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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1932

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1932 del Consiglio del 9 novembre 2021 che attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

Normativa europea32021R1932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1932 attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 relativo alle misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. A seguito di un riesame del Consiglio, viene soppressa dall’allegato III la voce relativa a una persona inserita in elenco, precisamente AL-MAHMOUDI, Baghdadi. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Soppressione di una voce dall’elenco di persone soggette a misure restrittive nei confronti della Libia, mediante modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione europea relativo alla Libia, incidendo esclusivamente sull’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, parte A (persone), con effetto sull’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L’intervento riguarda la rimozione della voce n. 6 relativa a AL-MAHMOUDI, Baghdadi; non introduce nuove misure generali né modifica altri aspetti del regime sanzionatorio.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1932 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio relativo alla Libia

Il regolamento interviene in modo puntuale sul regime di misure restrittive dell’Unione europea adottato in considerazione della situazione in Libia. In esito a un riesame del Consiglio, viene disposta la soppressione di una specifica voce dall’elenco delle persone soggette a sanzioni contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44.

Contesto normativo

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, che disciplina le misure restrittive nei confronti della Libia e ha abrogato il regolamento (UE) n. 204/2011. Il regolamento di esecuzione 2021/1932 è adottato ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento base, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Contenuto dell’intervento

Il contenuto normativo è essenziale e limitato a un aggiornamento dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44. Il considerando indica che, a seguito del riesame effettuato dal Consiglio, una voce relativa a una persona inserita in elenco deve essere soppressa. L’effetto operativo è la rimozione, nell’allegato III, parte A (Persone), della voce n. 6 relativa a AL-MAHMOUDI, Baghdadi.

Effetti pratici

La modifica incide unicamente sul perimetro soggettivo delle misure restrittive, eliminando dalla lista il nominativo indicato. Non vengono introdotte nuove designazioni, né risultano modificate le misure sostanziali previste dal regolamento base; l’atto ha natura meramente emendativa dell’elenco sanzionatorio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1932. In concreto, nell’allegato III, parte A (Persone), la voce 6 relativa ad AL-MAHMOUDI, Baghdadi è soppressa.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fondamento normativo e finalità

Il regolamento è adottato dal Consiglio in base al regolamento (UE) 2016/44, in particolare all’articolo 21, paragrafo 2, e sulla proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La finalità è aggiornare l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive in relazione alla Libia sulla base del riesame effettuato dal Consiglio.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionali

Testo integrale

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