Cassazione Penale, Sentenza n. 46211/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 15/12/2021 lamentando la mancata declaratoria di prescrizione dei reati contestati, sostenendo che, anche tenendo conto dei rinvii per legittimi impedimenti delle udienze indicate, il termine massimo di prescrizione era già decorso prima della pronuncia di primo grado. Per la sola Quirino si deduceva inoltre vizio di motivazione, travisamento della prova e mancata applicazione della causa di non punibilita ex art. 131-bis cod. pen. Tuttavia la questione centrale e assorbente era la maturazione della prescrizione per decorso del termine massimo ordinario, dopo la ricalcolazione del termine a seguito dell'esclusione della recidiva per Argentini e Mazzucca.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo sulla prescrizione fondato: dopo la riformulazione del quadro (esclusione della recidiva per Argentini e Mazzucca) il termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6) era gia interamente decorso prima della sentenza di primo grado. I rinvii per legittimi impedimenti indicati producono complessivamente 300 giorni di sospensione (limite di 60 giorni per ciascun differimento applicando art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen.), e non e stato aggiunto ulteriore periodo per l'emergenza pandemica oltre la sospensione costituzionalmente ammessa. Non essendo emergente la prova evidente dell'innocenza, i reati vanno dichiarati estinti per prescrizione. La sentenza impugnata e stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che descrive le fattispecie di cui erano accusati gli imputati; utilizzata per identificare la tipologia di reato oggetto del calcolo prescrizionale
art. 161 cod. pen.
art. 161 cod. pen., nella versione antecedente alla riforma introdotta dall'art. 1, comma 13, L. 23 giugno 2017, n. 103
Applicabile ratione temporis; la Corte rileva che la disciplina antecedente non prevedeva la trasmissione automatica delle cause di sospensione a tutti i coimputati
art. 99, comma quarto, cod. pen.
art. 99, comma quarto, cod. pen.
Rilevante per la determinazione della recidiva e quindi per il calcolo del termine massimo di prescrizione
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione che deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione come motivo di impugnazione ammissibile
art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen.
art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251
Stabilisce il limite di 60 giorni per la durata utilizzabile di ciascun legittimo impedimento ai fini della sospensione del corso della prescrizione
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Criterio per la valutazione della prova evidente dell'innocenza; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per avvalersene in luogo della declaratoria di prescrizione
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Consente il trattamento del ricorso senza intervento delle parti in Cassazione; procedimento adottato nel caso
art. 1, comma 13, L. 23 giugno 2017, n. 103
art. 1, comma 13, L. 23 giugno 2017, n. 103
Riforma della disciplina della prescrizione richiamata per chiarire la normativa applicabile ratione temporis
art. 6, legge 5 dicembre 2005, n. 251
art. 6, legge 5 dicembre 2005, n. 251
Ha introdotto il limite dei 60 giorni per la misura della sospensione per legittimo impedimento, applicato dalla Corte
Decreti legge n. 18 e n. 23 del 2020 e pronunce Corte costituzionale
Corte cost., n. 278/2020 e Corte cost., n. 140/2021
La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la sospensione della prescrizione ancorata alla sospensione processuale del 9 marzo - 11 maggio 2020 (n. 278/2020), ma ha censurato la sospensione della prescrizione derivante da provvedimenti organizzativi di rinvio adottati dai capi degli uffici giudiziari durante l'emergenza (n. 140/2021); la Cassazione ha quindi escluso l'aggiunta di ulteriori periodi di sospensione nel caso concreto
Massime di principio
- Se in appello viene esclusa la recidiva che era stata ritenuta in primo grado, e ciò comporta una rideterminazione del termine massimo di prescrizione, può essere legittimamente dedotta la prescrizione in cassazione anche se il motivo è unico
- I rinvii per legittimo impedimento si computano con il limite di 60 giorni per ciascun differimento ai sensi dell'art. 159 c.1 n.3 cod. pen.; la somma di tali limiti può determinare la maturazione della prescrizione prima della sentenza di primo grado
- La sospensione della prescrizione dovuta all'emergenza COVID è limitata al periodo di sospensione processuale ancorato ai decreti-legge (in particolare 9 marzo-11 maggio 2020) come precisato dalla Corte costituzionale; non sono automaticamente computabili altri rinvii organizzativi disposti durante l'emergenza
- Quando la prescrizione è maturata prima della pronuncia di primo grado e non sussistono prove evidenti di innocenza, la Cassazione annulla la sentenza di merito senza rinvio per estinzione del reato
- La deduzione dell'estinzione per prescrizione è motivo di cassazione ammissibile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), anche se formulato come unico motivo
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