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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18921/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione d’appello, che aveva qualificato il rapporto come compravendita, riconosciuto solo in parte il danno e posto a carico degli eredi ricorrenti, in solido, le spese del giudizio di cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dalla fornitura di vasche idromassaggio da destinare a un albergo. La società fornitrice conveniva in giudizio il proprietario dell’albergo e la società che aveva fabbricato le vasche, chiedendo il pagamento del corrispettivo residuo e, in via collegata, la risoluzione del rapporto con il fabbricante e il risarcimento dei danni. Il proprietario, poi sostituito dagli eredi, resisteva sostenendo che il rapporto fosse di locazione e non di vendita, con conseguente applicazione della disciplina dei vizi della locazione; in subordine chiedeva la risoluzione anche se il rapporto fosse stato qualificato come compravendita, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La corte d’appello qualificava il rapporto come compravendita, riteneva sussistenti vizi del bene ma non nel senso idoneo a giustificare le pretese dei ricorrenti, riconosceva un corrispettivo dovuto alla fornitrice, riduceva il risarcimento e poneva un obbligo di manleva a carico del fabbricante. In cassazione gli eredi del proprietario censuravano: 1) la qualificazione del rapporto come compravendita anziché locazione, con conseguente errata applicazione degli artt. 1490, 1492 e 1578 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.; 2) la mancata qualificazione dei difetti delle vasche come vizi redibitori o come mancanza di qualità essenziali; 3) l’erronea valutazione delle prove e la riduzione del danno risarcibile, anche all’immagine dell’albergo, con richiamo agli artt. 1223 e 1226 c.c. e all’art. 116 c.p.c.; 4) l’omesso esame di una transazione intervenuta tra le parti, che sarebbe stata decisiva. La Suprema Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati perché diretti, in sostanza, a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del compendio probatorio, non consentite in sede di legittimità; ha inoltre escluso l’omesso esame della transazione, rilevando che la corte territoriale l’aveva espressamente considerata e ritenuta priva di effetti per mancata esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 1571 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la tesi della locazione, ma la Corte non ne ha fatto applicazione, ritenendo inammissibile la censura sulla qualificazione del rapporto.

  • art. 1470 c.c.

    Richiamato in relazione alla qualificazione del rapporto come compravendita; la Corte ha ritenuto che la contestazione investisse la ricostruzione fattuale e quindi fosse inammissibile.

  • art. 1578 c.c.

    Invocato dai ricorrenti quale norma applicabile alla presunta locazione; la doglianza è stata respinta perché basata su una diversa ricostruzione del rapporto.

  • art. 1490 c.c.

    Richiamato per i vizi della cosa venduta; la Corte ha escluso che la censura individuasse una vera violazione di legge, trattandosi invece di contestazione dell’accertamento di fatto.

  • art. 1492 c.c.

    Invocato con riferimento ai rimedi per i vizi della cosa venduta; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché volta a ottenere una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 1497 c.c.

    Richiamato per la mancanza di qualità promesse o essenziali; la Corte ha escluso la violazione di legge, perché la doglianza mirava a rivalutare il materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è denunciabile solo se il giudice attribuisce alla prova un valore diverso da quello legale o disapplica la regola del prudente apprezzamento; non è invece deducibile quando si contesti soltanto il cattivo esercizio della valutazione probatoria.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la liquidazione del danno; la Corte ha ritenuto che la censura fosse una critica fattuale alla valutazione del danno compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato per la liquidazione equitativa del danno; la Corte ha escluso il vizio denunciato perché la doglianza mirava a una nuova valutazione del quantum.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato dai ricorrenti per denunciare violazioni di legge; la Corte ha osservato che le censure erano in realtà dirette a contestare l’accertamento di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c.; la Corte ha ribadito i limiti di ammissibilità della censura.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio perché i fatti indicati erano stati esaminati oppure la doglianza mirava alla rivalutazione delle prove.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato ulteriore, in relazione alla sussistenza dei presupposti processuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come rito camerale utilizzato per la trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura che formalmente denunci violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira solo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove.
  • La qualificazione giuridica del rapporto contrattuale spetta al giudice di merito sulla base degli elementi di fatto accertati; il controllo di cassazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul materiale probatorio.
  • La deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si allega che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia disapplicato la regola del prudente apprezzamento; non basta lamentare che la prova sia stata male valutata.
  • Quando il ricorso contesta la sussistenza o la gravità dei vizi della cosa venduta, la mancanza di qualità o la quantificazione del danno, la doglianza è inammissibile se tende a sovrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto invocato è stato espressamente considerato dal giudice di merito, anche solo per escluderne la rilevanza o l’efficacia.
  • Una transazione non produce effetti se la sua efficacia è subordinata all’adempimento integrale delle obbligazioni previste e tale adempimento non risulta avvenuto.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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