Direttiva 2002/13
Direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna il regime del margine di solvibilità delle assicurazioni non vita, rafforzando i fondi di garanzia minimi, ricalibrando il calcolo del margine richiesto e ampliando gli strumenti ammissibili a copertura del margine disponibile. Introduce meccanismi di adeguamento automatico all'inflazione, poteri di intervento precoce delle autorità di vigilanza e una disciplina transitoria per l'adeguamento graduale delle imprese già operanti. Gli Stati membri devono recepire le nuove regole entro il 20 settembre 2003, con prima applicazione al controllo dei conti degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2004 o nel corso di tale anno.
Modifica la direttiva 73/239/CEE rafforzando e aggiornando le regole sul margine di solvibilità delle imprese di assicurazione non vita.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione che esercitano attività di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita nei rami dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, con disciplina specifica per mutue assicuratrici, imprese a forma mutualistica e taluni rami a rischio volatile. Sono previste esclusioni per mutue e imprese di assistenza locale che soddisfano condizioni tassative (tra cui limiti di contributi/ricavi e tipologia di rischi coperti). La direttiva vincola gli Stati membri d'origine, imponendo requisiti prudenziali minimi per la sede sociale situata nel loro territorio, con possibilità per gli Stati di adottare norme più restrittive.
Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione non vita
La direttiva 2002/13/CE modifica la direttiva 73/239/CEE per rafforzare il sistema prudenziale delle assicurazioni danni/non vita. Il provvedimento risponde all'esigenza, emersa nel contesto del piano d'azione per i servizi finanziari, di adeguare regole rimaste sostanzialmente ferme nel tempo, incrementando la tutela degli assicurati e chiarendo i poteri di vigilanza delle autorità nazionali.
Obiettivi e ratio dell'intervento
Il legislatore unionale indica come obiettivo centrale la protezione dei contraenti e degli assicurati nel mercato unico attraverso un margine di solvibilità adeguato ai rischi coperti. La direttiva mantiene l'impostazione del sistema originario, ritenuto semplice e robusto, ma corregge alcune lacune, in particolare nei casi di attività ad elevata volatilità del rischio e nelle situazioni in cui il profilo dell'impresa richiede un intervento più tempestivo delle autorità.
Ambito di applicazione ed esclusioni
La disciplina riguarda le imprese che esercitano assicurazione diretta diversa dalla vita nei rami dell'allegato della direttiva 73/239/CEE. L'articolo 3, come sostituito, esclude però talune mutue assicuratrici e alcune imprese di assistenza locale, a condizione che ricorrano requisiti tassativi relativi a oggetto sociale, rischi coperti, volume dei contributi o dei ricavi e fonte dei contributi.
Per le mutue escluse, la direttiva precisa che l'esclusione non impedisce comunque di chiedere o mantenere l'autorizzazione ai sensi della direttiva stessa.
Margine di solvibilità disponibile
L'articolo 16 ridefinisce in modo puntuale la composizione del margine di solvibilità disponibile. Esso è costituito, in sostanza, dal patrimonio libero da impegni prevedibili e al netto degli elementi immateriali, includendo capitale versato o fondo iniziale delle mutue, riserve non impegnate e utili/perdite riportati dopo deduzione dei dividendi da pagare.
Sono previste regole specifiche per i conti degli iscritti delle mutue, subordinandone la computabilità a garanzie statutarie e a controlli preventivi delle autorità competenti. Il margine disponibile va inoltre ridotto delle azioni proprie e, per le imprese che attualizzano le riserve tecniche o deducono i proventi degli investimenti, della differenza tra riserve tecniche ante e post attualizzazione/deduzione.
La direttiva amplia anche gli elementi ammissibili come capitale di vigilanza, purché entro limiti e condizioni stringenti: azioni preferenziali cumulative, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, parte del capitale non versata, contributi richiamabili e plusvalenze latenti nette. In particolare, sono fissati limiti quantitativi al 50% e requisiti di subordinazione, durata minima, preavviso, approvazione preventiva e assorbimento delle perdite.
Margine di solvibilità richiesto: criteri di calcolo
Il nuovo articolo 16 bis introduce un sistema di calcolo fondato sul confronto tra due metodi: uno basato sui premi/contributi e uno basato sui sinistri. Il margine richiesto è pari al maggiore dei due risultati.
Nel metodo premi:
- si considerano i premi o contributi lordi contabilizzati o acquisiti, scegliendo l'importo più elevato;
- per i rami 11, 12 e 13 dell'allegato si applica un incremento del 50%;
- l'importo viene ripartito in due scaglioni, fino a 50 milioni di EUR e oltre, cui si applicano rispettivamente il 18% e il 16%;
- il risultato è corretto in base al rapporto tra sinistri netti e sinistri lordi degli ultimi tre esercizi, con minimo del 50%.
