Cassazione Civile, Ordinanza n. 19025/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Un avvocato chiede, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la condanna della società assistita al pagamento del saldo dei compensi professionali per l'attività svolta in dieci procedimenti giudiziari, da liquidarsi secondo il D.M. n. 55 del 2014, detratto l'acconto già ricevuto e fatturato. La società contesta il quantum per ciascuna controversia, la scelta degli scaglioni, la riduzione applicata, la pendenza di alcuni giudizi e l'assenza di rinuncia o revoca del mandato, sostenendo che gli acconti già versati fossero satisfattivi. Il tribunale accoglie solo in parte la domanda e liquida una somma inferiore a quella pretesa. In cassazione il ricorrente denuncia: violazione dell'art. 112 c.p.c. e ultrapetizione per avere il giudice liquidato somme al di sotto di quelle richieste o secondo criteri diversi; violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il tribunale determinato un importo complessivo invece che per singoli giudizi/fasi; violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. per errata valutazione del valore delle controversie esecutive e possessorie; violazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 e dell'art. 2233 c.c. per aver ridotto i compensi del 70%; omesso esame di fatti decisivi relativi agli acconti e alle prestazioni svolte.
La decisione
La Corte rigetta il primo, il quarto e il quinto motivo; dichiara inammissibile, in parte, e infondato, in parte, il terzo motivo; accoglie il secondo motivo. La sentenza impugnata viene quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è rinviata al giudice di merito per nuovo esame conformemente ai principi affermati, in particolare sulla necessità di liquidare i compensi per singole fasi e nel rispetto delle domande formulate. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate in conseguenza dell'esito finale del rinvio.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Indica il rito sommario utilizzato per la domanda di liquidazione dei compensi professionali.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, nella liquidazione giudiziale del compenso, esercita il potere discrezionale di determinazione del quantum; lo viola invece se attribuisce una prestazione diversa da quella richiesta o oltre le fasi domandate.
art. 113 c.p.c.
Consente al giudice di qualificare giuridicamente i fatti e di applicare d'ufficio la corretta disciplina normativa (iura novit curia).
art. 2233 c.c.
La liquidazione del compenso del professionista deve rispettare la convenzione, altrimenti i parametri tariffari e il decoro della professione; è preclusa una liquidazione simbolica o non congrua.
D.M. n. 55 del 2014
Costituisce il parametro regolamentare per la liquidazione dei compensi avvocatici; il giudice può aumentare o diminuire i valori tabellari entro i limiti previsti e, in caso di ulteriore scostamento, deve motivare adeguatamente.
D.M. n. 27 del 2018
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina sopravvenuta, ma la Corte chiarisce che non basta la data di deposito del ricorso: rileva il momento in cui interviene la liquidazione e lo stato di completamento della prestazione.
D.M. n. 37 del 2018
Le modifiche ai parametri non si applicano in base alla sola data dell'istanza di liquidazione, ma quando la liquidazione giudiziale avviene dopo l'entrata in vigore e la prestazione non sia ancora ultimata.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova sul valore della controversia e sui fatti costitutivi della pretesa professionale.
art. 115 c.p.c.
Il ricorrente lo invoca per lamentare l'omesso esame di prove e documenti; la Corte ricorda che la sola produzione documentale non impone automaticamente una specifica valutazione se la censura resta generica.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione delle risultanze probatorie sul valore delle controversie.
art. 4 D.M. n. 55 del 2014
La Corte afferma che, nella versione applicabile, il giudice poteva discostarsi dai valori medi in aumento o in diminuzione entro i limiti consentiti, con motivazione delle ragioni dello scostamento.
art. 5 D.M. n. 55 del 2014
Il valore della controversia si determina, di regola, secondo le norme del codice di procedura civile sulla competenza per valore, avuto riguardo all'oggetto della domanda al momento iniziale della lite.
art. 17 c.p.c.
Richiamato per la determinazione del valore nelle opposizioni agli atti esecutivi, in base al credito per cui si procede e non al solo importo del precetto.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di norme processuali, tra cui l'art. 112 c.p.c.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro per le censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale.
art. 360, n. 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per il mero difetto di valutazione di elementi istruttori.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Richiede l'indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, secondo il principio di specificità del motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di liquidazione del compenso professionale, il giudice non è vincolato dalle quantificazioni prospettate dalle parti: può rideterminare il quantum sulla base dei parametri applicabili, purché non alteri il bene della vita domandato e non esca dai limiti della prestazione dedotta in giudizio.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre solo se il giudice attribuisce o nega un bene diverso da quello richiesto; non ricorre quando egli esercita il potere discrezionale di liquidazione del compenso entro il perimetro della domanda e delle prestazioni effettivamente dedotte.
- La liquidazione dei compensi forensi deve essere effettuata con riferimento alle singole fasi del giudizio, così da rendere verificabile il corretto uso dei parametri tariffari e la coerenza tra attività svolta e importi riconosciuti.
- In tema di compensi dell'avvocato, il giudice può aumentare o ridurre i valori tabellari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile; se si discosta ulteriormente dai parametri medi, deve dar conto in motivazione delle ragioni dello scostamento.
- Il valore della controversia, ai fini della tariffa professionale, va di regola determinato secondo le regole processuali sulla competenza per valore, ma il giudice deve sempre verificare se il valore formale sia manifestamente inadeguato rispetto al valore effettivo della lite.
- Nelle opposizioni agli atti esecutivi, il valore della controversia si collega al credito per cui si procede, avuto riguardo alla fase processuale considerata, e non si identifica automaticamente con l'importo del precetto.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non riguarda la mancata analisi di ogni documento o argomento difensivo, ma solo l'omissione di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e già discusso tra le parti.
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