Sentenza n. 13906/2026 - Roma, Sezione 2B
per la condanna dell’Amministrazione – previo accertamento dell’illegittimità del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti depositata dal ricorrente in data 9.04.2026 – all’ostensione degli atti che ne costituiscono oggetto e segnatamente degli atti sottostanti al fermo amministrativo RPF152863M, del 2.04.2026, rif. 20250002588490276022212, del preavviso di fermo amministrativo, delle relative ingiunzioni e intimazioni di pagamento, nonché delle relate di notificazione a essi relativi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso agli atti del 9 aprile 2026 relativa agli atti sottostanti al fermo amministrativo, al preavviso di fermo, alle ingiunzioni e intimazioni di pagamento e alle relate di notificazione
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario fermo amministrativo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale presentata il 9 aprile 2026, chiedendo l’ostensione degli atti posti alla base del fermo amministrativo del 2 aprile 2026, identificato dal riferimento indicato nel ricorso, nonché del relativo preavviso, delle ingiunzioni e intimazioni di pagamento e delle relate di notificazione. L’accesso è stato ritenuto funzionale all’esercizio del diritto di difesa e alla possibile impugnazione del fermo amministrativo. La parte resistente, ritualmente intimata, non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato alla parte resistente di ostendere, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, gli atti oggetto dell’istanza di accesso. Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’interesse all’accesso documentale: diretto, perché il richiedente è il destinatario del fermo amministrativo; concreto, perché la conoscenza degli atti è funzionale all’esercizio del diritto di difesa e alla possibile caducazione del fermo; attuale, perché l’ostensione è collegata alla conservazione della possibilità di circolazione del bene mobile registrato sottoposto a fermo. La resistente è stata inoltre condannata al pagamento di € 500,00 oltre accessori e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
L’accesso documentale richiede un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente rilevante; nel caso concreto tali requisiti sussistono in capo al destinatario del fermo amministrativo che intenda conoscere gli atti presupposti per esercitare il diritto di difesa.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
Massime di principio
- L’interesse all’accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della l. 241/1990 deve essere diretto, cioè riferito alla sfera individuale e personale del richiedente, con esclusione di una legittimazione generale, indifferenziata e non qualificata.
- L’interesse all’accesso è concreto quando la conoscenza dei documenti è specificamente funzionale all’acquisizione di dati e informazioni rilevanti, anche solo potenzialmente utili, nella vita di relazione o per l’esercizio del diritto di difesa.
- L’interesse all’accesso è attuale quando l’acquisizione documentale è idonea a incidere concretamente sulle scelte del richiedente o sulla conservazione e gestione di un bene della vita.
- Il destinatario di un fermo amministrativo su un bene mobile registrato è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale ad accedere agli atti presupposti, al preavviso, agli atti di riscossione e alle relate di notificazione, quando l’accesso sia funzionale alla difesa e alla tutela della possibilità di circolazione del bene.
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