Sentenza del 16/09/2015 n. 1351 - Comm. Trib. Prov. Torino
Accertamento - Motivazione - Richiamo parziale ad indagine penale - Sufficienza - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa motivazione dell’avviso è stata ritenuta non conforme al dettato normativo. Il mero richiamo parziale agli atti dell’indagine penale non è sufficiente a garantire il diritto di difesa del contribuente, poiché impedisce una valutazione completa degli elementi posti a fondamento dell’accertamento. Ne consegue l’invalidità dell’atto per carenza di motivazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento, sostenendo che la motivazione fosse insufficiente perché fondata su un richiamo solo parziale alle indagini preliminari e agli altri atti di un procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica nei confronti di soggetti diversi dal contribuente. Tale modalità non consentiva di conoscere e valutare integralmente gli elementi utilizzati dall’Amministrazione a sostegno della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento deve esporre in modo completo e comprensibile gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della pretesa fiscale.
- Il richiamo ad atti di un procedimento penale può essere utilizzato nella motivazione dell’accertamento, ma non in forma meramente parziale o generica, soprattutto quando gli atti riguardano soggetti diversi dal contribuente.
- Se l’Amministrazione fonda l’accertamento su documenti esterni, il contribuente deve poterli conoscere e valutare integralmente, mediante allegazione o specifico e completo riferimento.
- La motivazione è insufficiente quando non consente al contribuente di ricostruire il ragionamento dell’Amministrazione e di predisporre una difesa effettiva.
- La provenienza degli elementi da un’indagine penale non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di motivare adeguatamente l’atto tributario.
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