Cassazione Civile, Ordinanza n. 36408/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, successivamente respinta dal Giudice di Pace e poi dal Tribunale. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi, da un lato la sussistenza di un errore scusabile nell'interpretazione della segnaletica stradale e quindi l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, richiamando gli artt. 120 e 125 del regolamento di esecuzione del codice della strada; dall'altro la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 92 c.p.c. in relazione alla regolamentazione delle spese processuali. Il Tribunale aveva ritenuto che la segnaletica fosse chiara nel riservare l'area di parcheggio alle sole autovetture a disposizione dei magistrati e dei dipendenti del Tribunale, con conseguente divieto di sosta per gli altri veicoli, escludendo quindi ogni errore scusabile. Aveva inoltre accolto l'appello incidentale del Comune sulle spese di primo grado, applicando la regola della soccombenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza. Ha condiviso la proposta del relatore, ritenendo infondate entrambe le censure: quanto al primo motivo, perché l'errore scusabile rileva solo se riguarda i presupposti fattuali della violazione e sia determinato da un elemento positivo esterno idoneo a ingenerare un incolpevole convincimento di liceità, circostanza esclusa nel caso concreto dalla chiarezza e conformità al codice della strada della segnaletica; quanto al secondo motivo, perché la decisione sulle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e nel caso concreto era coerente con la soccombenza in primo grado. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto; nessuna pronuncia è stata resa sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
artt. 120 e 125 del regolamento di esecuzione del codice della strada
sono richiamati dai ricorrenti per sostenere l'erronea interpretazione della segnaletica stradale, ma la Corte esclude che nel caso concreto la segnaletica fosse ambigua o idonea a integrare errore scusabile
art. 112 c.p.c.
la censura è stata ritenuta infondata perché la statuizione sulle spese non integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 92 c.p.c.
la regolamentazione delle spese è stata ritenuta corretta e comunque rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti consentiti dalla legge
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definizione camerale del ricorso ritenuto manifestamente infondato
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di rigetto, di dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In tema di illecito amministrativo, l'errore scusabile sul fatto non può essere invocato quando investa soltanto l'interpretazione giuridica del precetto; esso assume rilievo solo se riguarda i presupposti fattuali della violazione ed è provocato da un elemento positivo esterno idoneo a ingenerare un ragionevole convincimento di liceità.
- Quando la segnaletica stradale è chiara e conforme alla disciplina di settore, non può riconoscersi all'automobilista un errore scusabile tale da escludere l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo.
- La regolazione delle spese processuali rientra nell'ambito del potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da una corretta applicazione del criterio della soccombenza o da altri motivi consentiti.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non è configurabile quando la censura investa la sola valutazione del giudice sulle spese o una decisione resa entro i limiti delle domande e delle eccezioni dedotte.
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