Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 325/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda n. 38594) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202510694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 30 maggio 2024. L'Amministrazione si è costituita con atto di stile senza adottare il provvedimento richiesto. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, nonché la necessità di ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l'illegittimità del silenzio, rilevando che il Ministero non aveva ancora concluso il procedimento nonostante fosse decorso il termine massimo di 120 giorni previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007; il termine era scaduto il 27 settembre 2024. Il Collegio ha ritenuto non sufficienti a giustificare il ritardo le ragioni organizzative e sostanziali rappresentate dall'Amministrazione, pur riconoscendo l'elevato numero di domande analoghe, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti. Il Ministero è stato quindi ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per il caso di persistente inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da esercitare entro l'ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori, in applicazione del principio di soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e l'ordine all'Amministrazione di provvedere; ricorrendone i presupposti, il giudice può assegnare un termine per la conclusione del procedimento e nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.

  • art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. [...] Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Il termine complessivo massimo per la definizione del procedimento di riconoscimento, considerato dal giudice nel caso concreto, è stato individuato in 120 giorni; il suo decorso rende illegittima la protratta inerzia dell'Amministrazione.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale per la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    Richiamato quale intervento legislativo collegato alla gestione delle numerose domande di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.

  • decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77

    Richiamato quale atto di attuazione dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.

Massime di principio

  • La protratta inerzia dell'amministrazione nella definizione di un procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale è illegittima quando sia decorso il termine massimo previsto dalla disciplina applicabile, anche se l'amministrazione deve fronteggiare un numero eccezionalmente elevato di domande analoghe e questioni giuridiche complesse.
  • Le difficoltà organizzative, l'elevato carico di lavoro e la complessità interpretativa della materia non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di concludere il procedimento entro il termine stabilito dalla legge.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice amministrativo, accertata l'illegittimità dell'inerzia, può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine fissato giudizialmente e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore mancata esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioAlbi e iscrizioneGiudizio di ottemperanza
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.