Cassazione Penale, Sentenza n. 13932/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conti era stato assolto in primo grado dall'accusa di calunnia (art. 368 c.p.). La Corte d'appello di Ancona, rinnovata l'istruttoria, ha invece ritenuto che Conti avesse consapevolmente indicato Capecci quale autore di firme false su alcuni ordini di acquisto, condannandolo e rinviando al giudice civile per la liquidazione del danno. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) travisamento del verbale di sommarie informazioni testimoniali del 5/6/2012, poiché il riferimento specifico a Capecci sarebbe relativo solo all'ordine n. 98 del 7/12/2007 ed emerso dopo ripetute sollecitazioni degli inquirenti, con conseguente carenza del dolo necessario per la calunnia; (ii) omissione di una prova decisiva, lamentando la mancata esecuzione di una perizia calligrafica nonostante il contrasto tra la consulenza del P.M. e quella della difesa e la mancata valutazione delle risultanze difensive da parte della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato in parte il motivo sul presunto travisamento del verbale ritenendo che la valutazione della congruità e del contesto in cui Conti avrebbe fatto il nome di Capecci esulasse dalla semplice lettura del verbale. Ha invece accolto il secondo motivo nella parte relativa alla carenza motivazionale: la Corte d'appello, pur confutando analiticamente la consulenza del P.M., ha omesso di confrontarsi con la consulenza grafologica della difesa e con documenti di confronto prodotti, non fornendo la motivazione rafforzata richiesta quando si riforma un'assoluzione. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice civile competente in grado di appello per un nuovo giudizio e la conseguente liquidazione del danno.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen. (calunnia)
Riferimento al reato contestato: la decisione valuta la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie (accusare consapevolmente un innocente).
art. 576 cod. proc. pen.
Norma citata per l'appello ai fini civili esercitato dalla parte offesa (Capecci) avverso l'assoluzione in primo grado.
art. 622 cod. proc. pen.
Richiamato come base normativa per il rinvio al giudice civile competente in grado di appello per la liquidazione del danno.
art. 23, commi 8 e 9 del d.l. 28/10/2020, n.137 e successive proroghe
Rilevato solo per contestualizzare la modalità di svolgimento dell'udienza (forme e modalità previste per l'emergenza pandemica).
Massime di principio
- Il reato di calunnia richiede il dolo specifico di far accusare consapevolmente un innocente: semplici deduzioni, dubbi o indicazioni ottenute solo dopo pressioni/sollecitazioni dell'autorità possono non integrare il reato se non sono idonee a far ritenere una persona come colpevole.
- Quando la Corte d'appello ribalta un'assoluzione di primo grado, anche se limitandosi agli effetti civili, è richiesta una motivazione rafforzata che confronti espressamente e criticamente le risultanze tecniche prodotte dalle parti (es. consulenze peritali contrapposte).
- In presenza di perizie contrastanti, il giudice d'appello deve confrontare e valutare entrambe le consulenze tecniche: l'omessa considerazione di una consulenza di parte può determinare vizio di motivazione e giustificare l'annullamento con rinvio.
- Il travisamento di atti istruttori (es. verbali di sommarie informazioni) è valutato in relazione al contesto probatorio complessivo; non sempre la presenza di riferimenti tardivi o sollecitati esclude il dolo, ma la loro valutazione richiede motivazione puntuale.
- Se la motivazione è carente su punti decisivi (in particolare su aspetti tecnici e confronti peritali), la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio affinché il giudice di merito colmi la lacuna valutativa, compresa la quantificazione del danno se disposta.
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