Nel metodo sinistri:
- si utilizzano i sinistri pagati degli ultimi tre esercizi, ovvero degli ultimi sette esercizi per i rischi credito, tempesta, grandine e gelo;
- per i rami 11, 12 e 13 gli importi rilevanti sono aumentati del 50%;
- si applicano aliquote del 26% e del 23% su scaglioni fino a 35 milioni di EUR e oltre;
- anche qui opera il correttivo del rapporto sinistri netti/lordi, non inferiore al 50%.
Per l'assicurazione malattia gestita secondo tecniche analoghe all'assicurazione vita, le percentuali sono ridotte a un terzo se sussistono le condizioni indicate dalla direttiva, tra cui calcolo dei premi su tavole di morbilità, riserva di senescenza, margine di sicurezza, facoltà di recesso entro il terzo anno e possibilità di aumentare premi o ridurre prestazioni anche sui contratti in corso.
È inoltre prevista una clausola di salvaguardia: se il margine calcolato è inferiore a quello dell'esercizio precedente, il nuovo margine non può scendere sotto il livello precedente moltiplicato per il rapporto tra riserve tecniche per sinistri da pagare di fine e inizio esercizio, con rapporto massimo pari a 1.
Fondo di garanzia minimo
L'articolo 17 stabilisce che un terzo del margine di solvibilità richiesto costituisce il fondo di garanzia. Il minimo assoluto è fissato in 2 milioni di EUR, elevati a 3 milioni di EUR quando l'impresa copre i rischi dei rami da 10 a 15 dell'allegato.
Gli Stati membri possono inoltre prevedere una riduzione di un quarto del minimo per le mutue e le società a forma mutualistica.
Adeguamento degli importi monetari
L'articolo 17 bis introduce un meccanismo di revisione annuale degli importi espressi in euro, fondato sull'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat. Il primo riesame è fissato al 20 settembre 2003.
L'adeguamento è automatico se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è almeno del 5%; gli importi sono arrotondati al multiplo di 100.000 EUR. La Commissione deve informare annualmente Parlamento europeo e Consiglio sull'esito del riesame.
Poteri delle autorità competenti
L'articolo 20 bis rafforza gli strumenti di vigilanza. Quando i diritti degli assicurati sono a rischio, le autorità possono chiedere un piano di risanamento finanziario per i tre esercizi successivi, comprensivo di:
- previsioni sulle spese di gestione;
- previsioni di entrate e uscite per attività diretta, riassicurazione attiva e passiva;
- situazione patrimoniale;
- mezzi finanziari per coprire impegni e margine di solvibilità;
- politica di riassicurazione complessiva.
Se il deterioramento della situazione finanziaria lo richiede, le autorità possono imporre un margine di solvibilità più elevato. Possono anche rivedere al ribasso il valore degli elementi computabili nel margine disponibile e diminuire il coefficiente di riduzione legato alla riassicurazione quando i contratti siano mutati sensibilmente o non trasferiscano effettivamente il rischio.
Quando è stato richiesto il piano di risanamento, le autorità devono astenersi dal rilasciare i certificati previsti dalle direttive richiamate finché persiste il rischio per i diritti degli assicurati.
Regime transitorio e recepimento
Gli Stati membri possono concedere alle imprese già operanti alla data di entrata in vigore della direttiva un termine di cinque anni per adeguarsi. Se allo scadere di tale periodo il margine richiesto non è ancora integralmente costituito, può essere concesso un ulteriore termine massimo di due anni, a condizione che l'impresa abbia presentato misure approvate dalle autorità competenti.
Il recepimento deve avvenire entro il 20 settembre 2003. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. La prima applicazione avviene al controllo dei conti degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2004 o nel corso di tale anno.
Relazione della Commissione e margini di discrezionalità nazionale
La Commissione deve presentare entro il 1° gennaio 2007 una relazione sull'applicazione della direttiva e sull'eventuale necessità di ulteriore armonizzazione. Dovrà inoltre indicare in che modo gli Stati membri hanno utilizzato le opzioni e i poteri discrezionali previsti, verificando se abbiano generato disparità rilevanti nel controllo del mercato unico.
La direttiva, pur fissando standard minimi vincolanti, lascia agli Stati membri un certo margine di discrezionalità, ad esempio nella riduzione del fondo di garanzia per mutue e società mutualistiche, nella definizione delle condizioni dei contributi richiamati e nell'adozione di norme più restrittive rispetto ai minimi armonizzati.
Disposizioni principali
Esclusioni dall'ambito della direttiva 73/239/CEE
L'articolo 1, punto 1, sostituisce l'articolo 3, paragrafo 1, escludendo talune mutue assicuratrici che soddisfano cumulativamente requisiti specifici: facoltà statutaria di richiedere contributi supplementari o ridurre le prestazioni; esclusione dei rischi di responsabilità civile, salvo garanzia accessoria, e dei rischi di credito e cauzione; contributi annui non superiori a 5 milioni di EUR; almeno metà dei contributi provenienti dai soci. È inoltre esclusa l'attività di talune imprese di assistenza locale che operano esclusivamente su base locale, in prestazioni in natura, con ricavo annuo non superiore a 200.000 EUR. Resta però salva la possibilità per tali mutue di chiedere o mantenere l'autorizzazione ai sensi della direttiva.
