Direttiva 2002/25
Direttiva 2002/25/CE della Commissione, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica l’allegato I della direttiva 98/18/CE per allineare i requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri ai più recenti strumenti internazionali IMO/SOLAS. L’intervento incide su stabilità, compartimentazione, porte stagne, impianti di sentina, macchine, impianti elettrici, prevenzione e lotta agli incendi, vie di fuga e mezzi di salvataggio. Il testo distingue in modo molto dettagliato tra navi nuove ed esistenti, tra classi A-D e tra navi ro-ro e non ro-ro, lasciando agli Stati membri un margine limitato ma rilevante soprattutto per equivalenze, deroghe tecniche e modalità di attuazione.
Direttiva della Commissione che aggiorna l’allegato I della direttiva 98/18/CE sui requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali, recependo gli sviluppi delle convenzioni e risoluzioni IMO in materia di stabilità, compartimentazione, macchine, impianti elettrici, protezione antincendio e mezzi di salvataggio.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D adibite a viaggi nazionali, con numerose differenziazioni per classe di nave, lunghezza, numero di passeggeri, tipologia ro-ro e data di costruzione. L’allegato contiene anche regole speciali per navi ro-ro da passeggeri, navi con più di 36 o 400 passeggeri, navi costruite prima o dopo il 1° gennaio 2003 e, in alcuni casi, navi esistenti soggette a visite periodiche successive a date determinate. Sono previste esclusioni e deroghe mirate, in particolare per navi di lunghezza inferiore a 24 metri, per alcune navi esistenti della classe B e per casi in cui l’amministrazione dello Stato di bandiera garantisca un livello equivalente di sicurezza.
Direttiva 2002/25/CE che modifica la direttiva 98/18/CE sulla sicurezza delle navi da passeggeri
La direttiva interviene sulla disciplina tecnica delle navi da passeggeri impiegate in viaggi nazionali, aggiornando l’allegato I della direttiva 98/18/CE alla luce delle modifiche delle convenzioni e risoluzioni IMO/SOLAS successivamente intervenute. L’obiettivo è innalzare e uniformare il livello di sicurezza marittima, con particolare attenzione a stabilità, tenuta stagna, protezione antincendio, vie di fuga e mezzi di salvataggio.
Obiettivo e natura dell’intervento
La direttiva non istituisce un regime autonomo, ma modifica un atto preesistente imponendo agli Stati membri di recepire nuove specifiche tecniche.
- L’obiettivo dichiarato è aggiornare i riferimenti internazionali contenuti nell’allegato I della direttiva 98/18/CE.
- Il testo recepisce gli sviluppi della convenzione SOLAS 1974 e di varie risoluzioni IMO, incluse quelle su stabilità, prove antincendio e sistemi di salvataggio.
- Trattandosi di direttiva, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta delle forme e dei mezzi.
Recepimento, entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 disciplina il recepimento nazionale.
- Entro il 15 ottobre 2002 gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
- Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione.
- Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
- Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
L’articolo 3 stabilisce che:
- la direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
- le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2003, salvo diversa previsione specifica contenuta nell’allegato.
Ambito applicativo e differenziazioni
L’allegato I, sostituito integralmente, ha un ambito molto ampio e articolato.
- Si applica alle navi da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D adibite a viaggi nazionali.
- Molte norme distinguono tra navi nuove ed esistenti, tra navi ro-ro e non ro-ro, e tra navi sopra o sotto determinate soglie di lunghezza o capacità passeggeri.
- Sono frequenti soglie di 24 metri, 36 passeggeri, 400 passeggeri, 40 metri, 50, 61, 76, 80, 100, 130 metri, nonché date-chiave come il 29 aprile 1990, il 1° luglio 1999, il 1° ottobre 2000, il 1° ottobre 2003 e il 1° ottobre 2005.
- In più punti è riconosciuto un margine per soluzioni equivalenti o deroghe, di regola previa valutazione dell’amministrazione dello Stato di bandiera e garanzia di un livello equivalente di sicurezza.
Stabilità, compartimentazione e avaria
Il capitolo II-1 contiene la parte più tecnica del provvedimento. Per le navi nuove di lunghezza pari o superiore a 24 metri sono richiesti criteri di stabilità a nave integra conformi al codice sulla stabilità a nave integra adottato con risoluzione IMO A.749(18). Per le navi esistenti delle classi A e B di pari lunghezza sono previsti criteri quantitativi di area sotto la curva GZ, valore minimo del braccio di stabilità, altezza metacentrica iniziale e ulteriori criteri addizionali, inclusi quelli in caso di forte vento e rollio.
