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Sentenza

Sentenza n. 1804/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio, in applicazione di quanto previsto dall’art. 6-bis del d. l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della l. n. 232/1990.

Giustizia amministrativa202300562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancato riconoscimento, nella liquidazione del TFS, dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (poliziotto in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, è cessato dal servizio a domanda il 3 novembre 2018 dopo oltre 40 anni di servizio utile e all’età di 58 anni e 7 mesi. Chiesto all’INPS il ricalcolo del TFS con computo dei sei scatti stipendiali, pari al 2,5% per ciascuno e calcolati sull’ultima retribuzione, non ha ottenuto riscontro favorevole. Ha chiesto l’accertamento del diritto e la condanna dell’INPS alla riliquidazione, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro; ha inoltre dedotto decadenza e prescrizione quinquennale e contestato nel merito il diritto, sostenendo che la cessazione volontaria e la mancata contribuzione impedissero il beneficio e che l’interpretazione favorevole fosse incompatibile con gli artt. 81 e 97 Cost.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari dell’INPS: l’Istituto è l’unico soggetto obbligato a pagare l’indennità di buonuscita e può rielaborare i dati trasmessi dal datore di lavoro; quest’ultimo non è parte necessaria del giudizio. Nel merito ha riconosciuto il diritto ai sei scatti, applicando l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche al personale della Polizia di Stato cessato a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio. L’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 ha mantenuto applicabile tale disciplina anche alle forze di polizia a ordinamento militare, senza che l’abrogazione delle disposizioni precedenti ne comportasse la reviviscenza. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda i sei scatti ai fini pensionistici e non condiziona il calcolo del TFS al versamento della contribuzione residua: i due trattamenti hanno diversa natura e il beneficio sul TFS non richiede tale copertura contributiva. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non determina decadenza dal beneficio, essendo funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo; inoltre, la prescrizione quinquennale decorre dall’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio, e nel caso concreto non era maturata. Sono state respinte anche le obiezioni fondate sugli artt. 81 e 97 Cost. Il TAR ha dichiarato il diritto al ricalcolo e condannato l’INPS a rideterminare il TFS includendo i sei scatti del 2,5% sull’ultima retribuzione. Ha riconosciuto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, e compensato integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    Ne consegue che la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio in discorso, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e da quella contributiva.

    Il beneficio per il calcolo del TFS spetta al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio a domanda se possiede i requisiti anagrafici e di anzianità di servizio previsti dalla disposizione.

  • art. 1911 d.lgs. n. 66/2010

    Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che lo stesso d.lgs n. 66/2010, all’art. 1911, ha nuovamente introdotto in via generale il beneficio dei sei aumenti periodi di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio: detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’Ordinamento Militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”.

    L’art. 1911 mantiene applicabile l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e ne estende l’ambito soggettivo alle forze di polizia a ordinamento militare, senza alterare il regime del beneficio.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    L’articolo 4 del d. lgs n. 165/1997 non modifica, come già in precedenza illustrato, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione – per quanto rileva nella presente controversia – all’attribuzione dei sei scatti riconosciuti dall’articolo 6-bis del decreto legge n. 387/1987 (cfr. Cons. Stato, II, n. 3908/2023).

    La disciplina dell’art. 4 riguarda i sei scatti ai fini pensionistici e non modifica il calcolo del TFS; pertanto, per il beneficio sul TFS non opera l’obbligo di versare la contribuzione residua previsto per gli scatti pensionistici.

  • art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987

    Dalla lettura in combinato disposto delle due prescrizioni, è possibile dedurre che “il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo” (cfr. Consiglio di Stato, II, 23 marzo 2023, n. 2985), con conseguente esclusione della soluzione preclusiva dovuta agli asseriti effetti decadenziali.

    Il termine del 30 giugno è funzionale a determinare la decorrenza del collocamento a riposo e non comporta, in assenza di un’espressa previsione, la decadenza dal diritto al beneficio.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Sulla somma spettante devono essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994 (cfr. sul punto Cons. Stato, II, 16 marzo 2023, n. 2761).

    Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Sulla somma spettante devono essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della l. n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994 (cfr. sul punto Cons. Stato, II, 16 marzo 2023, n. 2761).

    La corresponsione degli interessi legali sulle somme spettanti esclude il cumulo con la rivalutazione monetaria.

Massime di principio

  • Il personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda ha diritto all’inclusione nel calcolo del TFS dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 quando, al momento della cessazione, possiede i requisiti anagrafici e di anzianità di servizio richiesti dalla disposizione.
  • L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non si estende al calcolo del TFS; il beneficio sul TFS non è quindi subordinato al versamento della contribuzione previdenziale residua previsto per il trattamento pensionistico.
  • In assenza di un’espressa previsione decadenziale, il termine del 30 giugno indicato dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 va letto in collegamento con la decorrenza del collocamento a riposo e non come termine perentorio che estingue il diritto ai sei scatti.
  • L’INPS, quale soggetto obbligato a corrispondere il TFS e titolare del potere di rielaborarne i dati e determinarne l’importo, è legittimato passivamente in via esclusiva nella controversia sulla liquidazione; l’amministrazione datrice di lavoro non è parte necessaria per il solo fatto di partecipare al procedimento che precede la liquidazione.
  • Ai fini della prescrizione del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dalla cessazione dal servizio.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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