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Direttiva 2002/12

Direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita

Normativa europea32002L0012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva rafforza il regime di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita modificando la direttiva 79/267/CEE. Interviene sia sulla composizione del margine di solvibilità disponibile sia sul calcolo del margine richiesto, alza il fondo di garanzia minimo e introduce adeguamenti automatici all’inflazione. Prevede inoltre poteri di intervento precoce delle autorità competenti quando i diritti degli assicurati siano a rischio e fissa un termine di recepimento al 20 settembre 2003.

Modifica la direttiva 79/267/CEE sul ramo vita per rafforzare il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita, aumentare il fondo di garanzia minimo e introdurre poteri prudenziali aggiuntivi delle autorità competenti.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione sulla vita soggette alla direttiva 79/267/CEE, con riferimento alle attività di assicurazione vita, operazioni di capitalizzazione, operazioni tontinarie, assicurazioni complementari, assicurazioni malattia a lungo termine non rescindibili e assicurazioni connesse con fondi di investimento. Sono previste regole specifiche per le mutue assicuratrici e per talune imprese già operanti al momento dell’entrata in vigore, cui può essere concesso un periodo transitorio. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato e richiede recepimento entro il 20 settembre 2003, con applicazione prudenziale ai conti degli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2004 o nel corso di tale anno.

Direttiva 2002/12/CE sul margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita

La direttiva modifica la direttiva 79/267/CEE per rafforzare la disciplina prudenziale del ramo vita nel mercato interno. Il legislatore unionale muove dall’esigenza di proteggere assicurati e contraenti, mantenendo un impianto considerato semplice e robusto ma correggendone alcune lacune: aumento del fondo minimo, miglior qualità degli elementi computabili nel margine e intervento anticipato delle autorità quando emergano rischi per i diritti degli assicurati.

Obiettivi e logica dell’intervento

La direttiva persegue tre obiettivi principali: rafforzare la solvibilità effettiva delle imprese, adeguare il livello minimo di garanzia all’evoluzione economica e conferire alle autorità di vigilanza poteri più tempestivi. I considerando richiamano il piano d’azione per i servizi finanziari e sottolineano che il margine di solvibilità è uno strumento di protezione nel mercato unico, poiché assicura che le imprese dispongano di fondi propri adeguati ai rischi assunti.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda le imprese di assicurazione sulla vita soggette alla direttiva 79/267/CEE e, in particolare, i rami vita, le assicurazioni complementari, le operazioni di capitalizzazione, le operazioni tontinarie, le assicurazioni malattia a lungo termine non rescindibili e le assicurazioni connesse con fondi di investimento. Sono disciplinate anche le mutue assicuratrici, per le quali si prevedono condizioni specifiche di accesso e permanenza nel regime. Per le imprese già operanti alla data di entrata in vigore è previsto un periodo transitorio, con ulteriori margini temporali in caso di mancato pieno adeguamento al termine iniziale.

Margine di solvibilità disponibile: composizione e limiti

L’articolo 18 riformulato impone agli Stati membri di esigere un margine di solvibilità costantemente adeguato all’insieme delle attività dell’impresa. Il margine disponibile è costruito come patrimonio libero da oneri prevedibili, al netto degli elementi immateriali, e comprende capitale o fondo iniziale versato, riserve non impegnate, utili o perdite riportati al netto dei dividendi e, se il diritto nazionale lo consente, determinate riserve di utili utilizzabili per coprire perdite.

Per le mutue, i conti degli iscritti possono essere computati solo se lo statuto tutela il margine di solvibilità e se le autorità sono informate con almeno un mese di anticipo prima di determinati pagamenti, potendo opporvisi. Le relative clausole statutarie possono essere modificate solo con assenso delle autorità competenti.

La direttiva ammette anche strumenti di debito e capitale ibrido, ma entro limiti quantitativi rigorosi:

  • azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati fino al 50% del margine disponibile o, se inferiore, del margine richiesto, con un limite interno del 25% per talune forme a scadenza fissa o durata determinata;
  • titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese ulteriori azioni preferenziali cumulative, anch’essi entro il 50% del margine disponibile o richiesto, sommati ai prestiti subordinati di cui sopra.

