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Sentenza

Sentenza n. 1234/2026 - Lecce, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, n. 485/2024, sul riconoscimento della Carta del Docente per gli anni scolastici 2018/2019-2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Brindisi, Sezione Lavoro, pubblicata il 20 marzo 2024 e notificata al Ministero il 5 maggio 2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre rivalutazione e interessi fino all’effettiva attribuzione. Ha dedotto che, nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo, il Ministero non vi aveva dato esecuzione; ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso, notificato e depositato il 4 aprile 2026, è stato proposto decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha rilevato la regolarità processuale, il passaggio in giudicato comprovato da certificazione dell’8 maggio 2025 e la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 5 maggio 2025; risultava quindi decorso il termine di 120 giorni previsto per l’avvio dell’azione esecutiva contro la PA. Il Ministero non ha contestato l’inadempimento. Gli è stato ordinato di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, da attivarsi entro i successivi 60 giorni; nessun compenso è dovuto per l’incarico. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.

    La disposizione consente di chiedere al giudice amministrativo l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a.

    Nel procedimento di ottemperanza il termine per il deposito del ricorso è dimezzato; il TAR ha verificato il rispetto di tale regola nel caso concreto.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Il Collegio, poi, rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza ha comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dall’apposita certificazione del Tribunale di Brindisi del 08.05.2025.

    L’azione di ottemperanza richiede che il titolo azionato abbia acquisito valore di cosa giudicata; nel caso concreto tale requisito è stato comprovato da apposita certificazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    Inoltre, la predetta sentenza, è stata notificata, munita di formula esecutiva in data 05.05.2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito (nella sede reale a mezzo PEC), sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm.ii., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo.

    L’azione esecutiva contro una pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro può essere iniziata solo dopo l’infruttuosa scadenza dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il termine era decorso nel caso esaminato.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

    Le spese del giudizio sono poste a carico della parte soccombente.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del presente giudizio di ottemperanza seguono, ex art. 91 c.p.c. e 26 c.p.a., la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

    La disciplina delle spese nel giudizio amministrativo è applicata secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 93 c.p.c.

    Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00, per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.

    Il giudice dispone la distrazione delle spese liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ed è limitato alla stretta esecuzione del comando contenuto nel titolo.
  • Per agire in ottemperanza occorre che il titolo del giudice ordinario abbia acquisito valore di cosa giudicata; il ricorso deve rispettare il dimezzamento dei termini di deposito previsto per il rito.
  • Quando il titolo esecutivo riguarda somme dovute da una pubblica amministrazione, l’azione esecutiva non può essere iniziata prima dell’infruttuosa scadenza di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinarne l’adempimento entro un termine e nominare fin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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