Regolamento (UE) 2021/1936
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1936 della Commissione del 9 novembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 per quanto riguarda alcune piante da impianto di Ficus carica L. e Persea americana Mill., originarie di Israele, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 per quanto riguarda le misure fitosanitarie per l'introduzione di tali piante da impianto nel territorio dell'Unione e che rettifica quest'ultimo regolamento di esecuzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime UE per l’ingresso di specifiche piante da impianto di Ficus carica L. e Persea americana Mill. originarie di Israele, spostandole dall’elenco delle piante ad alto rischio a un regime di importazione soggetto a precise misure fitosanitarie. Le misure si fondano sui pareri scientifici EFSA e prevedono, tra l’altro, dichiarazioni ufficiali, registrazione e controllo dei siti di produzione, protezione fisica, ispezioni ogni 45 giorni e controlli immediatamente prima dell’esportazione. Il testo modifica il regolamento (UE) 2018/2019, integra e rettifica il regolamento (UE) 2020/1213 e corregge alcuni riferimenti normativi errati.
Modifica l’elenco UE delle piante ad alto rischio e stabilisce/rettifica le misure fitosanitarie per l’importazione nell’Unione di specifiche piante da impianto di Ficus carica L. e Persea americana Mill. originarie di Israele.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nel territorio dell’Unione di determinate piante da impianto di Ficus carica L. e Persea americana Mill. originarie di Israele, nonché alla disciplina UE delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 e alle misure fitosanitarie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213. Incide sugli operatori che esportano/importano tali merci, sulle autorità fitosanitarie competenti e sui certificati fitosanitari; non riguarda altre origini o altre specie, salvo le rettifiche formali a riferimenti normativi contenute nell’allegato II. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Modifica del regime fitosanitario per Ficus carica L. e Persea americana Mill. originarie di Israele
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1936 interviene nel quadro del regolamento (UE) 2016/2031, delle regole sugli organismi nocivi ad alto rischio e delle misure di importazione per le merci già rimosse da tale elenco. La finalità è consentire l’ingresso nell’Unione di specifiche piante da impianto di Ficus carica L. e Persea americana Mill. provenienti da Israele, ma solo a condizioni fitosanitarie rigorose ritenute idonee a mantenere il rischio a un livello accettabile.
Contesto e base scientifica
La Commissione richiama i pareri scientifici EFSA del 26 novembre 2020 relativi alle piante da impianto di Ficus carica L. e Persea americana Mill. originarie di Israele. In tali pareri l’Autorità ha individuato numerosi organismi nocivi pertinenti e ha valutato le misure di mitigazione descritte nei fascicoli tecnici presentati da Israele. La Commissione conclude che le sole misure proposte non bastano e che occorre integrare il regime con ulteriori prescrizioni di produzione, controllo e ispezione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019
L’allegato del regolamento (UE) 2018/2019 viene modificato per escludere dall’elenco delle piante ad alto rischio alcune specifiche partite originarie di Israele:
- per Ficus carica L.: piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposo vegetativo, con diametro massimo di 2 cm alla base del fusto; e talee radicate di un anno, senza foglie, con substrato colturale e diametro massimo di 1 cm alla base del fusto;
- per Persea Mill. / Persea americana Mill.: piante da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale e diametro massimo di 1 cm alla base del fusto; e talee senza radici di piante da impianto con diametro massimo di 2 cm.
La rimozione dall’elenco dell’articolo/allegato relativo alle piante ad alto rischio è coerente con il meccanismo del regolamento (UE) 2016/2031: quando il rischio può essere ridotto con misure specifiche, la merce viene sottratta al regime del mero divieto/provvisorietà e assoggettata a prescrizioni di importazione dedicate.
Misure fitosanitarie per l’introduzione nell’Unione
Le nuove voci inserite nell’allegato del regolamento (UE) 2020/1213 disciplinano in dettaglio l’importazione delle piante da Israele. Le misure prevedono, in sintesi:
- dichiarazione ufficiale di assenza dagli organismi nocivi elencati per ciascuna specie;
- coltivazione per tutto il ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;
- protezione fisica del sito per impedire l’introduzione di alcuni organismi nocivi specificati;
- ispezioni ufficiali ogni 45 giorni nel sito di produzione;
- ispezione ufficiale immediatamente prima dell’esportazione con campionamento sufficiente a rilevare almeno un livello di infestazione dell’1% con affidabilità del 99%;
- per alcuni patogeni, campionatura e prove casuali sulle piante.
Per le piante di Ficus carica L. e Persea americana Mill. i certificati fitosanitari devono riportare, nella rubrica “Dichiarazione supplementare”, la frase di conformità al regolamento (UE) 2020/1213 e l’indicazione del sito o dei siti di produzione registrati.