Per i prestiti subordinati e gli strumenti assimilati sono previsti requisiti di subordinazione effettiva, durata minima, limitazioni al rimborso anticipato, eventuale differimento degli interessi, assenza di clausole che impongano il rimborso anticipato in casi diversi dalla liquidazione e necessità di non opposizione o autorizzazione da parte delle autorità.

Elementi integrativi computabili nel margine disponibile

Su domanda dell’impresa e con l’assenso dell’autorità competente, possono essere inclusi ulteriori elementi. Fino al 31 dicembre 2009, possono essere computati utili futuri entro un limite massimo del 25% del minore tra margine disponibile e margine richiesto, a condizione che sia presentata una relazione attuariale che ne confermi la plausibilità e che tali utili non siano già riflessi in plusvalenze latenti riconosciute. Sono inoltre ammissibili, entro condizioni tecniche specifiche, la differenza derivante da non zillmeraggio o da zillmeraggio parziale, le plusvalenze latenti nette non eccezionali e metà della parte non versata del capitale sociale o del fondo iniziale quando la parte versata abbia raggiunto il 25%.

Margine di solvibilità richiesto per i diversi rami

L’articolo 19 distingue il calcolo del margine richiesto per tipologia di prodotto:

  • per il ramo vita tradizionale e le operazioni di cui all’articolo 1, punto 1, lettere a) e b), il margine è dato dalla somma di un 4% delle riserve matematiche e di uno 0,3% dei capitali sotto rischio, con correttivi per la riassicurazione;
  • per le temporanee caso morte, l’aliquota sui capitali sotto rischio è ridotta allo 0,1% o allo 0,15% a seconda della durata;
  • per le assicurazioni complementari e le assicurazioni malattia a lungo termine non rescindibili si applica il regime delle imprese non vita richiamato dalla direttiva 73/239/CEE, con specifiche precisazioni;
  • le operazioni di capitalizzazione sono assoggettate al 4% delle riserve matematiche;
  • le operazioni tontinarie all’1% dei fondi delle associazioni;
  • per le polizze connesse con fondi di investimento e per determinate operazioni accessorie, il margine combina aliquote sulle riserve tecniche, sulle spese di amministrazione nette e, se del caso, sui capitali sotto rischio, in funzione dell’esistenza o meno di rischio di investimento e di mortalità.

Fondo di garanzia e aggiornamento automatico

L’articolo 20 stabilisce che un terzo del margine di solvibilità richiesto costituisce il fondo di garanzia. Il minimo assoluto è portato a 3 milioni di EUR, con la possibilità per gli Stati membri di ridurlo di un quarto per mutue, società mutualistiche e società tontinarie.

Il nuovo articolo 20 bis istituisce un meccanismo di adeguamento annuale degli importi in euro in base all’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat. Il primo riesame deve avvenire il 20 settembre 2003; l’importo si aggiorna automaticamente, con arrotondamento a 100.000 EUR, e non si procede ad adeguamento se la variazione è inferiore al 5%. La Commissione deve informare annualmente Parlamento e Consiglio sull’esito del riesame.

Poteri di vigilanza e intervento precoce

Il nuovo articolo 24 bis attribuisce alle autorità competenti poteri rafforzati quando i diritti degli assicurati siano a rischio. Esse possono chiedere un piano di risanamento finanziario che contenga almeno previsioni per i tre esercizi successivi su spese di gestione, flussi di entrata e uscita, situazione patrimoniale, mezzi per coprire gli impegni e il margine richiesto, nonché la politica di riassicurazione.

Se il deterioramento della posizione finanziaria mette a rischio gli assicurati, le autorità possono imporre un margine di solvibilità più elevato, determinato sulla base dell’analisi del piano. Possono inoltre rivedere al ribasso il valore degli elementi computabili nel margine disponibile e ridurre il coefficiente di attenuazione dovuto alla riassicurazione quando i contratti siano cambiati sensibilmente o non vi sia un trasferimento effettivo del rischio.

