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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/55

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/55 della Commissione del 9 novembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per quanto riguarda l’aggiunta di un nuovo modello di certificato per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l’elenco di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di ungulati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce nel sistema di certificazione dell’UE un nuovo modello di certificato sanitario, denominato "ENTRY-EVENTS", per consentire il rientro nell’Unione di determinati ungulati originari dell’Unione dopo la loro partecipazione a eventi svolti in paesi terzi o territori. Contestualmente, aggiorna il regolamento di esecuzione 2021/404 per circoscrivere tale possibilità ai soli paesi terzi o territori che offrano garanzie sanitarie adeguate. L’intervento si inserisce nel quadro della normativa UE sulla sanità animale e mira a evitare perturbazioni degli scambi, assicurando al contempo adeguate garanzie veterinarie.

Modifica i modelli di certificato sanitario per il rientro nell’UE di determinati ungulati originari dell’Unione dopo partecipazione a eventi in paesi terzi o territori, e aggiorna gli elenchi dei paesi/zone autorizzati a tale ingresso.

Ambito di applicazione

Si applica al rientro nell’Unione di determinati ungulati originari dell’Unione (in particolare bovini, ovini, caprini e, nel modello certificatorio, anche altri ungulati rilevanti ai fini della classificazione del regolamento 2021/403) che siano stati movimentati in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli e che rientrino subito dopo nell’UE. Riguarda gli operatori e le autorità competenti coinvolti nella certificazione sanitaria e nei controlli ufficiali, nonché i paesi terzi/territori o loro zone elencati nei regolamenti di esecuzione 2021/403 e 2021/404. La possibilità è limitata ai paesi terzi o territori che offrano le necessarie garanzie sanitarie, secondo l’elenco aggiornato. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/55: certificazione per il rientro nell’Unione di ungulati dopo eventi in paesi terzi

Il regolamento interviene sul sistema UE di certificazione e sulle liste dei paesi terzi autorizzati all’ingresso di animali, per gestire in modo specifico il rientro nell’Unione di ungulati originari dell’Unione che siano stati temporaneamente spostati in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli. Il provvedimento si fonda sulla normativa in materia di sanità animale e sui controlli ufficiali, con l’obiettivo di assicurare garanzie veterinarie adeguate e, al tempo stesso, evitare indebite perturbazioni degli scambi.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/429, che disciplina le malattie animali trasmissibili e contiene le regole sulla certificazione sanitaria e sull’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, nonché il regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 aveva già previsto, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/54, una disciplina speciale per il rientro di determinati ungulati originari dell’Unione dopo la partecipazione a eventi svolti fuori dall’UE. Il presente regolamento di esecuzione completa tale disciplina introducendo il relativo modello di certificato e circoscrivendo i paesi/territori ammessi.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda il rientro nell’Unione di determinati ungulati originari dell’Unione che siano stati movimentati in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere reintrodotti nell’UE. Le modifiche incidono sui modelli di certificato previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 e sugli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

La possibilità di rientro non è generalizzata: è limitata ai paesi terzi o territori che offrano le necessarie garanzie di sanità animale e che siano espressamente contemplati negli elenchi aggiornati. Il testo evidenzia in particolare che la misura si applica alle partite di bovini, ovini e caprini per le quali il rientro sia accompagnato dal nuovo certificato "ENTRY-EVENTS".

Nuovo modello di certificato ENTRY-EVENTS

L’articolo 1 modifica l’articolo 14 del regolamento 2021/403 aggiungendo la lettera l), che introduce il certificato sanitario "ENTRY-EVENTS". Tale certificato deve essere redatto conformemente al modello inserito nell’allegato II, capitolo 12 bis, del regolamento 2021/403.

Il nuovo capitolo 12 bis è dedicato al "modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione". In sostanza, il certificato serve a documentare le condizioni sanitarie del rientro e a fornire all’autorità competente del paese terzo o territorio ospitante le garanzie richieste dalla normativa UE.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e garanzia "EVENTS"

L’articolo 2 modifica l’allegato II del regolamento 2021/404. La parte 1 dell’allegato viene aggiornata, in particolare per Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey, con l’indicazione delle condizioni e delle garanzie applicabili alle diverse categorie di animali. In tali voci compare il riferimento a "EVENTS" per le categorie interessate.

Nella parte 4 dell’allegato II viene inserita la garanzia sanitaria animale "EVENTS". Essa stabilisce che l’ingresso nell’Unione di partite di bovini, ovini o caprini originarie dell’Unione e spostate nella zona indicata nella parte 1 dell’allegato per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli è autorizzato soltanto se le partite sono accompagnate dal modello di certificato "ENTRY-EVENTS" previsto dal regolamento 2021/403.

Logica e effetto pratico della riforma

Il regolamento realizza un coordinamento tra norme sostanziali e norme documentali: da un lato, la disciplina di fondo consente il rientro di determinati animali dopo eventi all’estero; dall’altro, il regolamento di esecuzione introduce il documento attestativo necessario e delimita i paesi/territori abilitati. L’effetto pratico per operatori e autorità è la necessità di utilizzare il nuovo modello certificatorio e di verificare che il paese terzo o territorio di provenienza rientri tra quelli autorizzati e che siano rispettate le garanzie sanitarie richieste.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Introduzione del certificato ENTRY-EVENTS nel regolamento 2021/403

All’articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è aggiunta la lettera l), che include il certificato sanitario "ENTRY-EVENTS" per l’ingresso nell’Unione di determinati ungulati originari dell’Unione, spostati in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli e poi rientrati nell’Unione. L’allegato II è modificato per inserire il nuovo capitolo 12 bis con il relativo modello di certificato.

Aggiornamento dei modelli certificatori per gli ungulati

Nell’allegato II del regolamento 2021/403, nella tabella dei modelli per l’ingresso e il transito di animali terrestri, viene aggiunta la voce "ENTRY-EVENTS" nella sezione dedicata agli ungulati, con rinvio al capitolo 12 bis che contiene il modello di certificato sanitario specifico.

Limitazione geografica e garanzia sanitaria nel regolamento 2021/404

L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato per limitare l’ingresso nell’Unione di partite di bovini, ovini e caprini originarie dell’Unione e partecipanti a eventi in un paese terzo o territorio ai soli paesi terzi, territori o zone indicati nell’allegato stesso. Nella parte 4 dell’allegato II è inserita la garanzia sanitaria "EVENTS", che subordina l’ingresso all’accompagnamento del modello di certificato "ENTRY-EVENTS" previsto dal regolamento 2021/403.

Aggiornamento degli elenchi di paesi/zone autorizzati

La parte 1 dell’allegato II del regolamento 2021/404 è aggiornata con nuove o riformulate voci relative a Regno Unito, Guernsey, Isola di Man e Jersey, specificando per ciascun territorio e per ciascuna categoria animale le combinazioni di condizioni e garanzie applicabili, incluso il riferimento a "EVENTS" per bovini, ovini e caprini ove previsto.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli ufficialimovimentazione di animalicertificazione veterinariaimportazione di animali

Testo integrale

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