Sul piano della compartimentazione:
- ogni nave deve essere suddivisa in compartimenti stagni da paratie stagne fino al relativo ponte;
- la lunghezza ammissibile dei compartimenti dipende dalla lunghezza allagabile e da un fattore di compartimentazione;
- per le navi nuove e per talune navi ro-ro esistenti della classe B il fattore è 1,0 o 0,5 a seconda del numero di passeggeri autorizzati;
- sono previste regole speciali su recessi e scalini delle paratie, tolleranze per compartimentazioni locali e limiti alla distanza tra compartimenti contigui.
Per la stabilità in condizioni di avaria:
- le navi devono mantenere la stabilità dopo l’allagamento di un compartimento principale entro i limiti di lunghezza allagabile;
- per le navi con fattore 0,50 sono richiesti criteri più rigorosi, con resistenza all’allagamento di due compartimenti contigui;
- sono fissati valori minimi di area residua sotto la curva dei bracci di stabilità, estensione della curva oltre l’angolo di equilibrio e limiti al braccio di stabilità residuo;
- i calcoli devono tenere conto di diverse condizioni di carico, della possibile presenza di allagamento progressivo e di momenti sbandanti dovuti a passeggeri, mezzi di salvataggio e vento;
- per le navi nuove di classe B non ro-ro o ro-ro esistenti soggette a certe condizioni, sono previste regole specifiche sull’angolo finale di sbandamento e sulla redazione delle informazioni per il comandante.
L’allegato impone inoltre:
- paratie del gavone di prora e di poppa;
- doppi fondi, con estensioni minime variabili per fasce di lunghezza;
- requisiti su aperture nel fasciame esterno e sui mezzi di chiusura;
- assegnazione e marcatura dei galleggiamenti di compartimentazione;
- prove iniziali delle paratie e delle casse;
- informazioni di stabilità per il comandante, inclusi KG o GM minimi e gestione delle situazioni di carico.
Requisiti speciali per navi ro-ro e navi con oltre 400 passeggeri
Le navi ro-ro da passeggeri e le navi con più di 400 passeggeri sono soggette a requisiti ulteriori e più severi.
- Le navi ro-ro nuove con più di 400 passeggeri devono soddisfare criteri di avaria ipotizzando la falla in qualsiasi punto della lunghezza della nave.
- Le navi ro-ro esistenti con più di 400 passeggeri devono adeguarsi entro la prima visita periodica successiva alle date indicate nell’allegato.
- Le navi da passeggeri diverse dalle ro-ro ma autorizzate a trasportare più di 400 passeggeri devono conformarsi ai requisiti di stabilità in avaria relativi ai paragrafi 2.3 e 2.6 della regola II-1/B/8.
- Sono previste regole speciali di tenuta stagna tra ponte ro-ro e locali sottostanti, di chiusura degli accessi e di controllo degli accessi ai ponti ro-ro.
- Le navi ro-ro devono avere paratie trasversali e longitudinali idonee a contenere l’acqua accumulata sul ponte ro-ro, con obbligo di chiusura prima della partenza e limitate possibilità di apertura in navigazione.
Macchine, governo e impianti elettrici
Il capitolo II-1 disciplina in modo dettagliato i requisiti per l’apparato motore e i sistemi ausiliari.
- Le macchine e gli impianti devono essere installati e protetti per ridurre i rischi per le persone a bordo.
- La nave deve poter mantenere o ristabilire il funzionamento della propulsione anche in caso di avaria di un’unità ausiliaria essenziale.
- Devono esistere mezzi per avviare l’apparato motore da fermo senza assistenza esterna.
- Sono fissati requisiti di prestazione per la macchina di governo principale e ausiliaria, compresi angoli di timone, tempi di movimento, ridondanza, allarmi e disponibilità di comando da plancia e da locale macchine.
- Devono esserci almeno due mezzi indipendenti di comunicazione tra plancia e locale macchine.
- Gli impianti di sentina devono garantire il prosciugamento di compartimenti stagni e devono essere dimensionati con criteri tecnici precisi su tubazioni, pompe, valvole e aspirazioni di emergenza.
- Per le navi con macchine periodicamente non presidiate si impongono requisiti supplementari su allarmi, controllo delle sentine, comandi a distanza, ventilazione e sicurezza dei sistemi di avviamento.
Protezione contro gli incendi: principi generali e materiali
Il capitolo II-2 enuncia gli obiettivi della protezione antincendio:
- prevenire incendi ed esplosioni;
- ridurre il rischio per la vita umana;
- limitare danni a nave, carico e ambiente;
- contenere ed estinguere l’incendio nel compartimento di origine;
- garantire mezzi di sfuggita adeguati.
