Sentenza n. 249/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 47416 del 30 ottobre 2020, notificato in data 4 novembre 2020, con cui il dirigente dell’area funzionale 4 del Comune di Nardò ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, per la sanatoria di alcune opere realizzate in difformità dai titoli edilizi rilasciati presso la sua casa colonica ubicata in Nardò (LE); ove occorra, del preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge 241/1990 prot. n. 26153 del 4 giugno 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato inammissibile l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 relativa a opere realizzate in difformità dai titoli edilizi, nonché, ove occorrente, il preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di una casa colonica assentita con concessione edilizia e successiva variante, aveva realizzato opere in difformità dai titoli edilizi ed era stato destinatario di un’ordinanza di demolizione. Presentava quindi istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, allegando una proposta progettuale comprendente interventi di modifica, riduzione, demolizione e trasformazione di vari manufatti, allo scopo di rendere l’edificio conforme alla disciplina urbanistica vigente. Il Comune dichiarava l’istanza inammissibile per mancanza della doppia conformità, rilevando che la domanda non si limitava a rappresentare lo stato dei luoghi e la conformità di opere già eseguite, ma prospettava ulteriori interventi edilizi. Il ricorrente deduceva: violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, erronea applicazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 e degli strumenti urbanistici; erroneità dell’assunto secondo cui gli interventi progettati sarebbero opere di nuova costruzione; violazione della disciplina urbanistica per avere il Comune escluso la possibilità di realizzare una pertinenza della casa colonica a distanza di anni; violazione dell’art. 90 d.P.R. 380/2001 e incompetenza del Comune a valutare l’assenza del certificato relativo alla sopraelevazione, la cui istruttoria sarebbe spettata all’ufficio tecnico regionale o alla Provincia.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisiva e autonoma la motivazione comunale secondo cui l’istanza conteneva una vera e propria proposta progettuale diretta a modificare le opere esistenti per renderle conformi alla disciplina urbanistica. La domanda descriveva, tra l’altro, la realizzazione di una riserva idrica, la trasformazione di spazi coperti in terrazzi, la rimozione di vetrate e parapetti, la demolizione della piscina e del relativo vano docce, nonché la riduzione della superficie coperta di un manufatto. Tali interventi eccedevano il perimetro dell’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, che consente esclusivamente la regolarizzazione di opere già ultimate e già conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della loro realizzazione sia al momento della presentazione della domanda. Il giudice ha escluso la possibilità di una sanatoria condizionata all’esecuzione di opere future, precisando che la conformità deve preesistere alla domanda e non può derivare da prescrizioni o interventi successivi. La verifica della doppia conformità è stata qualificata come attività vincolata, non compatibile con modifiche progettuali o condizioni. Sono state quindi ritenute infondate le censure relative alla mancata valutazione della marginalità degli interventi e della loro eventuale qualificazione come edilizia libera o soggetta a CILA, poiché tali questioni non superavano il rilievo preliminare dell’inammissibilità di una sanatoria condizionata. Essendo il provvedimento plurimotivato, la legittimità della motivazione principale, autonomamente sufficiente, ha determinato l’assorbimento delle censure relative agli ulteriori motivi ostativi, compreso quello riguardante l’art. 90 d.P.R. 380/2001 e la dedotta incompetenza. Nulla è stato disposto sulle spese, data la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (...) il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
La norma richiede la doppia conformità dell’opera già realizzata e non consente di subordinare la sanatoria all’esecuzione di interventi futuri diretti a rendere conforme l’opera.
art. 3 l. 241/1990
Il motivo di difetto di motivazione è stato ritenuto infondato in quanto la ragione ostativa principale, consistente nella natura condizionata e progettuale dell’istanza, risultava adeguatamente individuata.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale fondamento del preavviso di diniego, senza autonoma statuizione decisiva.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
Richiamato in relazione alla precedente sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione, già annullata con altra sentenza; non costituisce la base decisoria della presente pronuncia.
art. 90 d.P.R. 380/2001
Il motivo relativo alla competenza sull’accertamento concernente la sopraelevazione è stato assorbito, perché la legittimità autonoma della principale ragione ostativa era sufficiente a sostenere il diniego.
Massime di principio
- L’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presuppone che l’opera abusiva sia già conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda.
- È inammissibile una sanatoria condizionata all’esecuzione di modifiche, demolizioni o altri interventi futuri destinati a rendere conforme un’opera che non possiede già il requisito della doppia conformità.
- Nell’ambito dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 l’amministrazione deve verificare la conformità di opere già ultimate; non può trasformare il procedimento di sanatoria in un procedimento di approvazione di un progetto di modificazione dell’intervento abusivo.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più motivazioni autonome e una di esse è legittima e sufficiente a sostenerlo, il giudice può respingere il ricorso sulla base di tale sola motivazione, assorbendo le censure relative agli ulteriori motivi ostativi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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