Ordinanza n. 3331/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del MIMIT del 12 marzo 2026, recante l’“esito dei controlli sulle procedure di certificazione dei progetti di ricerca e sviluppo «BOOST» - «STILL GROUND» - «TALK» Codici Progetto nn. 10017318 – 10017319 – 10017320 [di seguito “Progetti”]. Totale agevolazione spettante 1.216.899,00 €. Periodi di imposta 2018 – 2019”, per mezzo del quale è stato ritenuto che le “certificazioni relative ai” Progetti della Società “non sono coerenti con le Linee Guida e dunque non sono produttive di effetti ai sensi dell’art. 23, co. 4 del D.L. del 21 giugno 2022, n. 73”, previa disapplicazione della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi, MIMIT) del 9 febbraio 2018, n. 59990, nella parte in cui è stato specificato che l’individuazione delle attività ammissibili al Credito d’imposta avrebbe dovuto fondarsi sui “criteri di qualificazione e classificazione contenuti nel … Manuale di Frascati” Ed. 2015, nonché dell’art. 3, comma 5, del D.P.C.M. 15 settembre 2023 e dell’art. 2.1.3 delle “Linee Guida per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica” allegate al D.D. del MIMIT 4 luglio 2024, nella parte in cui si prevede di “confermare, come ormai da prassi consolidata del MISE e dell'A.d.E., che i principi generali ed i criteri previsti dal Manuale di Frascati edizione 2015 debbano orientare l’attività del certificatore anche in relazione al credito d’imposta ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3 del D.L. n. 145/2013”; - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso a quelli su indicati, ancorché non conosciuto negli estremi e nel contenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del MIMIT che ha disconosciuto gli effetti delle certificazioni relative a tre progetti di ricerca e sviluppo, ritenendole non coerenti con le Linee Guida e non produttive di effetti ai fini del credito d’imposta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento del MIMIT relativo ai controlli sulle certificazioni di tre progetti di ricerca e sviluppo, contestando il disconoscimento delle certificazioni e chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto. Ha inoltre chiesto la disapplicazione della circolare ministeriale del 9 febbraio 2018, dell’art. 3, comma 5, del D.P.C.M. 15 settembre 2023 e dell’art. 2.1.3 delle Linee Guida MIMIT del 4 luglio 2024, nella parte in cui richiamano i criteri del Manuale di Frascati 2015 per la qualificazione delle attività rilevanti ai fini del credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a decidere la domanda cautelare sotto il profilo del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non adeguatamente dimostrato il periculum in mora, poiché la società non aveva fornito sufficienti allegazioni circa l’attualità di un pregiudizio grave e irreparabile. Le conseguenze prospettate erano state dedotte in termini meramente ipotetici ed eventuali, anche perché l’attività dell’Agenzia delle Entrate diretta al recupero del credito d’imposta disconosciuto non era ancora iniziata. Il giudice non ha quindi definito nel merito le censure contro il provvedimento MIMIT né la richiesta di disapplicazione degli atti richiamati. Le spese della fase cautelare sono state compensate ai sensi dell’art. 57 c.p.a.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata esaminata dal TAR.
art. 57 c.p.a.
È stato applicato per compensare le spese di lite relative alla fase cautelare.
art. 23, comma 4, d.l. 21 giugno 2022, n. 73
È richiamato nel provvedimento impugnato quale disposizione in base alla quale le certificazioni non coerenti con le Linee Guida non producono effetti.
art. 3, comma 5, D.P.C.M. 15 settembre 2023
La società ne ha chiesto la disapplicazione nella parte relativa al richiamo ai criteri del Manuale di Frascati 2015.
art. 3 d.l. 23 dicembre 2013, n. 145
È richiamato nelle Linee Guida quale disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.
Massime di principio
- Ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare, il periculum in mora deve essere allegato e dimostrato in termini concreti e attuali, con riferimento a un pregiudizio grave e irreparabile.
- La prospettazione di conseguenze future, ipotetiche ed eventuali, non ancora concretizzatesi e dipendenti da un’attività amministrativa non ancora avviata, non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
- Il rigetto della domanda cautelare per insufficiente dimostrazione del periculum in mora non comporta, di per sé, una decisione sulla legittimità sostanziale dell’atto impugnato né sulle censure di disapplicazione dedotte nel ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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