Corte di giustizia, Sentenza C-555/18
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 7 novembre 2019. — K.H.K. contro B.A.C. e E.E.K. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 655/2014 – Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari – Articolo 5, lettera a) – Procedura per l’ottenimento – Articolo 4, punti da 8 a 10 – Nozioni di “decisione giudiziaria”, di “transazione giudiziaria” e di “atto pubblico” – Ordinanza nazionale di ingiunzione di pagamento impugnabile – Articolo 18, paragrafo 1 – Termini – Articolo 45 – Circostanze eccezionali – Nozione. — Causa C-555/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in modo restrittivo il regolamento n. 655/2014: un'ingiunzione di pagamento non ancora esecutiva non consente di invocare la nozione di "atto pubblico". Il procedimento ingiuntivo pendente resta, invece, un procedimento di merito rilevante per chiedere il sequestro conservativo europeo. Le ferie giudiziarie non valgono come circostanze eccezionali per superare i termini accelerati del regolamento.
Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari: un'ingiunzione di pagamento non esecutiva non è "atto pubblico", il procedimento ingiuntivo pendente può valere come "procedimento di merito" e le ferie giudiziarie non costituiscono "circostanze eccezionali" per derogare ai termini.
La questione giuridica
1) Se un'ingiunzione di pagamento ex articolo 410 GPK, non ancora definitiva e non esecutiva, possa essere qualificata come "atto pubblico" ai sensi dell'articolo 4, punto 10, del regolamento (UE) n. 655/2014. 2) Se, in caso negativo, il procedimento ingiuntivo pendente debba essere considerato "procedimento di merito" ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del medesimo regolamento, senza necessità di introdurre un giudizio separato. 3) Se le ferie giudiziarie rientrino nella nozione di "circostanze eccezionali" dell'articolo 45 del regolamento n. 655/2014, tali da consentire il superamento dei termini di cui all'articolo 18, paragrafo 1.
Principio di diritto
Ai fini del regolamento (UE) n. 655/2014, può accedere alla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo solo un titolo già esecutivo nello Stato membro di origine: un'ingiunzione di pagamento non esecutiva non è quindi un "atto pubblico". Inoltre, un procedimento ingiuntivo ancora pendente, se finalizzato all'ottenimento del titolo sul credito, può integrare un "procedimento di merito" ai sensi dell'articolo 5, lettera a), sicché non è necessario un giudizio autonomo. Infine, le ferie giudiziarie non costituiscono "circostanze eccezionali" idonee a giustificare la deroga ai termini accelerati previsti dall'articolo 18.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 655/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823
- Articolo 410 GPK
- Articolo 414 GPK
- Articolo 415 GPK
- Articolo 416 GPK
- Articolo 618 bis GPK
Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari: ingiunzione di pagamento non esecutiva, procedimento di merito e ferie giudiziarie
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sofiyski Rayonen sad (Tribunale distrettuale di Sofia) sull'interpretazione del regolamento (UE) n. 655/2014 in materia di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari. La controversia opponeva K.H.K. ai debitori B.A.C. ed E.E.K. ed era connessa a una domanda di sequestro conservativo transfrontaliero sui conti dei debitori in Svezia.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente aveva presentato dinanzi al giudice bulgaro una domanda di ingiunzione di pagamento ex articolo 410 GPK per il recupero di un acconto dovuto in forza di un contratto preliminare di acquisto. Il giudice aveva emesso l'ingiunzione, ma la notificazione ai debitori non era andata a buon fine e questi non avevano reagito secondo la procedura interna di affissione dell'avviso. Successivamente il ricorrente aveva chiesto, nello stesso contesto, l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, ritenendo che i debitori si fossero trasferiti in Svezia.