Organismi nocivi rilevanti
Il regolamento elenca numerosi organismi nocivi per ciascuna merce. Per Ficus carica L. sono menzionati, tra gli altri, insetti coccidi e tripidi, oltre a funghi e al lepidottero Spodoptera frugiperda. Per Persea americana Mill. l’elenco è ancora più ampio e include anche il viroide dell’avocado sunblotch, diverse specie di Colletotrichum, il complesso Euwallacea fornicatus sensu lato e altri organismi da quarantena o potenzialmente tali.
Il testo segnala inoltre che alcuni organismi sono già inclusi nell’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2072, mentre altri non vi figurano ancora ma potrebbero soddisfarne i requisiti dopo una valutazione completa. Per questo motivo le misure di importazione si applicano anche a questi ultimi fino a quando non venga completata la relativa valutazione dei rischi.
Rettifiche formali al regolamento (UE) 2020/1213
Oltre alle nuove voci sostanziali, il regolamento corregge errori di rinvio presenti nell’allegato del regolamento (UE) 2020/1213. In particolare, vengono sostituiti alcuni riferimenti errati a regolamenti diversi con il corretto riferimento al regolamento (UE) 2020/1213, così da uniformare la base normativa delle misure fitosanitarie applicabili.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con l’obiettivo dichiarato di consentire la ripresa dell’importazione delle merci interessate nel più breve tempo possibile, nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Unione in materia SPS. È atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco delle piante ad alto rischio (regolamento 2018/2019)
Sono escluse dall’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 alcune piante da impianto di Ficus carica L. e Persea Mill. originarie di Israele, in quanto il rischio fitosanitario può essere gestito con misure specifiche. In particolare, per Ficus carica L. restano escluse le piante da impianto di un anno a radice nuda, senza foglie, in riposo vegetativo, con diametro massimo di 2 cm alla base del fusto, e le talee radicate di un anno, senza foglie, con substrato colturale e diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, originarie di Israele. Per Persea Mill. restano escluse le piante da impianto innestate, con radici e foglie, con substrato colturale e diametro massimo di 1 cm alla base del fusto, nonché le talee senza radici di piante da impianto con diametro massimo di 2 cm, originarie di Israele.
Inserimento delle misure fitosanitarie nel regolamento 2020/1213
Le specie rimosse dall’elenco delle piante ad alto rischio sono aggiunte all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 con misure d’importazione specifiche. Per entrambe le categorie di piante è richiesta una dichiarazione ufficiale di assenza degli organismi nocivi elencati, la coltivazione per tutto il ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato, la coltivazione in un sito protetto fisicamente contro l’introduzione di determinati insetti nocivi, ispezioni ufficiali ogni 45 giorni e, immediatamente prima dell’esportazione, un’ispezione ufficiale con campionamento idoneo e, per alcuni organismi, campionatura e prove casuali sulle piante. I certificati fitosanitari devono riportare nella rubrica "Dichiarazione supplementare" la formula di conformità al regolamento (UE) 2020/1213 e l’indicazione del sito o dei siti di produzione registrati.
Organismi nocivi considerati e livello di garanzia richiesto
Per Ficus carica L. sono richiamati, tra gli altri, Aonidiella orientalis, Colletotrichum siamense, Euwallacea fornicatus sensu lato, Hypothenemus leprieuri, Icerya aegyptiaca, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus mangiferus, Phenacoccus solenopsis, Plicosepalus acaciae, Retithrips syriacus, Russellaspis pustulans, Scirtothrips dorsalis e Spodoptera frugiperda. Per Persea americana Mill. sono richiamati, tra gli altri, Aonidiella orientalis, Aulacaspis tubercularis, Avocado sunblotch viroid, Bemisia tabaci, Colletotrichum spp. vari, Euwallacea fornicatus, Icerya aegyptiaca, Lasiodiplodia pseudotheobromae, Maconellicoccus hirsutus, Milviscutulus mangiferae, Neocosmospora euwallaceae, Neoscytalidium dimidiatum, Nipaecoccus viridis, Oligonychus perseae, Paracoccus marginatus, Penthimiola bella, Pseudococcus cryptus, Pulvinaria psidii, Retithrips syriacus, Scirtothrips dorsalis e Tetraleurodes perseae. Il regolamento precisa che le sole misure proposte da Israele non sono sufficienti e che, per ridurre il rischio a un livello accettabile, occorrono le prescrizioni aggiuntive fissate nell’allegato, fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/2072.
Rettifiche del regolamento 2020/1213
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è rettificato per correggere alcuni riferimenti errati ad altri atti fitosanitari dell’Unione. In particolare, in una voce relativa ad Acer japonicum, Acer palmatum e Acer shirasawanum il riferimento al regolamento (UE) 2020/1362 è sostituito con il regolamento (UE) 2020/1213; analogamente, nella voce relativa alle talee senza radici di Jasminum polyanthum Franchet, il riferimento al regolamento (UE) 2021/419 è sostituito con il regolamento (UE) 2020/1213.
Decorrenza e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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