

  • art. 615 c.p.c.

    in combinato con l'art. 618-bis c.p.c.

    Costituisce il rimedio processuale utilizzato dal datore di lavoro per opporsi al precetto fondato sulla diffida accertativa.

  • art. 618-bis c.p.c.

    in combinato con l'art. 615 c.p.c.

    Regola l'opposizione relativa all'esecuzione nelle controversie di lavoro, richiamata quale base processuale dell'azione proposta dalla società.

  • art. 410 c.p.c.

    È richiamato come esempio del tradizionale strumentario conciliativo in ambito lavoristico cui si ispira la procedura della diffida accertativa.

  • art. 2113 c.c.

    commi primo, secondo e terzo

    In caso di accordo raggiunto nel tentativo di conciliazione previsto dall'art. 12, il verbale non è soggetto alle ordinarie regole di impugnabilità delle rinunzie e transazioni.

  • art. 474 c.p.c.

    comma secondo, n. 1 e n. 2

    La diffida accertativa, quando acquista efficacia esecutiva, rientra tra gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, inteso come svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, non nel ricorso per cassazione nei termini prospettati dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere utilizzata per sindacare direttamente l'apprezzamento delle prove o per lamentare un travisamento del fatto probatorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per la dedotta nullità della sentenza e del procedimento, ma la censura è ritenuta inammissibile nei termini in cui è stata formulata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    I vizi motivazionali e il travisamento della prova sono deducibili solo nei ristretti limiti consentiti in cassazione, secondo il regime vigente.

  • art. 12-bis, comma 3, d.l. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020

    È citato solo per precisare che non era ancora applicabile ratione temporis alla diffida oggetto della causa.

Massime di principio

  • La diffida accertativa per crediti patrimoniali ex art. 12 d.lgs. n. 124/2004 consente al personale ispettivo di accertare fatti costitutivi del credito di lavoro e di quantificarne gli importi; l'espressione "valore di accertamento tecnico" non esclude l'accertamento fattuale, ma indica la natura tecnico-professionale dell'attività ispettiva.
  • La procedura della diffida accertativa è coerente con la delega legislativa che mira alla semplificazione della soddisfazione dei crediti di lavoro e alla promozione di soluzioni conciliative in sede pubblica; essa si estende ai crediti patrimoniali derivanti da inosservanze della disciplina contrattuale, anche individuale oltre che collettiva.
  • L'attribuzione alla diffida accertativa di efficacia di titolo esecutivo non comporta giudicato sul credito, ma rende il diritto certo, liquido ed esigibile salvo opposizione del datore di lavoro nei rimedi processuali ordinari.
  • Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito fondi la decisione su una valutazione complessiva di dichiarazioni e documenti ritenuti gravi, precisi e concordanti; la doglianza che miri a ottenere una diversa lettura delle prove attiene al merito e non alla ripartizione dell'onere probatorio.
  • Le censure sul travisamento della prova o sulla mancata ammissione di mezzi istruttori sono inammissibili se non sono specificamente indicate le circostanze oggetto della prova e se la doglianza, in realtà, mira a sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, ove consista in una svista sul fatto probatorio in sé, è rimedio tipico della revocazione per errore di fatto e non può essere surrettiziamente introdotto come vizio di violazione di legge o come nullità della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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