Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8553/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli per diversi profili: Buono ha denunciato vizi di motivazione e travisamento della prova (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)), lamentando in particolare la contraddittorieta' e la mancanza di riscontri solidi tra le dichiarazioni dei collaboratori e le intercettazioni, nonche' la erronea valutazione della loro convergenza; ha inoltre prospettato vizi connessi all'art. 627 c.p.p. e all'art. 192 c.p.p.; Maresca e Rossi hanno contestato la motivazione e la violazione dell'art. 133 c.p. in relazione all'aumento di pena per continuazione, ritenuto privo di adeguata motivazione; Tafuri ha dedotto violazioni dell'art. 192 c.p.p., manifesta illogicita' e travisamento della prova, sottolineando la genericita' e la natura de relato di alcuni riscontri e la inconciliabilita' temporale tra dichiarazioni e intercettazioni; Marino ha impugnato l'esclusione della fattispecie di lieve entita' ex art. 73, comma 5, DPR 309/90, deducendo contraddittorieta' e mancata valutazione degli elementi che avrebbero potuto far rientrare la sua condotta nella circostanza attenuante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Buono Giuseppe e di Tafuri Benito, condannandoli al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma (euro 3.000) a favore della cassa; ha invece annullato la sentenza impugnata nei confronti di Maresca Salvatore e Rossi Giancarlo limitatamente al trattamento sanzionatorio (permanendo la necessita' di rivedere la determinazione della pena in relazione alla continuazione) e nei confronti di Marino Cosimo quanto alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sui punti annullati. In sintesi: due ricorsi inammissibili (Buono, Tafuri) e tre ricorsi (Maresca, Rossi, Marino) parzialmente favorevoli con annullamento e rinvio per specifici profili.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b, c, e)

    Richiamato come base delle censure in Cassazione per vizi di motivazione, travisamento della prova e violazione di legge; la Corte valuta la specificita' e la completezza delle doglianze ai sensi di tali lettere.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quanto all'uso dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori: le intercettazioni e altri elementi possono costituire riscontri ai sensi del comma 3 se hanno carattere reiterato e individualizzante; la Corte ha ritenuto lecita la valutazione dei giudici di merito quando gli elementi integrano un quadro convergente.

  • art. 73 DPR 309/1990

    Rilevante per la contestazione dei reati di stupefacenti e per la determinazione della fattispecie (compresa la richiesta di applicazione della attenuante di cui al comma 5). La Corte ha osservato che l'applicazione della fattispecie di lieve entita' richiede una motivazione specifica e non puo' essere esclusa semplicemente per la tipologia della sostanza.

  • art. 74 DPR 309/1990

    Norma richiamata nella impugnazione collegata ai reati di associazione e traffico di stupefacenti; i rilievi vertevano sull'idoneita' delle intercettazioni e dei riscontri a provare il ruolo degli imputati nell'ambito dell'associazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Invocato da Maresca e Rossi per contestare l'aumento di pena per continuazione: la Corte ha accertato che la motivazione sull'entita' dell'aumento deve essere specifica e, in mancanza, l'aumento non puo' essere lasciato privo di adeguata giustificazione.

  • art. 73 comma 5 DPR 309/1990

    Dispositivo relativo alla ridotta rilevanza del fatto per piccole quantita' e condizioni: la Corte ha ritenuto che la richiesta non sia stata adeguatamente valutata per Marino e ha disposto annullamento e rinvio per riesame.

  • art. 627 cod. proc. pen. (c.3)

    Citate nelle censure del ricorrente come vizio da accertare; la Corte non ha ritenuto tale richiamo decisivo rispetto all'esito complessivo del ricorso di Buono.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e autosufficienti: lagnanze generiche o prive di puntuale correlazione con le ragioni della sentenza sono inammissibili.
  • Il giudice del rinvio, dopo annullamento per vizi di motivazione, ha pieni poteri di riconsiderare il compendio probatorio e puo' confermare l'esito precedente se fornisce adeguata nuova motivazione basata su elementi diversi o integrativi.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere riscontrate reciprocamente e con altri elementi (intercettazioni, dichiarazioni di terzi) ma il giudice deve affrontare e motivare eventuali discrasie rilevanti, specie temporali.
  • Intercettazioni e contatti successivi al periodo di partecipazione possono costituire riscontro se dimostrano frequenza, reiterazione o caratteri individualizzanti idonei a confermare rapporti e ruoli; la mera occasionalita' non basta.
  • Per contestare un aumento per continuazione (art. 133 c.p.) e' necessario che la motivazione espliciti come i reati sussistenti e la consistenza della continuazione giustifichino la misura adottata; l'assenza di tale motivazione produce annullamento limitato al trattamento sanzionatorio.
  • La fattispecie attenuante ex art. 73 comma 5 DPR 309/90 richiede una valutazione puntuale di quantita', offensivita' e modalita' dell'attivita' illecita; non puo' essere esclusa automaticamente per la sola tipologia di sostanza o per mere affermazioni di continuita' non motivate.
  • La denuncia di travisamento della prova in Cassazione richiede la dimostrazione di una palese e non controvertibile difformita' tra il senso intrinseco della prova e quello dato dal giudice; errori valutativi meramente interpretativi sono difficilmente ritenuti travisamento.
  • Le dichiarazioni 'de relato' o generiche hanno rilievo debole: se utilizzate come riscontro devono essere adeguatamente fondate o integrate da altri elementi verificabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.