Tali obiettivi sono perseguiti tramite:
- suddivisione della nave in zone verticali principali;
- separazione dei locali di alloggio;
- uso limitato di materiali combustibili;
- segnalazione, contenimento ed estinzione degli incendi;
- protezione dei percorsi di sfuggita e degli accessi ai mezzi antincendio.
La direttiva aggiorna anche le definizioni di materiale non combustibile, divisioni di classe A/B/C, zone verticali principali, locali di alloggio, locali di servizio, locali di carico, locali ro-ro, locali di categoria speciale, stazioni di comando e altri concetti tecnici rilevanti.
Protezione strutturale e compartimentazione antincendio
Le regole antincendio richiedono che scafo, sovrastrutture, paratie e ponti siano costruiti in acciaio o materiale equivalente.
- Le navi con più di 36 passeggeri devono essere suddivise in zone verticali principali con divisioni di classe A-60.
- Le navi con fino a 36 passeggeri o le navi esistenti di classe B con più di 36 passeggeri seguono tabelle meno severe ma comunque vincolanti.
- La direttiva disciplina nel dettaglio la resistenza al fuoco di paratie, ponti, corridoi, scale, porte, finestrini, portellini e altri attraversamenti.
- Sono previste eccezioni e attenuazioni nei casi in cui sia presente un impianto automatico a sprinkler, ma la protezione deve comunque mantenere un livello adeguato.
Impianti di rivelazione, sprinkler e allarmi
L’allegato contiene prescrizioni dettagliate sugli impianti di rivelazione e segnalazione incendi e sugli sprinkler.
- Le navi con oltre 36 passeggeri devono avere impianti automatici a sprinkler e impianti di rivelazione del fumo nelle aree di alloggio, servizio e comando, con collegamento all’emergenza e alla plancia.
- Per i locali macchine periodicamente non presidiati è richiesto un impianto fisso di rivelazione di tipo approvato, capace di segnalare rapidamente qualsiasi principio di incendio.
- Le navi nuove dopo il 1° gennaio 2003 devono rispettare anche il Fire Safety Systems Code per gli impianti approvati.
- Sono previste regole su sezionamento, manometri, alimentazioni indipendenti, test periodici, sensibilità dei rivelatori, ubicazione dei pannelli di controllo e allarmi fail-safe.
Impianti fissi di estinzione incendi e estintori portatili
La direttiva dettaglia gli impianti fissi di estinzione per locali da carico, locali macchine, depositi pitture e locali con liquidi infiammabili.
- Sono disciplinati impianti a gas, impianti a CO2, impianti a schiuma a bassa e alta espansione, impianti ad acqua spruzzata sotto pressione, nonché sistemi locali di spegnimento per i locali macchine di categoria A.
- Per le navi costruite dopo il 1° gennaio 2003, diversi impianti devono essere conformi al Fire Safety Systems Code.
- Sono fissate quantità minime di CO2 in rapporto ai volumi dei locali protetti, tempi di scarica, comandi separati, modalità di deposito delle bombole e limitazioni sull’uso di agenti tossici o dannosi per l’ambiente.
- Per gli estintori portatili si stabiliscono tipologie approvate, capacità, numero minimo, ubicazione, ricariche di riserva, ispezioni e divieti relativi alla CO2 nei locali di alloggio.
Vie di sfuggita, accessi e mezzi di salvataggio
Il capitolo II-2 definisce anche l’architettura delle vie di sfuggita e la protezione degli spazi di imbarco.
- Ogni locale di alloggio e di servizio deve disporre di adeguate vie di sfuggita verso i punti di riunione e i ponti di imbarco.
- Sono richieste scale protette, corrimano, larghezze minime, numerazione dei ponti, piante schematiche, segnaletica fotoluminescente e illuminazione di emergenza.
- Le navi ro-ro hanno requisiti ulteriori su percorsi di sfuggita, corridoi, congestione dei flussi, accessi ai ponti ro-ro e protezione dei locali di categoria speciale.
- Per le navi con oltre 36 passeggeri sono richiesti sistemi di informazione pubblica, allarmi generali di emergenza, supporto decisionale per il comandante, ruoli di appello e istruzioni di emergenza ben visibili.
Manutenzione, addestramento e controllo operativo
La direttiva non si limita ai requisiti strutturali, ma impone una gestione continua della sicurezza.
- Gli impianti e le apparecchiature antincendio devono essere mantenuti pronti all’uso quando la nave è in servizio.