Quando il piano di risanamento è stato richiesto, le autorità devono astenersi dal rilasciare i certificati previsti dalle disposizioni richiamate della direttiva 79/267/CEE, della direttiva 90/619/CEE e della direttiva 92/96/CEE finché permanga il rischio per i diritti degli assicurati.

Periodo transitorio e recepimento

Gli Stati membri possono concedere alle imprese già attive alla data di entrata in vigore un periodo di cinque anni per adeguarsi alle nuove regole. Se, alla scadenza, il margine richiesto non è ancora pienamente costituito, può essere concesso un ulteriore periodo fino a due anni, ma solo se l’impresa ha presentato e ottenuto approvazione per misure adeguate ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 79/267/CEE.

Ai fini del recepimento, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie entro il 20 settembre 2003 e applicarle per la prima volta al controllo dei conti degli esercizi iniziati il 1º gennaio 2004 o nel corso di tale anno civile. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale. La Commissione dovrà poi presentare una relazione sull’applicazione della direttiva entro il 1º gennaio 2007, valutando anche se le discrezionalità nazionali abbiano prodotto disparità rilevanti nel mercato interno.

Disposizioni principali

Modifica del perimetro applicativo e disciplina delle mutue

L’articolo 1, n. 1, modifica l’articolo 3 della direttiva 79/267/CEE chiarendo la disciplina delle mutue assicuratrici. Le mutue rientrano nell’ambito della direttiva se il loro statuto prevede la possibilità di esigere contributi supplementari o ridurre le prestazioni, o di ricorrere al concorso di altri soggetti, e se l’importo annuo dei contributi riscossi per le attività disciplinate non supera 5 milioni di EUR per tre anni consecutivi. Se tale soglia è superata per tre anni consecutivi, la direttiva si applica dal quarto anno. Resta ferma la possibilità per la mutua di chiedere o continuare a essere autorizzata ai sensi della direttiva.

Margine di solvibilità disponibile

L’articolo 18, sostituito dall’articolo 1, n. 2, impone agli Stati membri di esigere che le imprese di assicurazione abbiano costantemente un margine di solvibilità sufficiente pari almeno ai requisiti della direttiva. Il margine disponibile è composto dal patrimonio libero da impegni prevedibili, al netto degli elementi immateriali, e include capitale versato o fondo iniziale effettivo versato, riserve non impegnate, utili/perdite riportati al netto dei dividendi, nonché, se consentito dal diritto nazionale, riserve di utili utilizzabili per coprire perdite. Sono previste condizioni stringenti per i conti degli iscritti nelle mutue, con obbligo di informazione preventiva alle autorità e possibilità per queste ultime di opporsi alle modifiche statutarie. Le azioni proprie detenute direttamente dall’impresa riducono il margine disponibile.

Strumenti ammissibili nel margine disponibile

Sempre nell’articolo 18 sono ammessi, entro limiti percentuali, azioni preferenziali cumulative, prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti. In linea generale, tali strumenti possono contribuire al margine disponibile fino al 50% del margine disponibile o, se inferiore, del margine richiesto, con sottolimiti per le forme a scadenza fissa o di durata determinata. Sono fissate condizioni su subordinazione, durata minima, rimborsabilità, assenza di clausole di rimborso anticipato automatico, possibilità di differire gli interessi e necessità di assenso o non opposizione dell’autorità competente. Le modifiche tecniche agli elementi ammissibili sono rinviate alla procedura dell’articolo 2 della direttiva 91/675/CEE.

