Cassazione Penale, Sentenza n. 28609/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha confermato l'applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato per partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico. La difesa ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. articolando due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273, 273 comma 1-bis e 192 c.p.p., nonché all'art. 292, comma 2, lett. c-bis, c.p.p., lamentando travisamento della prova dichiarativa, in particolare delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, asseritamente riferite a un altro soggetto, e l'omessa valutazione di motivi nuovi. La difesa ha sostenuto che gli elementi valorizzati dal Tribunale erano frammentari e non idonei a dimostrare una partecipazione stabile all'associazione, ma al più una mera adesione psicologica; ha inoltre contestato la lettura delle intercettazioni, gli esiti negativi della perquisizione, la mancata considerazione della denuncia querela per calunnia sporta dal padre dell'indagato contro il collaboratore e l'omessa valutazione di ulteriori rapporti personali e lavorativi. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., lamentando che l'ordinanza impugnata fosse assertiva e priva di adeguata motivazione sul principio di proporzionalità e sull'attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha osservato che i motivi, pur formalmente prospettando violazione di legge e vizi di motivazione, tendevano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto non decisivo il dedotto travisamento della prova, perché le doglianze non erano idonee a disarticolare l'intero ragionamento probatorio del giudice di merito. Ha inoltre condiviso la ricostruzione del Tribunale circa la stabile partecipazione dell'indagato al sodalizio criminale, fondata sulle dichiarazioni del collaboratore, sui riscontri intercettivi e investigativi e sulle relazioni con i sodali e con il vertice dell'associazione. Quanto al secondo motivo, ha richiamato il principio per cui l'ordinanza del Tribunale del riesame non richiede una autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 292 c.p.p., trattandosi di requisito riferito al solo provvedimento genetico della misura. Ha ritenuto inoltre adeguatamente motivata la sussistenza del pericolo di reiterazione, desunta dalla gravità del contesto associativo e dalla personalità dell'indagato, confermando la misura degli arresti domiciliari e condannando il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 311 cod. proc. pen.
norma che consente il ricorso per cassazione avverso le ordinanze cautelari
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
fonte dei motivi per violazione di legge e vizio di motivazione dedotti nel ricorso
art. 273 cod. proc. pen.
richiamato in tema di gravi indizi di colpevolezza per la misura cautelare
art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa quale parametro di valutazione dei gravi indizi
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato in tema di valutazione delle dichiarazioni e del compendio probatorio
art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa per la motivazione dell'ordinanza cautelare genetica
art. 274 cod. proc. pen.
richiamato in tema di esigenze cautelari, in particolare pericolo di reiterazione
art. 275 cod. proc. pen.
richiamato in tema di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare
art. 416-bis c.p.
citato nel provvedimento come aggravante/indice della matrice mafiosa del contesto in cui operava l'associazione
art. 416-bis, comma 1, c.p.
richiamato con riferimento alla consapevolezza della regia mafiosa sulle attività di narcotraffico
art. 292, comma 2, cod. proc. pen.
la Corte ribadisce che l'autonoma valutazione è richiesta per il giudice che emette la misura inaudita altera parte, non per il Tribunale del riesame
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
- Il vizio di travisamento della prova è rilevante solo quando l'errore investe un elemento decisivo e sia tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio; non basta una diversa interpretazione alternativa degli stessi dati.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre le censure già dedotte in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato.
- Nel giudizio cautelare, la motivazione del Tribunale del riesame non è nulla per il solo fatto di non contenere una autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, requisito previsto per il provvedimento genetico del giudice che applica la misura.
- La partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta da un quadro indiziario composto da dichiarazioni convergenti, riscontri intercettivi, relazioni stabili con i sodali e condotte funzionali all'operatività del gruppo, purché emerga un effettivo e consapevole inserimento nella struttura criminale.
- Ai fini delle esigenze cautelari, il pericolo di recidiva può essere desunto dalla gravità del contesto associativo, dal ruolo svolto dall'indagato e dalla sua concreta disponibilità verso un'organizzazione criminale radicata, anche in assenza di precedenti specifici.
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