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Sentenza

Sentenza del 22/01/2020 n. 1287 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Recupero di compensazioni IVA di gruppo operate dalla controllante in relazione a un credito imputato alla controllata F. s.r.l., ritenuto dall'Ufficio derivante da operazioni inesistenti. La CTR aveva ritenuto nulla l'attività di recupero perché l'Agenzia non avrebbe notificato l'avviso di accertamento anche alla controllata, essendo questa coobbligata; l'Agenzia ha impugnato la decisione in Cassazione con più motivi, sostenendo violazioni di norme processuali e tributarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha assorbito il secondo e il terzo. Ha accolto il quarto motivo, ritenendo corretta la ricostruzione secondo la quale, nel regime dell'IVA di gruppo (D.P.R. n. 633/1972, art. 73 all'epoca vigente), l'attività di controllo e recupero può essere esercitata nei confronti della sola società controllante che ha presentato la dichiarazione consolidata e ha fatto propri i contenuti delle dichiarazioni delle controllate; non era quindi necessaria la preventiva notifica dell'avviso di accertamento alle controllate. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata e, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti, il giudizio è stato deciso nel merito rigettando l'impugnazione originaria (quindi ricostituito l'atto di recupero). Le spese di entrambi i gradi sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Riferimento al vizio di formale inammissibilità dell'appello per mancanza di specifiche censure; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'ampiezza della domanda e delle censure operate dal giudice d'appello sia sindacabile in Cassazione solo nei limiti della logicità e congruità della motivazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 73 (comma 30, ratione temporis)

    Nel regime dell'IVA di gruppo vigente ratione temporis, la compensazione e il rimborso dei crediti IVA si realizzano tramite la dichiarazione presentata dalla controllante che incorpora le dichiarazioni delle controllate; di conseguenza l'attività di controllo e di recupero può essere legittimamente svolta nei confronti della sola controllante senza necessità di pregiudiziali rettifiche o notifiche alle controllate.

  • D.M. 13 dicembre 1979

    Richiamato in relazione alle modalità applicative dell'IVA di gruppo; la Corte lo utilizza come supporto normativo alla nozione che la controllante assume gli obblighi dichiarativi e il relativo ruolo per il recupero

  • Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)

    Richiamato come base per i motivi di impugnazione (n. 3 e n. 4); la Corte ha valutato la fondatezza dei motivi ai sensi di tali disposizioni, dichiarandone però uno inammissibile e accogliendone un altro.

  • Art. 2909 c.c. e art. 101 c.p.c.

    Citate nei motivi subordinati relativi agli effetti della presunta inidoneità dell'impugnazione; la Corte le ha ritenute assorbite dall'inammissibilità del primo motivo.

  • Cass. sez. un., 20 novembre 2017, n. 27435 (giurisprudenza)

    Richiamata in tema di criteri di interpretazione della volontà di parte e limiti del sindacato sulla ricostruzione operata dal giudice d'appello.

  • Cass., 18 maggio 2016, n. 10207 (giurisprudenza)

    Fornisce precedente interpretativo secondo cui, nell'IVA di gruppo, la controllante è destinataria dell'attività di controllo e recupero senza necessità di agire preventivamente sulle controllate.

Massime di principio

  • Nel regime di IVA di gruppo la società controllante che presenta la dichiarazione consolidata è il soggetto legittimato e destinatario dei rimborsi/compensazioni e dell'attività di controllo: l'Amministrazione può esercitare accertamenti e recuperi direttamente nei confronti della controllante senza notificare preventivamente avvisi di accertamento alle controllate.
  • Se la controllante sottoscrive e integra le dichiarazioni delle controllate, assume gli obblighi dichiarativi e i rischi connessi; eventuali contestazioni sulle operazioni delle controllate possono essere esperite tramite l'azione nei confronti della controllante.
  • In appello la valutazione del contenuto della domanda e delle censure effettuate dalla parte è sindacabile in Cassazione solo nella misura in cui si controlla la logicità e la congruità della motivazione data dal giudice d'appello.
  • L'interruzione del giudizio di legittimità per fatti sopravvenuti (es. amministrazione straordinaria) non opera automaticamente: la Corte di cassazione procede d'ufficio quando rilevante, ma l'officiosità del giudizio limita certe istanze di sospensione.
  • Se la Corte di cassazione modifica o chiarisce orientamenti successivamente alla proposizione del ricorso, è possibile la compensazione delle spese processuali.

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