Utili futuri, zillmeraggio e plusvalenze latenti

L’articolo 18, paragrafo 4, consente su domanda e previa approvazione dell’autorità competente l’inclusione di ulteriori elementi nel margine disponibile: fino al 31 dicembre 2009, una quota degli utili futuri entro limiti massimi del 25% del minore tra margine disponibile e richiesto, con validazione attuariale e senza duplicazioni rispetto alle plusvalenze latenti; la differenza derivante da non zillmeraggio o zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione; le plusvalenze latenti nette non eccezionali; e la metà della parte non versata del capitale sociale o fondo iniziale una volta che la parte versata raggiunge il 25%, entro il limite del 50% del margine disponibile o richiesto.

Calcolo del margine di solvibilità richiesto

L’articolo 19 ridefinisce il margine richiesto per ramo e tipologia di operazioni. Per assicurazioni vita e operazioni di cui all’articolo 1, punto 1, lettere a) e b), escluse le polizze unit-linked, il margine è dato dalla somma di un 4% delle riserve matematiche e di uno 0,3% dei capitali sotto rischio, con coefficienti correttivi minimi per la riassicurazione; sono previste aliquote ridotte per le temporanee caso morte di durata fino a 3 o 5 anni. Per assicurazioni complementari e malattia a lungo termine non rescindibili si rinvia al regime delle imprese non vita di cui all’articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE, con specifiche precisazioni. Le operazioni di capitalizzazione sono soggette al 4% delle riserve matematiche, le operazioni tontinarie all’1% dei fondi delle associazioni, e per le polizze connesse a fondi di investimento il margine è composto da aliquote diverse a seconda del rischio di investimento, della durata dello stanziamento per spese di gestione e dell’eventuale rischio di mortalità.

Fondo di garanzia minimo e aggiornamento automatico

L’articolo 20 stabilisce che un terzo del margine di solvibilità richiesto costituisce il fondo di garanzia e che tale fondo non può essere inferiore a 3 milioni di EUR. Gli Stati membri possono ridurre di un quarto il minimo per mutue, società mutualistiche e società tontinarie. Il nuovo articolo 20 bis prevede il riesame annuale, dal 20 settembre 2003, degli importi in euro in funzione dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat; l’adeguamento è automatico, con arrotondamento a 100.000 EUR, e non opera se la variazione è inferiore al 5%.

Poteri prudenziali rafforzati delle autorità competenti

Il nuovo articolo 24 bis consente alle autorità competenti di chiedere un piano di risanamento finanziario quando ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio. Il piano deve coprire, per i tre esercizi successivi, spese di gestione, previsioni di entrata e uscita, situazione patrimoniale, mezzi per coprire impegni e margine richiesto e politica di riassicurazione. In caso di deterioramento della posizione finanziaria, le autorità possono imporre un margine di solvibilità più elevato, rivedere al ribasso il valore degli elementi computabili nel margine disponibile e ridurre il coefficiente di riduzione legato alla riassicurazione se i contratti cambiano sensibilmente o non trasferiscono rischio in modo effettivo. Se è stato richiesto il piano, le autorità si astengono dal rilasciare i certificati previsti da varie disposizioni finché i diritti degli assicurati restino a rischio.

Periodo transitorio per imprese già operanti

L’articolo 2 consente agli Stati membri di concedere alle imprese già operanti alla data di entrata in vigore un termine di cinque anni per adeguarsi alle nuove condizioni dell’articolo 1. Se, alla scadenza, il margine richiesto non è ancora integralmente costituito, può essere concesso un ulteriore termine, non superiore a due anni, purché l’impresa abbia sottoposto all’approvazione delle autorità competenti misure idonee ai sensi dell’articolo 24 della direttiva 79/267/CEE.

Recepimento, applicazione e relazione della Commissione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare entro il 20 settembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e di comunicarle alla Commissione. Le norme di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse si applicano per la prima volta al controllo dei conti degli esercizi aventi inizio il 1º gennaio 2004 o nel corso di tale anno. Entro il 1º gennaio 2007 la Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione della direttiva e sull’eventuale necessità di ulteriori armonizzazioni, con attenzione all’uso delle discrezionalità nazionali.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieassicurazionivigilanza prudenzialediritto societariomercato internosolvibilità

Testo integrale

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