Normativa dell'Unione rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 655/2014, e in specie gli articoli 1, 4, punti 8-10, 5, 6, 7, 8, 14, 18 e 45;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823, relativo ai moduli standard;
- l'articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
I considerando 5, 13, 14 e 37 sono centrali per l'interpretazione: il regolamento mira a una procedura uniforme, rapida ed efficace, con equilibrio tra interessi del creditore e del debitore e con termini abbreviati derogabili solo in circostanze eccezionali.
Questione 1: nozione di "atto pubblico"
Il giudice del rinvio chiedeva se un'ingiunzione di pagamento non ancora definitiva ed esecutiva potesse essere qualificata come "atto pubblico" ai sensi dell'articolo 4, punto 10, del regolamento n. 655/2014.
La Corte risponde negativamente. Osserva che il testo dell'articolo 4 non menziona espressamente il requisito dell'esecutività, ma il contesto e la finalità del regolamento portano a ritenere che il titolo debba essere esecutivo nello Stato membro di origine. In particolare:
- l'articolo 7 distingue la posizione del creditore che ha già ottenuto un titolo nel merito rispetto a quella di chi non lo ha ancora;
- l'articolo 14 collega l'accesso alle informazioni sui conti bancari soprattutto al possesso di un titolo esecutivo, ammettendo deroghe solo eccezionali;
- i lavori preparatori confermano che il legislatore ha scelto di fondare il regime sul titolo esecutivo nello Stato di origine.
Ne consegue che un'ingiunzione di pagamento non esecutiva non rientra nella nozione di "atto pubblico".
Questione 2: procedimento di merito
La seconda questione riguardava la possibilità di qualificare il procedimento ingiuntivo pendente come "procedimento di merito" ai sensi dell'articolo 5, lettera a), del regolamento.
La Corte valorizza il considerando 13, secondo cui la nozione di procedimento di merito comprende ogni procedimento volto a ottenere un titolo esecutivo per il credito, inclusi i procedimenti sommari per ingiunzione di pagamento. Nel caso concreto, il procedimento bulgaro non risultava ancora estinto o sospeso e il creditore era stato invitato a promuovere l'azione per far valere il proprio credito dopo l'esito della notifica.
Di conseguenza, salvo le verifiche di fatto spettanti al giudice nazionale, il procedimento ingiuntivo in corso può essere considerato procedimento di merito pendente. Non è dunque necessario introdurre un giudizio separato per ottenere l'ordinanza europea di sequestro conservativo.
Questione 3: termini e "circostanze eccezionali"
La terza questione concerneva l'articolo 45 del regolamento, che consente di derogare ai termini previsti dall'articolo 18 solo in "circostanze eccezionali". Il giudice nazionale chiedeva se le ferie giudiziarie rientrassero in tale nozione.
La Corte esclude tale possibilità. Richiamando il considerando 37, afferma che i termini sono funzionali alla rapidità dell'ordinanza, e che le deroghe sono ammesse soltanto in casi realmente eccezionali, ad esempio per complessità giuridica o fattuale. Le ferie giudiziarie, invece, sono una situazione ordinaria dell'organizzazione giudiziaria e non integrano circostanze eccezionali.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- l'articolo 4, punto 10, del regolamento n. 655/2014 va interpretato nel senso che un'ingiunzione di pagamento non esecutiva non è un "atto pubblico";
- l'articolo 5, lettera a), va interpretato nel senso che un procedimento ingiuntivo in corso può costituire "procedimento di merito";
- l'articolo 45 va interpretato nel senso che le ferie giudiziarie non rientrano nelle "circostanze eccezionali".
Principi applicativi per la pratica
Per gli operatori, la sentenza chiarisce che la procedura europea di sequestro conservativo richiede un titolo già esecutivo nello Stato di origine quando si invoca il canale del titolo formatosi nel merito. Tuttavia, anche un procedimento sommario nazionale ancora pendente può fungere da procedimento di merito ai fini dell'articolo 5, lettera a), evitando la necessità di un'azione autonoma. Sul piano dei tempi, gli uffici giudiziari non possono giustificare il mancato rispetto dei termini del regolamento richiamando le ferie giudiziarie.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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