Cassazione Penale, Ordinanza n. 05635/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La condanna per il reato di detenzione a fini di spaccio di cocaina era già stata confermata in appello e non è stata riformata dalla decisione di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna dell'imputato per detenzione di circa 31 kg di cocaina a fini di spaccio. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva. In particolare, ha contestato la valutazione sfavorevole del giudice di merito sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, richiamando i principi secondo cui le attenuanti generiche richiedono elementi positivi di segno favorevole, sono oggetto di giudizio discrezionale di merito e possono essere escluse sulla base della gravità del fatto e dei precedenti penali. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuovo rispetto all'appello: in appello era stata censurata solo la qualificazione della recidiva specifica e reiterata e il relativo aumento, mentre in cassazione si contestava il giudizio di pericolosità, non devoluto al giudice di secondo grado. In ogni caso, ha osservato che la motivazione della corte territoriale sulla pericolosità era presente, sia pure succinta, e fondata sui precedenti specifici.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice del fatto di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio; nel caso concreto riferita a 31 kg di cocaina.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro per la valutazione discrezionale delle circostanze attenuanti generiche, potendo il giudice valorizzare anche un solo elemento tra quelli normativamente indicati.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 125 c.p.p.
Non citato espressamente nel testo fornito.
art. 591 c.p.p.
La Corte ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché nuovo rispetto ai motivi di appello, dunque non devoluto in cassazione.
art. 62-bis c.p.
Norma implicitamente evocata dal tema delle circostanze attenuanti generiche, la cui concessione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
Massime di principio
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono la presenza di elementi positivi idonei a incidere favorevolmente sulla valutazione dell'entità del fatto e della capacità a delinquere; la loro concessione o esclusione è giudizio di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per motivazione manifestamente illogica o inesistente.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è sufficiente il richiamo, congruamente motivato, alla gravità del fatto e ai precedenti penali dell'imputato; il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli previsti dall'art. 133 c.p.
- In cassazione non possono essere proposte censure nuove rispetto a quelle formulate in appello: il motivo che introduce un tema non devoluto al giudice di secondo grado è inammissibile.
- La valutazione della recidiva può essere sorretta da una motivazione sintetica purché faccia riferimento a elementi concreti, quali i precedenti penali specifici e la conseguente maggiore pericolosità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in mancanza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità non ravvisata, l'onere delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle ammende.
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