- Deve esistere un piano di manutenzione per i principali impianti di sicurezza, inclusi allarmi, sprinkler, porte tagliafuoco, ventilazione, mezzi di sfuggita ed estintori.
- Gli equipaggi devono ricevere istruzioni, addestramento e esercitazioni periodiche su incendio e abbandono nave.
- Devono essere tenuti manuali di addestramento, opuscoli operativi e piani antincendio aggiornati e disponibili a bordo.
Margini di discrezionalità e equivalenze
Pur essendo molto prescrittiva, la disciplina lascia spazi tecnici agli Stati membri e alle amministrazioni di bandiera.
- È ammessa l’adozione di soluzioni alternative o equivalenti quando sia dimostrato un livello di sicurezza equivalente.
- In più punti l’amministrazione dello Stato di bandiera può autorizzare disposizioni diverse, specie per navi di piccole dimensioni, per configurazioni costruttive particolari o per sistemi antincendio alternativi.
- Alcune prescrizioni possono essere adattate in funzione della fattibilità, delle caratteristiche costruttive della nave e del normale esercizio, purché non sia compromessa la sicurezza.
Sintesi finale per il professionista
Per avvocati e commercialisti, il dato operativo principale è che la direttiva impone agli Stati membri di aggiornare la normativa interna in un termine breve e certo, recependo una moltitudine di standard tecnici di matrice SOLAS/IMO. La portata pratica è notevole perché incide sia sulla progettazione e certificazione delle navi, sia sugli obblighi di manutenzione, esercitazione e controllo documentale, con forte rilevanza in sede di autorizzazione, ispezione, responsabilità e compliance delle imprese armatoriali.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato I della direttiva 98/18/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente il testo dell’allegato I della direttiva 98/18/CE con l’allegato alla direttiva, introducendo requisiti tecnici aggiornati per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.
Recepimento e comunicazioni alla Commissione
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 15 ottobre 2002 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri. Essi devono inoltre comunicare alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e applicazione differita
La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2003, salvo diversa indicazione nell’allegato.
Ambito tecnico dell’allegato I
L’allegato definisce requisiti di sicurezza per navi nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D, con regole specifiche per lunghezza inferiore o superiore a 24 metri, per navi ro-ro passeggeri, per navi con più di 36 o 400 passeggeri e per navi costruite prima o dopo il 1° gennaio 2003.
Stabilità, compartimentazione e avaria
Il capitolo II-1 aggiorna requisiti di stabilità a nave integra e in condizioni di avaria, compartimentazione stagna, lunghezza allagabile, fattore di compartimentazione, prove di stabilità, paratie di collisione, doppi fondi, apertura delle paratie stagne, tenuta stagna delle aperture nel fasciame esterno e informazioni di stabilità al comandante. Per talune navi ro-ro o con oltre 400 passeggeri sono previsti requisiti rafforzati e più severi criteri di stabilità e di danno.
Macchine, impianti di governo e impianti di sentina
Il capitolo II-1 disciplina requisiti per apparato motore, marcia indietro, macchine di governo principale e ausiliaria, ventilazione dei locali macchine, comunicazioni plancia-locale macchine, allarmi, sistemi automatici di comando e sicurezza, nonché l’impianto di sentina e le pompe necessarie a garantire il prosciugamento in condizioni ordinarie e di avaria.
Protezione contro gli incendi
Il capitolo II-2 aggiorna i principi antincendio, le definizioni tecniche, i materiali ammissibili, le resistenze al fuoco, gli impianti fissi di estinzione, i sistemi di rivelazione e allarme, gli estintori portatili, l’organizzazione dei locali macchine, la protezione di cucine, depositi di liquidi infiammabili, locali ro-ro e locali di categoria speciale, oltre agli obblighi di manutenzione, piani di controllo, istruzioni, addestramento ed esercitazioni.
Vie di sfuggita e mezzi di salvataggio
Il capitolo III stabilisce obblighi su mezzi di comunicazione, mezzi collettivi e individuali di salvataggio, allarmi di emergenza, informazioni operative, punti di riunione, zone di imbarco, sistemi MES, battelli di emergenza, esercitazioni, manutenzione e supporto decisionale per il comandante, con regole ulteriormente rafforzate per le navi ro-ro passeggeri.
Margini di discrezionalità degli Stati membri
Gli Stati membri conservano un margine tecnico in relazione a equivalenze di sicurezza, autorizzazione di sistemi alternativi, approvazione di impianti e procedure, concessione di talune deroghe specificamente previste, determinazione di soluzioni pratiche per l’organizzazione della nave e per l’adeguamento di componenti tecnici, purché sia garantito un livello equivalente o soddisfacente di sicurezza.
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