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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00994/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 relativo a un immobile sito nel Comune resistente, nel quale la cooperativa ricorrente aveva la sede ed esercitava la propria attività. La contribuente sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati ad attività assistenziali, deducendo di aver documentato la natura non commerciale della cooperativa mediante statuto e contratti di servizio stipulati con il Comune. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, articolato in due profili, la ricorrente denunciava: da un lato, omessa motivazione su fatto decisivo e violazione degli artt. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/2005, 7 d.lgs. n. 504/1992 e 3 e 4 D.M. n. 200/2012; dall'altro, la erronea affermazione della CTR secondo cui le società sarebbero comunque escluse dall'esenzione ICI, a prescindere dalle attività svolte e dalla destinazione dell'immobile. In sostanza, la ricorrente contestava che la CTR avesse negato l'esenzione per un difetto del solo requisito soggettivo, senza considerare la sua asserita qualità di ente non commerciale e la destinazione dell'immobile a servizi sociali.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in primo luogo, che la censura relativa alla natura non commerciale dell'ente fosse priva di specificità e autosufficienza, poiché il ricorso non riproduceva le parti rilevanti degli atti difensivi né indicava con precisione dove fossero reperibili i documenti richiamati. Ha poi osservato che la doglianza sul requisito oggettivo non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul rilievo assorbente della mancanza del requisito soggettivo, essendo la contribuente una società. È stata inoltre ritenuta inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., sia perché non più configurabile come "omessa motivazione" nella formulazione vigente, sia perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, onere non assolto. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992

    esenzione ICI per gli immobili utilizzati da soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), TUIR, destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività

    l'esenzione richiede cumulativamente un requisito soggettivo, cioè la natura non commerciale dell'ente, e un requisito oggettivo, cioè la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività ammesse

  • art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 203/2005

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'estensione dell'esenzione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 3 D.M. n. 200/2012

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura non commerciale e delle condizioni per l'esenzione

  • art. 4 D.M. n. 200/2012

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della natura non commerciale e delle condizioni per l'esenzione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    la ricorrente lo ha invocato per violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la ratio decidendi

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omessa motivazione non è più deducibile nella formulazione previgente; è configurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    chi deduce l'omessa o erronea valutazione di un documento deve indicarne esattamente collocazione processuale e contenuto, pena inammissibilità

  • art. 348-ter c.p.c.

    in caso di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per il procedimento camerale in Cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • L'esenzione ICI per gli immobili degli enti non commerciali richiede la compresenza del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente e del requisito oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile alle attività agevolate.
  • Se il giudice di merito rigetta la domanda o l'appello su una ratio assorbente, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con quella ratio; la censura che la ignori è inammissibile.
  • Il ricorrente per cassazione che deduca l'omessa o erronea valutazione di documenti ha l'onere di indicare con precisione dove i documenti siano stati prodotti e di trascriverne o riassumerne il contenuto rilevante; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Nel testo vigente dell'art. 360, n. 5 c.p.c. non è più deducibile la generica omessa motivazione, ma soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è proponibile solo se il ricorrente indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni; altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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