Cassazione Civile, Ordinanza n. 18921/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione d’appello, che aveva qualificato il rapporto come compravendita, riconosciuto solo in parte il danno e posto a carico degli eredi ricorrenti, in solido, le spese del giudizio di cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce dalla fornitura di vasche idromassaggio da destinare a un albergo. La società fornitrice conveniva in giudizio il proprietario dell’albergo e la società che aveva fabbricato le vasche, chiedendo il pagamento del corrispettivo residuo e, in via collegata, la risoluzione del rapporto con il fabbricante e il risarcimento dei danni. Il proprietario, poi sostituito dagli eredi, resisteva sostenendo che il rapporto fosse di locazione e non di vendita, con conseguente applicazione della disciplina dei vizi della locazione; in subordine chiedeva la risoluzione anche se il rapporto fosse stato qualificato come compravendita, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La corte d’appello qualificava il rapporto come compravendita, riteneva sussistenti vizi del bene ma non nel senso idoneo a giustificare le pretese dei ricorrenti, riconosceva un corrispettivo dovuto alla fornitrice, riduceva il risarcimento e poneva un obbligo di manleva a carico del fabbricante. In cassazione gli eredi del proprietario censuravano: 1) la qualificazione del rapporto come compravendita anziché locazione, con conseguente errata applicazione degli artt. 1490, 1492 e 1578 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.; 2) la mancata qualificazione dei difetti delle vasche come vizi redibitori o come mancanza di qualità essenziali; 3) l’erronea valutazione delle prove e la riduzione del danno risarcibile, anche all’immagine dell’albergo, con richiamo agli artt. 1223 e 1226 c.c. e all’art. 116 c.p.c.; 4) l’omesso esame di una transazione intervenuta tra le parti, che sarebbe stata decisiva. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati perché diretti, in sostanza, a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del compendio probatorio, non consentite in sede di legittimità; ha inoltre escluso l’omesso esame della transazione, rilevando che la corte territoriale l’aveva espressamente considerata e ritenuta priva di effetti per mancata esecuzione.
Norme richiamate
art. 1571 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la tesi della locazione, ma la Corte non ne ha fatto applicazione, ritenendo inammissibile la censura sulla qualificazione del rapporto.
art. 1470 c.c.
Richiamato in relazione alla qualificazione del rapporto come compravendita; la Corte ha ritenuto che la contestazione investisse la ricostruzione fattuale e quindi fosse inammissibile.
art. 1578 c.c.
Invocato dai ricorrenti quale norma applicabile alla presunta locazione; la doglianza è stata respinta perché basata su una diversa ricostruzione del rapporto.
art. 1490 c.c.
Richiamato per i vizi della cosa venduta; la Corte ha escluso che la censura individuasse una vera violazione di legge, trattandosi invece di contestazione dell’accertamento di fatto.
art. 1492 c.c.
Invocato con riferimento ai rimedi per i vizi della cosa venduta; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché volta a ottenere una diversa valutazione dei fatti.
art. 1497 c.c.
Richiamato per la mancanza di qualità promesse o essenziali; la Corte ha escluso la violazione di legge, perché la doglianza mirava a rivalutare il materiale probatorio.
art. 116 c.p.c.
La violazione è denunciabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o disapplica la regola del prudente apprezzamento; non è invece deducibile quando si contesti soltanto il cattivo esercizio della valutazione probatoria.
art. 1223 c.c.
Richiamato per la liquidazione del danno; la Corte ha ritenuto che la censura fosse una critica fattuale alla valutazione del danno compiuta dal giudice di merito.
art. 1226 c.c.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte ha escluso il vizio denunciato perché la doglianza mirava a una nuova valutazione del quantum.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Utilizzato dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge; la Corte ha osservato che le censure erano in realtà dirette a contestare l’accertamento di fatto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c.; la Corte ha ribadito i limiti di ammissibilità della censura.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio perché i fatti indicati erano stati esaminati oppure la doglianza mirava alla rivalutazione delle prove.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato ulteriore, in relazione alla sussistenza dei presupposti processuali.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura che formalmente denunci violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira solo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
- La qualificazione giuridica del rapporto contrattuale spetta al giudice di merito sulla base degli elementi di fatto accertati; il controllo di cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul materiale probatorio.
- La deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia disapplicato la regola del prudente apprezzamento; non basta lamentare che la prova sia stata male valutata.
- Quando il ricorso contesta la sussistenza o la gravità dei vizi della cosa venduta, la mancanza di qualità o la quantificazione del danno, la doglianza è inammissibile se tende a sovrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto invocato è stato espressamente considerato dal giudice di merito, anche solo per escluderne la rilevanza o l’efficacia.
- Una transazione non produce effetti se la sua efficacia è subordinata all’adempimento integrale delle obbligazioni previste e tale adempimento non risulta avvenuto.
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