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Sentenza

Sentenza n. 1462/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di allontanamento dalle lezioni per dieci giorni, con decadenza dalla funzione di rappresentante di classe, nonché gli atti presupposti e la decisione dell'Organo di Garanzia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (istituto scolastico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata a seguito di plurime condotte rilevate mediante note sul registro elettronico, consistenti, tra l'altro, in disturbo continuato delle lezioni, uso non autorizzato del cellulare, violazioni dei doveri di diligenza e puntualità, offese e minacce rivolte a compagni, docenti e personale scolastico. Sono stati dedotti: inefficacia del provvedimento per omessa notifica della deliberazione del Consiglio di Classe ai sensi dell'art. 21-bis l. 241/1990; difetto assoluto di motivazione della sanzione e della decadenza dalla funzione di rappresentante di classe; reiterazione della sanzione in violazione del principio del ne bis in idem; violazione dell'art. 4, comma 5, d.P.R. 249/1998 e del regolamento d'istituto per difetto di istruttoria, travisamento e illogicità nella valutazione delle condotte, anche in rapporto alle fragilità cognitive e attentive dello studente; sproporzione della sanzione e violazione dei principi di gradualità e finalità educativa; lesione del diritto di difesa e di partecipazione per il breve termine tra contestazione e seduta del Consiglio di Classe e per l'asserita mancata conoscenza delle convocazioni; mancato esame dei motivi di merito da parte dell'Organo di Garanzia; inosservanza dei termini di convocazione del Consiglio di Classe.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso l'inefficacia della sanzione, rilevando che la contestazione degli addebiti era stata comunicata ai genitori, che la madre aveva partecipato alla seduta del Consiglio di Classe e che il provvedimento della Dirigente Scolastica, notificato e anticipato tramite fonogramma ed e-mail, richiamava gli esiti della deliberazione consiliare, liberamente accessibile. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sanzione attraverso la contestazione degli addebiti, le note sul registro e il verbale del Consiglio di Classe; ha escluso un nesso tra la formazione del PDP e le condotte sanzionate, osservando che le misure previste dal PDP erano state comunque applicate. La decadenza dalla funzione di rappresentante di classe è stata giudicata coerente con il regolamento d'istituto e giustificata dalla gravità delle condotte, in particolare minacce ai compagni e insulti ai docenti. Non è stata ravvisata reiterazione sanzionatoria, poiché le precedenti note riguardavano singoli episodi, mentre la sanzione impugnata era stata irrogata per la pluralità delle condotte complessivamente considerate. Le contestazioni sulla veridicità e sulla valutazione delle note sono state ritenute prive di prova concreta e dirette a sostituire la ricostruzione della scuola con una versione alternativa dei fatti; la pluralità dei docenti autori delle annotazioni corroborava la consistenza della problematica comportamentale. La valutazione sulla durata e sulla proporzionalità della sanzione, riservata al Consiglio di Classe, è stata ritenuta immune da manifesta illogicità o irragionevolezza, tenuto conto della gravità oggettiva degli episodi. È stata esclusa la lesione del diritto di difesa, poiché la madre aveva ricevuto la contestazione, conosceva o doveva conoscere le note sul registro e aveva partecipato alla seduta, potendo esporre le proprie difese. L'Organo di Garanzia aveva esaminato anche il merito, sia pure sinteticamente e per relationem, richiamando le note e la contestazione degli addebiti. Infine, il termine di preavviso previsto dal regolamento generale per la convocazione degli organi collegiali è stato ritenuto riferito ai componenti dell'organo, non allo studente, comunque derogabile in caso di urgenza e non applicabile al procedimento disciplinare regolato dalla disciplina specifica degli studenti. La parte ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 3.000, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 21-bis l. 241/1990

    La censura di inefficacia per omessa notifica della deliberazione consiliare non è fondata quando il destinatario abbia comunque ricevuto la contestazione, partecipato al procedimento e ricevuto il provvedimento finale, il quale richiami gli esiti della deliberazione accessibile.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione della sanzione disciplinare può risultare dalla contestazione degli addebiti, dalle note sul registro e dal verbale del Consiglio di Classe, quando tali elementi rendano conoscibili le condotte contestate e le ragioni della misura.

  • art. 4, comma 5, d.P.R. 249/1998

    La decisione richiama la disposizione nel quadro della disciplina delle sanzioni disciplinari scolastiche, valutando la legittimità della misura in rapporto alla gravità delle condotte e alla finalità educativa.

  • art. 5 d.P.R. 249/1998

    L'Organo di Garanzia deve esaminare il reclamo anche nel merito; tale obbligo può essere assolto mediante una motivazione sintetica per relationem che richiami le valutazioni del Consiglio di Classe, le note e la contestazione degli addebiti.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato esclusivamente quale base normativa per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato esclusivamente quale base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'omissione delle generalità e dei dati identificativi nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute nella diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare scolastico, la mancata autonoma notificazione della deliberazione del Consiglio di Classe non determina l'inefficacia della sanzione quando il destinatario abbia ricevuto la contestazione degli addebiti, partecipato alla seduta o comunque avuto concreta conoscenza del procedimento e ricevuto il provvedimento finale motivato.
  • La motivazione di una sanzione disciplinare scolastica può essere integrata mediante il rinvio alla contestazione degli addebiti, alle note del registro elettronico e al verbale del Consiglio di Classe, purché tali atti consentano di individuare le condotte, le disposizioni regolamentari violate e le ragioni della misura applicata.
  • La sanzione disciplinare fondata su una pluralità di condotte reiterate non costituisce violazione del ne bis in idem quando le precedenti note riguardino singoli episodi e la nuova misura sia adottata per la complessiva violazione delle disposizioni regolamentari derivante dalla reiterazione dei comportamenti.
  • La valutazione della gravità delle condotte e della proporzionalità della sanzione disciplinare scolastica appartiene alla discrezionalità dell'istituzione scolastica e non è sindacabile dal giudice amministrativo se non in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento adeguatamente dimostrati.
  • La partecipazione effettiva del genitore alla seduta del Consiglio di Classe, dopo la comunicazione degli addebiti, esclude la lesione del diritto di difesa dello studente, anche quando il termine concesso per la predisposizione di memorie sia breve, purché sia stata concretamente consentita l'esposizione delle difese.
  • Il termine regolamentare generale per la convocazione degli organi collegiali, previsto a tutela della partecipazione dei relativi componenti, non si applica automaticamente allo studente destinatario di un procedimento disciplinare quando quest'ultimo sia regolato da una disciplina specifica; inoltre, il termine può essere derogato in situazioni di urgenza se così previsto dal regolamento.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentale

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