Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2038/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento a) della graduatoria finale di merito, pubblicata in data 20/10/2022, del concorso indetto dal Comune di Casalnuovo, per la copertura di n. 22 posti di “istruttore di vigilanza – agenti di PM” – cat. C. - p.e. C1 part time al 75%, nella parte in cui non riconosce al ricorrente il possesso del titolo di riserva previsto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 in favore dei volontari delle Forze armate, congedati senza demerito; b) della nota prot. n. 4144 del 31/10/2022 del Comune di Casalnuovo di Napoli con la quale, nel dare riscontro all'istanza di accesso presentata dal ricorrente, si conferma la volontà dell'ente di non riconoscere il titolo di riserva; per quanto di ragione e se lesivo: c) del Bando di concorso, se interpretato nel senso di escludere l'applicazione del soccorso istruttorio nelle ipotesi contemplate dall'art. 6 della L. 241/90; d) degli atti di immissione in servizio dei candidati risultati vincitori del concorso indicato sub a); e) di ogni altro presupposto, connesso o conseguente lesivo degli interessi del ricorrente; per l'accertamento e la declaratoria: f) del diritto del ricorrente al riconoscimento del titolo di riserva previsto dagli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 66/2010 in favore dei volontari delle Forze armate, congedati senza demerito;

Giustizia amministrativa202205854

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso comunale per 22 posti di istruttore di vigilanza, nella parte in cui non riconosceva il titolo di riserva spettante ai volontari delle Forze armate, nonché il conseguente diniego dell'amministrazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso bandito dal Comune di Casalnuovo di Napoli per la copertura di 22 posti di istruttore di vigilanza-agente di polizia municipale, chiedendo il riconoscimento della riserva prevista dagli artt. 1014 e 678 del d.lgs. 66/2010 in favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito. Ha inoltre contestato la nota comunale con cui, in riscontro a un'istanza di accesso, l'amministrazione aveva confermato il mancato riconoscimento del titolo di riserva, deducendo, ove lesivo, anche l'illegittimità del bando nella parte eventualmente interpretata come escludente il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 6 della l. 241/1990, nonché degli atti di immissione in servizio dei vincitori e degli ulteriori atti connessi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile. Nelle more del giudizio il ricorrente ha comunicato di essere stato assunto in servizio a seguito dello scorrimento della graduatoria e di non avere più interesse alla definizione della controversia. Il giudice ha quindi ritenuto venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione, senza esaminare nel merito le censure relative al mancato riconoscimento della riserva, al soccorso istruttorio e agli atti concorsuali. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • artt. 1014 e 678 d.lgs. 66/2010

    Norme richiamate dal ricorrente quale fondamento del titolo di riserva in favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.

  • art. 6 l. 241/1990

    Norma richiamata dal ricorrente con riferimento al soccorso istruttorio; la relativa questione non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La sopravvenuta assunzione del candidato, intervenuta nelle more del giudizio a seguito dello scorrimento della graduatoria, può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale all'impugnazione degli atti della procedura concorsuale quando il ricorrente dichiari di non conservare più interesse alla decisione.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non esamina nel merito le censure dedotte contro la graduatoria e gli altri atti della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.