Margine di solvibilità disponibile
L'articolo 16, come sostituito, impone agli Stati membri di garantire che ogni impresa di assicurazione con sede nel loro territorio disponga costantemente di un margine di solvibilità almeno pari ai requisiti della direttiva. Il margine disponibile comprende il patrimonio libero da impegni prevedibili, al netto degli elementi immateriali, includendo capitale versato o fondo iniziale delle mutue, riserve non impegnate e utili/perdite riportati al netto dei dividendi; sono previste regole dettagliate per i conti degli iscritti delle mutue. Il margine è ridotto per le azioni proprie detenute e, per le imprese che attualizzano le riserve tecniche o effettuano deduzioni sui proventi finanziari, anche della differenza tra riserve tecniche ante e post attualizzazione/deduzione. Sono inoltre ammissibili, entro limiti percentuali, azioni preferenziali cumulative, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata, altri strumenti assimilati, parte del capitale non versata, contributi richiamabili delle mutue e plusvalenze latenti nette, con limiti al 50% e condizioni di subordinazione, durata, rimborso e approvazione delle autorità competenti.
Calcolo del margine di solvibilità richiesto
Il nuovo articolo 16 bis prevede che il margine richiesto sia determinato secondo il criterio dei premi/contributi oppure secondo il criterio dei sinistri, prendendo il maggiore tra i due risultati. Per il criterio premi, si applicano aliquote del 18% e del 16% su scaglioni fino e oltre 50 milioni di EUR, con correttivo basato sul rapporto tra sinistri netti e lordi, mai inferiore al 50%; per i rami 11, 12 e 13 i premi sono aumentati del 50%. Per il criterio sinistri, si applicano aliquote del 26% e del 23% su scaglioni fino e oltre 35 milioni di EUR, con correttivo analogo e rapporto non inferiore al 50%; per i rami 11, 12 e 13 i sinistri, accantonamenti e recuperi sono aumentati del 50%. Per l'assicurazione malattia gestita come assicurazione sulla vita, le percentuali sono ridotte a un terzo se ricorrono specifiche condizioni tecniche e contrattuali. È prevista inoltre una clausola di salvaguardia che impedisce che il margine calcolato scenda sotto il livello dell'anno precedente, con un ulteriore fattore correttivo legato all'andamento delle riserve tecniche.
Fondo di garanzia minimo
L'articolo 17 sostituito stabilisce che un terzo del margine di solvibilità richiesto costituisce il fondo di garanzia. Il fondo non può essere inferiore a 2 milioni di EUR, elevati a 3 milioni di EUR se sono coperti i rischi, o parte dei rischi, dei rami 10-15 dell'allegato. Gli Stati membri possono prevedere una riduzione di un quarto del minimo per mutue e società a forma mutualistica.
Adeguamento automatico degli importi in euro
Il nuovo articolo 17 bis dispone il riesame annuale, a partire dal 20 settembre 2003, degli importi in euro previsti dagli articoli 16 bis e 17, sulla base dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat. L'adeguamento avviene automaticamente se la variazione percentuale dall'ultimo adeguamento è almeno del 5%, con arrotondamento al multiplo di 100.000 EUR; la Commissione informa annualmente Parlamento e Consiglio.
Poteri di vigilanza e misure prudenziali rafforzate
L'articolo 20 bis consente alle autorità competenti di chiedere un piano di risanamento finanziario quando i diritti degli assicurati siano a rischio, indicando per i tre esercizi successivi spese, entrate/uscite, situazione patrimoniale, mezzi finanziari e politica di riassicurazione. Se la situazione finanziaria si deteriora, le autorità possono imporre un margine di solvibilità più elevato; possono inoltre rivedere al ribasso il valore degli elementi computabili nel margine disponibile e ridurre il coefficiente di riduzione legato alla riassicurazione in caso di mutamenti sostanziali o assenza di effettivo trasferimento del rischio. Finché ritengono a rischio i diritti degli assicurati, devono astenersi dal rilasciare i certificati previsti dalla normativa richiamata.
Periodo transitorio
L'articolo 2 consente agli Stati membri di concedere alle imprese già operanti alla data di entrata in vigore della direttiva un termine di cinque anni per conformarsi alle nuove condizioni. Alle imprese che, alla fine di tale periodo, non abbiano ancora costituito integralmente il margine richiesto può essere concesso un ulteriore termine non superiore a due anni, purché abbiano presentato all'approvazione delle autorità competenti misure adeguate ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 73/239/CEE.
Recepimento, applicazione e relazione della Commissione
Gli Stati membri devono adottare entro il 20 settembre 2003 le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informare immediatamente la Commissione, con obbligo di richiamo alla direttiva in sede di pubblicazione ufficiale. Le nuove disposizioni si applicano per la prima volta al controllo dei conti degli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2004 o durante il 2004. La Commissione deve presentare entro il 1° gennaio 2007 una relazione sull'applicazione della direttiva e sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione, con particolare attenzione all'uso dei poteri discrezionali nazionali.
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