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Sentenza

Sentenza n. 1283/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza ordinare l’ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 135/2025 pubblicata il 16/01/2025, notificata in forma esecutiva in data 24/01/2025, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di Trichilo Maria dell’importo di €. 2.500,00 corrispondente al beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 e 2023-2024, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.

Giustizia amministrativa202600312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto il diritto all’accredito di euro 2.500 sulla Carta elettronica del docente, oltre interessi legali

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione lavoro, n. 135/2025, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 24 gennaio 2025. Il titolo riconosceva il diritto all’accredito di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, per complessivi euro 2.500, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l’omessa esecuzione del giudicato. La ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme, notificata al Ministero e che, alla data di proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante accredito sulla Carta elettronica del docente delle somme riconosciute, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi in caso di ulteriore inerzia entro un successivo termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il commissario non ha diritto a un compenso ulteriore, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. È stata respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora è stata ritenuta non necessaria e comunque ostacolata, in concreto, dalle ragioni collegate alla complessità e serialità del contenzioso sulla Carta docente, alla situazione organizzativa del Ministero e alla natura non essenziale né sostentativa del beneficio. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800 per spese legali, oltre accessori e contributo unificato ove dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato e, ai sensi del comma 4, lett. e), di disporre una penalità di mora in caso di persistente inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, correlate alla specialità della posizione del debitore pubblico e alle difficoltà normative, finanziarie, organizzative o connesse a interessi pubblici.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato richiamato per la dimidiazione dei parametri di liquidazione delle spese legali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua notificazione all’amministrazione obbligata, il decorso del termine legalmente previsto e l’inadempimento dell’amministrazione per ordinare l’esecuzione coattiva del giudicato.
  • Quando il giudice ordina alla pubblica amministrazione di eseguire il giudicato, può nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, stabilendo un termine per l’intervento sostitutivo e attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all’adempimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano concrete ragioni ostative legate alla complessità organizzativa e procedurale dell’adempimento, alla serialità del contenzioso, ai vincoli finanziari o alla natura non essenziale della prestazione dovuta.
  • La nomina del commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, una misura sufficiente a fronteggiare l’inerzia dell’amministrazione e può giustificare il rigetto della contestuale domanda di astreinte.
  • Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico ordinario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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