Cassazione Civile, Ordinanza n. 32730/2023 del 24/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (medici)
La controversia
Alcuni medici specializzati, iscritti a scuole di specializzazione in epoca successiva all’anno accademico 1991/1992, avevano chiesto in giudizio la condanna delle amministrazioni convenute e dell’università al pagamento della borsa di studio prevista per gli specializzandi dal d.lgs. n. 257 del 1991. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio e dell’università e aveva rigettato la domanda per prescrizione quinquennale, salvo un’eccezione individuale. La Corte d’appello, invece, aveva accolto l’appello dei medici, ritenendo applicabile la prescrizione decennale e liquidando le somme sulla base del parametro previsto dal d.lgs. n. 257 del 1991. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che i corsi frequentati non erano compresi tra quelli previsti dalla disciplina vigente all’atto dell’iscrizione e che il giudizio di equipollenza non era consentito al giudice di merito dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 257 del 1991, in mancanza di decreti ministeriali attuativi; con il secondo ha censurato l’applicazione dell’importo annuo di Euro 11.103,83 previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, assumendo che dovesse invece applicarsi l’importo inferiore di cui all’art. 11 della l. n. 370 del 1999.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi riproponessero censure già risolte da un orientamento consolidato: quanto al primo, ha ribadito che il mancato inserimento formale di una scuola di specializzazione negli elenchi ministeriali non impedisce il riconoscimento del diritto alla borsa di studio quando la specializzazione sia del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri; quanto al secondo, ha richiamato il principio secondo cui l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991 rende applicabile il beneficio ai soli iscritti a decorrere dall’anno accademico 1991/1992, e ha osservato che i medici in causa si erano iscritti dopo tale data, sicché correttamente la Corte d’appello aveva applicato il parametro economico dell’art. 6 del decreto. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità; è stato escluso l’ulteriore contributo unificato perché parte ricorrente è un’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 257 del 1991
L’assenza di una scuola di specializzazione dall’elenco ministeriale non osta al riconoscimento della borsa di studio se la specializzazione è sostanzialmente analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri.
d.m. 31/10/1991
Richiamato come decreto ministeriale vigente al tempo dell’iscrizione, ai fini dell’individuazione delle specializzazioni riconosciute.
d.m. 30/10/1993
Richiamato come atto attuativo rilevante per l’individuazione delle specializzazioni previste dalla disciplina.
art. 101 Cost.
Invocato nel ricorso, ma il testo non consente di ricavare una specifica elaborazione della Corte su tale norma.
art. 111 Cost.
Invocato nel ricorso, ma il testo non consente di ricavare una specifica elaborazione della Corte su tale norma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché contrastanti con principi di diritto già affermati in modo consolidato.
art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991
Costituisce il parametro economico della borsa di studio spettante agli specializzandi rientranti nell’ambito applicativo del decreto.
art. 11 l. n. 370 del 1999
Invocato per sostenere un diverso e inferiore importo annuo, ma la Corte ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 per gli iscritti dopo l’anno accademico 1991/1992.
art. 1226 c.c.
Richiamato nel ricorso, senza che dal testo emerga una specifica applicazione autonoma da parte della Corte.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- In materia di trattamento economico dei medici specializzandi, il mancato inserimento formale di una scuola di specializzazione negli elenchi ministeriali non esclude di per sé il diritto alla borsa di studio, quando la specializzazione sia sostanzialmente analoga a quelle previste in almeno altri due Stati membri dell’Unione.
- Il giudice di merito può procedere al giudizio di equipollenza in funzione del riconoscimento del diritto alla borsa di studio, se la specializzazione presenta i requisiti di analoga tipologia e durata rispetto a discipline comunitariamente comparabili.
- L’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 257 del 1991 delimita l’applicazione del regime di borsa di studio agli iscritti a corsi di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991/1992; chi si iscrive dopo tale data rientra nel relativo regime economico.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c. quando le censure si pongono in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione del principio già affermato.
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