Sentenza del 15/06/2020 n. 410 - Comm. Trib. Prov. Torino
Indagini bancarie - Presunzioni - Efficacia ai fini della determinazione del reddito - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio riportato afferma che il contribuente deve provare che le entrate bancarie non hanno rilevanza fiscale. Se tale prova non è fornita, le presunzioni dell’Amministrazione a fondamento della tassazione sono presunzioni legali e non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il testo non specifica l’esito processuale concreto, il giudice, gli importi, le spese o quale parte abbia prevalso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’utilizzo delle indagini bancarie sulle movimentazioni riferibili a una persona fisica per determinare il reddito imponibile. Il punto decisivo è se spetti al contribuente dimostrare che le entrate rilevate non costituiscono operazioni imponibili e se le presunzioni dell’Amministrazione debbano possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Norme richiamate
Art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 600/1973
La disposizione è richiamata quale base normativa delle indagini finanziarie e delle presunzioni relative alle movimentazioni bancarie; il contribuente deve dimostrare che le entrate rilevate sono fiscalmente irrilevanti.
Art. 33, commi 2, 3 e 6, d.P.R. 600/1973
Le disposizioni sono indicate tra i riferimenti normativi dell’attività di indagine e controllo bancario, senza che il testo fornito ne riporti una specifica applicazione o interpretazione ulteriore.
Corte costituzionale, sentenza n. 228/2014
È citata tra i precedenti pertinenti al regime delle presunzioni derivanti dalle indagini bancarie; dal testo fornito non è possibile ricostruire quale specifico passaggio della pronuncia sia stato applicato.
Cassazione, sentenza n. 11810/2019
È richiamata a sostegno del principio per cui, in assenza di prova contraria del contribuente, le presunzioni bancarie hanno natura legale e non devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Massime di principio
- Quando da un’indagine bancaria emergono entrate riferibili a una persona fisica, il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare che ciascuna movimentazione contestata è estranea a operazioni imponibili o è comunque fiscalmente irrilevante.
- In mancanza di una prova contraria adeguata, l’Amministrazione può fondare la tassazione sulle presunzioni previste dalla disciplina delle indagini finanziarie, senza dover dimostrare anche i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
- Il principio riguarda il criterio di ripartizione dell’onere probatorio e la forza presuntiva delle movimentazioni bancarie; il solo estratto non consente invece di ricostruire l’esito processuale concreto della controversia.
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