Sentenza n. 807/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento - della nota della Prefettura di Latina n. -OMISSIS- del -OMISSIS- recante il provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti della società -OMISSIS-; - della nota della Prefettura di Latina n. 2-OMISSIS- del -OMISSIS-, recante la comunicazione del provvedimento interdittivo antimafia emesso nei confronti della società -OMISSIS-, nelle parti infra specificate; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi compresi il parere espresso dai Responsabili delle Forze di polizia territoriali nella riunione tecnica di coordinamento del -OMISSIS- e tutti gli atti istruttori adottati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia adottata nei confronti di una società e relativa comunicazione, limitatamente alle parti concernenti la persona del ricorrente e il suo presunto ruolo nei fatti posti a base del provvedimento
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'interdittiva antimafia e gli atti connessi, deducendo l'illegittimità delle parti in cui venivano menzionati la sua persona e il suo presunto ruolo in alcuni fatti posti a fondamento della misura prefettizia. Dal testo non emergono in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti. Prima dell'udienza di decisione, il difensore ha dichiarato che il ricorrente non aveva più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare il merito delle censure rivolte contro l'interdittiva antimafia. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resti nella disponibilità della parte che lo ha promosso e che la dichiarazione univoca di sopravvenuta carenza d'interesse, resa prima della decisione, precluda la pronuncia sul merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso e impedisce al giudice di esaminare il merito delle censure.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e dei fatti controversi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla normativa nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la sopravvenuta e univoca dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- In virtù del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato, il giudice amministrativo non può decidere nel merito l'impugnazione quando il ricorrente abbia dichiarato, prima della decisione, il venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento.
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