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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45492/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Prima Sezione della Corte di Cassazione (16/06/2022) che aveva rigettato il suo ricorso avverso la condanna in Appello (16/02/2021) alla pena di 15 anni per partecipazione ad associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. Ha articolato quattro motivi denunciando errori di fatto ed equivoci nella lettura degli atti interni: 1) contestazione della ricostruzione del summit del 28/01/2014 (sarebbe stato finalizzato al traffico di stupefacenti e non a comporre divergenze canadesi); 2) valutazione delle intercettazioni (conversazione ambientale del 22/01/2013) e della presunta lontananza dal territorio; 3) censura circa il ruolo attribuito ai fratelli Bombara e confusione tra omonimi; 4) vizio di motivazione circa la considerazione della partecipazione al summit a casa Scarfò e la conseguente attribuzione di ruolo di vertice a Macrì.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i mezzi di impugnazione erano in gran parte carenti di specificità e caratterizzati da esposizioni confuse; molte doglianze attengono a valutazioni di merito e a interpretazioni di atti interni del processo (errori percettivi/di giudizio) che non sono cognoscibili in sede di ricorso straordinario per cassazione; non è stato delineato un travisamento incontestabile della prova né la decisività delle presunte omissioni o equivocazioni; alcuni profili sono manifestamente infondati rispetto al contenuto della sentenza di appello. Il Collegio ha altresì riunito il procedimento duplicato (RG 24227/2023 e 24268/2023). Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; condanna al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile e liquidazione delle medesime come da dispositivo.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; prorogato dall'art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112

    Richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale; non incide sul merito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale in base alla quale il ricorrente era stato condannato per associazione di tipo mafioso; oggetto principale del procedimento di merito richiamato nelle motivazioni.

  • Art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Riferito ai limiti dell'impugnazione e alla formulazione dei motivi consentiti; il ricorso è stato articolato nei limiti previsti ma molte censure sono risultate comunque carenti di specificità.

  • Art. 625-bis cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente nel ragionamento sulla nozione di errore di fatto recuperabile in cassazione: la Corte osserva che molte censure non rappresentano errori di fatto ma valutazioni di merito non sindacabili con il rimedio previsto.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione (o ricorso straordinario contro decisione di Cassazione) che contesta valutazioni probatorie deve essere molto specifico: va dimostrato un travisamento della prova in termini 'fotografici' (dati probatori rilevanti e decisivi manifestamente alterati), altrimenti la censura è inammissibile.
  • Le contestazioni fondate su diversa interpretazione degli "atti interni" o sulla valutazione del "significato" delle intercettazioni rientrano tipicamente nel merito e non sono sindacabili in sede di legittimità; per questi profili occorrono gli strumenti delle impugnazioni ordinarie (appello).
  • L'esposizione delle doglianze deve essere chiara, sintetica e puntuale: la caotica o confusa formulazione dei motivi può determinare l'inammissibilità per difetto di specificità.
  • Quando si contesta la decisione per un presunto errore di fatto, occorre indicare esattamente quale elemento probatorio sarebbe stato equivocato e in che modo ciò avrebbe potuto determinare una diversa decisione; affermazioni generiche o deduzioni non dettagliate sono inefficaci.
  • Se vi è rischio di duplicazione di procedimenti con gli stessi atti, i giudici possono riunire i fascicoli e decidere con unico provvedimento; chi impugna dovrebbe verificare l'esatto perimetro dei giudizi di merito richiamati per evitare confusione tra nomi omonimi o riferimenti errati.

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