Cassazione Civile, Ordinanza n. 10450/2025 del 22/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per il periodo d'imposta 2013, la deduzione operata dalla contribuente in relazione a crediti commerciali verso assicurati per premi scaduti e non incassati. Secondo l'Ufficio, la posta era stata indebitamente azzerata mediante svalutazione, ma in realtà integrava una perdita su crediti, deducibile solo al ricorrere dei relativi presupposti. La contribuente aveva impugnato solo questo rilievo; la CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello e annullato la ripresa. In cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 2426 c.c., n. 8, 2697 c.c., 101, comma 5, e 106, comma 5, TUIR, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente consentito una svalutazione integrale a zero senza prova specifica della residua recuperabilità dei crediti e avesse confuso svalutazione e perdita su crediti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di reddito d'impresa, è ammissibile la svalutazione anche integrale di crediti che, pur iscritti a valore zero, restino giuridicamente ed economicamente esistenti e presentino un rischio di inesigibilità solo ragionevolmente prevedibile ma non ancora definitivo, con possibilità di futura ripresa di valore o incasso. Ha inoltre rilevato che la censura dell'Agenzia, nella parte in cui contestava la valutazione di fatto compiuta dalla CTR sui presupposti della svalutazione, tendeva a un riesame del merito ed era quindi inammissibile. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese e con esclusione dell'obbligo di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2426 c.c., n. 8
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai criteri di valutazione dei crediti, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione nella decisione impugnata.
art. 2697 c.c.
Invocato per contestare il riparto dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la censura non cogliesse una violazione di legge ma mirasse al riesame del merito.
art. 101, comma 5, TUIR
Richiamato per la disciplina delle perdite su crediti; la Corte ha ribadito il discrimine rispetto alla svalutazione in base alla definitività dell'inesigibilità.
art. 106, comma 5, TUIR
Richiamato per la disciplina della svalutazione dei crediti; la Corte ha ritenuto legittima la svalutazione integrale in presenza di rischio di inesigibilità non definitivo.
art. 106, comma 3, TUIR
Evocato dalla ricorrente per sostenere l'impossibilità di una svalutazione integrale a zero distinta dalla perdita; la Corte non ha condiviso tale lettura.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È la norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, sotto cui è stata formulata la censura.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto della non debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in coordinamento con il comma 1 quater per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel reddito d'impresa, la svalutazione dei crediti è distinta dalla perdita su crediti: la prima presuppone una inesigibilità non ancora definitiva, la seconda richiede il definitivo venir meno del credito.
- È legittima anche la svalutazione integrale di un credito iscritto a bilancio a valore zero, quando il credito permane giuridicamente ed economicamente ed è suscettibile di futura ripresa di valore o di incasso.
- La qualificazione della posta come svalutazione o perdita dipende da un giudizio prognostico sulla definitività dell'inesigibilità, non dal solo dato quantitativo dell'azzeramento contabile.
- Una censura che, sotto la veste della violazione di legge, contesti in realtà la ricostruzione fattuale e la valutazione probatoria del giudice di merito è inammissibile in cassazione.
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