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Sentenza

Sentenza del 15/06/2020 n. 410 - Comm. Trib. Prov. Torino

Indagini bancarie - Presunzioni - Efficacia ai fini della determinazione del reddito - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio riportato afferma che il contribuente deve provare che le entrate bancarie non hanno rilevanza fiscale. Se tale prova non è fornita, le presunzioni dell’Amministrazione a fondamento della tassazione sono presunzioni legali e non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il testo non specifica l’esito processuale concreto, il giudice, gli importi, le spese o quale parte abbia prevalso.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’utilizzo delle indagini bancarie sulle movimentazioni riferibili a una persona fisica per determinare il reddito imponibile. Il punto decisivo è se spetti al contribuente dimostrare che le entrate rilevate non costituiscono operazioni imponibili e se le presunzioni dell’Amministrazione debbano possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Norme richiamate

  • Art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 600/1973

    La disposizione è richiamata quale base normativa delle indagini finanziarie e delle presunzioni relative alle movimentazioni bancarie; il contribuente deve dimostrare che le entrate rilevate sono fiscalmente irrilevanti.

  • Art. 33, commi 2, 3 e 6, d.P.R. 600/1973

    Le disposizioni sono indicate tra i riferimenti normativi dell’attività di indagine e controllo bancario, senza che il testo fornito ne riporti una specifica applicazione o interpretazione ulteriore.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 228/2014

    È citata tra i precedenti pertinenti al regime delle presunzioni derivanti dalle indagini bancarie; dal testo fornito non è possibile ricostruire quale specifico passaggio della pronuncia sia stato applicato.

  • Cassazione, sentenza n. 11810/2019

    È richiamata a sostegno del principio per cui, in assenza di prova contraria del contribuente, le presunzioni bancarie hanno natura legale e non devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Massime di principio

  • Quando da un’indagine bancaria emergono entrate riferibili a una persona fisica, il contribuente deve fornire elementi idonei a dimostrare che ciascuna movimentazione contestata è estranea a operazioni imponibili o è comunque fiscalmente irrilevante.
  • In mancanza di una prova contraria adeguata, l’Amministrazione può fondare la tassazione sulle presunzioni previste dalla disciplina delle indagini finanziarie, senza dover dimostrare anche i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
  • Il principio riguarda il criterio di ripartizione dell’onere probatorio e la forza presuntiva delle movimentazioni bancarie; il solo estratto non consente invece di ricostruire l’esito processuale concreto della controversia.

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