Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49332/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP che aveva applicato gli arresti domiciliari per reati connessi al traffico di stupefacenti. La ricorrente deduce: (i) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 (associazione a delinquere finalizzata allo spaccio), sostenendo che le condotte sarebbero al più cessioni reiterate ovvero mera connivenza dovuta alla convivenza col convivente; (ii) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e carenza della valutazione prognostica delle esigenze cautelari, poiché i fatti sarebbero risalenti e la ricorrente incensurata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e sufficientemente motivata la decisione del Tribunale di Lecce che, sulla base di intercettazioni, perquisizioni e sequestri, ha accertato l'esistenza di una struttura operativa finalizzata al traffico di stupefacenti (fornitura, stoccaggio, confezionamento, cassa comune, divisione dei compiti, viaggi per rifornimenti) e la partecipazione attiva di Letizia Alessia (gestione telefonate, ritiro e trasporto di stupefacente, confezionamento, custodia del denaro, cessioni), escludendo che si trattasse di mera connivenza da convivenza. Ha altresì ritenuto sussistenti esigenze cautelari attuali e concrete (pericolo di reiterazione) nonostante la non estrema recentezza dei fatti, ritenendo irrilevante il solo stato di incensuratezza. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha interpretato la disposizione nel senso che la prova indiziaria di una struttura, anche rudimentale, stabile nel tempo, con divisione dei compiti, basi logistiche e coordinamento operativo è sufficiente per la configurabilità del reato associativo.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norme sui reati- fine (illeciti di traffico e cessione di stupefacenti): i reati-fine contestati sono stati considerati come fattori sintomatici dell'operatività dell'associazione quando commessi in concorso con altri associati.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina delle esigenze cautelari; in particolare il comma 1, lett. c) (richiamato in motivazione) attiene al pericolo di reiterazione. La Corte ha ritenuto che la persistenza di elementi che denotano impegno continuativo nell'attività illecita giustifichi la misura cautelare anche se i fatti non sono recentissimi.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Norma procedurale collegata alle misure cautelari: citata in riferimento ai vizi di motivazione e alle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata rispetto ai presupposti richiesti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola processuale sul contenuto e sulla sintesi dei motivi di impugnazione: la Corte ha operato la sintesi dei motivi ai sensi di tale disposizione ai fini della decisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'onere delle spese e le sanzioni per il ricorso infondato o inammissibile; applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per distinguere associazione per delinquere da mera cessione reiterata è necessario valutare l'esistenza di una struttura organizzata (stabilità nel tempo, divisione dei compiti, basi logistiche, mezzi e cassa comune): contatti continuativi e 'facta concludentia' possono fondare l'indiziale configurabilità dell'associazione.
  • La convivenza con il principale autore dell'illecito non esclude di per sé la partecipazione associativa: la presenza di atti concreti (gestione telefonica, ritiro e trasporto, confezionamento, custodia del denaro, cessioni) indica un contributo operativo non assimilabile alla mera connivenza.
  • In tema di misure cautelari il decorso temporale dei fatti non è automaticamente impeditivo: il giudice valuta il pericolo di reiterazione sulla base della concretezza e attualità degli elementi (assenza di prova di recesso personale o dello scioglimento del gruppo può far ritenere il rischio attuale).
  • La prova dell'associazione può essere anche indiziaria e costruita su un quadro di elementi convergenti; per contro, chi contesta la misura può ottenere attenuazione se dimostra elementi concreti di distacco o cessazione dell'attività criminale.
  • In situazioni analoghe è utile per la difesa: (a) documentare l'assenza di ruoli organizzativi e di benefici economici stabili; (b) provare il recesso o l'interruzione delle condotte; (c) segnalare l'irrilevanza di singole condotte se isolate e non inserite in schema organizzato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.