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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-364/18

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 novembre 2019. — Eni SpA contro Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Economia e delle Finanze e Shell Italia E & P SpA contre Ministero dello Sviluppo Economico e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 94/22/CE – Energia – Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi – Canoni – Metodi di calcolo – Indici QE e Pfor – Carattere discriminatorio. — Cause riunite C-364/18 e C-365/18

Giurisprudenza europea62018CJ0364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha esaminato la disciplina italiana sulle royalties dovute dai concessionari di coltivazione del gas naturale, che valorizzava il prodotto estratto mediante l’indice QE anziché con l’indice Pfor. Ha escluso che ciò violi la direttiva 94/22/CE sotto il profilo della non discriminazione, osservando che i concessionari non sono in posizione comparabile agli operatori del mercato PSV e che la direttiva non impone un metodo specifico di calcolo né un legame col prezzo di mercato. Resta demandato al giudice nazionale verificare solo se, in concreto, l’onere economico superi i limiti posti dall’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva.

Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con la direttiva 94/22/CE del metodo italiano di calcolo delle royalties per la coltivazione di gas naturale, basato sull’indice QE invece che sul prezzo di mercato del gas (indice Pfor).

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/22/CE, letto alla luce del sesto considerando, osti a una normativa nazionale che, per determinare l’importo dei canoni dovuti dai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, utilizza un indice parametrato alle quotazioni del petrolio e di altri combustibili nel medio-lungo periodo (QE) anziché un indice che riflette il prezzo di mercato del gas naturale nel breve periodo (Pfor), e se tale scelta possa integrare una discriminazione o imporre un canone incompatibile con i limiti della direttiva.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/22/CE, letto alla luce del sesto considerando, non osta a una normativa nazionale che consente di calcolare i canoni dovuti per la coltivazione del gas naturale sulla base di un indice ancorato alle quotazioni di petrolio e altri combustibili nel medio-lungo periodo, anziché su un indice che segue il prezzo di mercato del gas nel breve periodo, poiché la direttiva lascia agli Stati membri un ampio margine nella determinazione delle modalità del corrispettivo e non impone un ancoraggio al prezzo di mercato; resta però fermo che il canone non deve rendere praticamente impossibile l’attività né compromettere l’indipendenza gestionale degli operatori, profili da verificare dal giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 94/22/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 94/22/CE
  • Articolo 6, paragrafi 1 e 3, direttiva 94/22/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625
  • Legge 23 luglio 2009, n. 99
  • Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7
  • Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1

Canoni per la coltivazione di gas naturale e direttiva 94/22/CE

La pronuncia riguarda due rinvii pregiudiziali del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia in una controversia tra concessionari di coltivazione del gas naturale e autorità italiane. Il tema centrale è la legittimità, alla luce della direttiva 94/22/CE, del metodo nazionale di calcolo delle royalties basato sull’indice QE.

Fatti e procedimento principale

Eni SpA e Shell Italia E & P SpA, titolari di concessioni di coltivazione sia a terra sia in mare, contestavano atti ministeriali che avevano mantenuto per il 2015 l’indice QE quale parametro per la valorizzazione delle aliquote di gas dovute allo Stato. Le società sostenevano che il canone avrebbe dovuto essere calcolato con l’indice Pfor, più aderente al prezzo di mercato del gas naturale nel breve periodo.

Normativa unionale rilevante

La Corte richiama:

  • il quarto, sesto, settimo e ottavo considerando della direttiva 94/22/CE;
  • l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva, sul divieto di discriminazioni nell’accesso e nell’esercizio delle attività;
  • l’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva, sui canoni e sulle modalità di pagamento.

Normativa italiana richiamata

Sul piano interno vengono in rilievo:

  • l’articolo 19 del decreto legislativo n. 625/96, come modificato dalla legge n. 239/2004;
  • l’articolo 45 della legge n. 99/2009, che ha elevato al 10% l’aliquota dovuta per il gas naturale;
  • l’articolo 11 del decreto-legge n. 7/2007 e il decreto ministeriale 6 agosto 2010 sul mercato PSV;
  • l’articolo 13 del decreto-legge n. 1/2012 e la delibera ARERA 196/2013/R/gas, con cui è stato abbandonato l’indice QE per i clienti vulnerabili a favore del Pfor.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se la direttiva 94/22/CE ostasse a una disciplina nazionale che consente di usare l’indice QE, basato su petrolio e altri combustibili, invece dell’indice Pfor, che riflette il prezzo del gas naturale sul mercato di breve periodo.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda innanzitutto che la direttiva impone la non discriminazione tra operatori per l’accesso alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione, ma riconosce agli Stati membri la possibilità di subordinare l’attività al pagamento di un corrispettivo pecuniario o in natura.

La Corte osserva che i concessionari di coltivazione non si trovano in una situazione comparabile a quella degli altri operatori del mercato PSV, i quali vendono e commercializzano gas senza essere gravati dal canone concessorio. Di conseguenza, il fatto che il canone sia calcolato con un indice diverso da quello usato per il prezzo di mercato non integra di per sé una discriminazione.

Inoltre, la direttiva 94/22/CE non impone agli Stati membri di scegliere un metodo di calcolo del canone ancorato al prezzo di mercato del gas né di adottare un indice specifico. La Corte sottolinea che rientra nel margine di discrezionalità degli Stati membri optare per un parametro meno volatile, idoneo a garantire maggiore stabilità e prevedibilità delle entrate pubbliche.

Tuttavia, la Corte richiama anche il limite posto dall’articolo 6, paragrafi 1 e 3: il canone non deve essere tale da rendere praticamente impossibile l’attività o da compromettere l’indipendenza gestionale degli operatori. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto se tali limiti siano stati superati.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/22/CE, letto alla luce del sesto considerando, non osta a una normativa nazionale che calcola i canoni dovuti dai titolari di concessioni di coltivazione del gas naturale in base a un indice fondato sulle quotazioni del petrolio e di altri combustibili nel medio-lungo periodo, anziché su un indice che riflette il prezzo di mercato del gas naturale nel breve periodo.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del settore estrattivo, la sentenza conferma che gli Stati membri dispongono di ampia flessibilità nella determinazione delle royalties sulle concessioni di idrocarburi. Per avvocati e consulenti fiscali, il punto critico non è la mera divergenza dall’andamento del mercato, ma l’eventuale sproporzione concreta dell’onere rispetto ai limiti funzionali fissati dalla direttiva.

Come è indicizzato

Materieenergiaidrocarburiroyalties e canoni concessorinon discriminazionemercato del gas naturale

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