Cassazione Penale, Sentenza n. 13444/2022 del 07/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna per un unico motivo: illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di merito nella parte in cui la ritiene responsabile del reato di furto aggravato da mezzo fraudolento. Denuncia in particolare che la corte territoriale si è basata prevalentemente sulla deposizione del sacerdote (don Angelo Tataranni) senza valutare adeguatamente la deposizione del titolare dell'esercizio commerciale che non avrebbe riferito condotte violente, e contesta l'idoneità della condotta (presentarsi come incaricata del parroco) a integrare l'aggravante contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura assolutamente generica e non idonea a individuare un preciso vizio nel percorso logico-argomentativo della corte territoriale. Ha inoltre osservato che la contestazione della mancata considerazione di assenza di violenza è irrilevante rispetto al capo d'imputazione (si contestava un mezzo fraudolento, non violenza). Infine la Corte ha confermato la qualificazione della condotta come furto con mezzo fraudolento, ritenendo che il presentarsi come incaricata del parroco, persona di fiducia, fosse idoneo a ingannare il titolare e integrare l'aggravante; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625 cod. pen., n. 2 (furto con mezzo fraudolento)
L'aggravante è configurabile per qualsiasi azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, idonea a sorprendere o eludere la volontà del detentore della cosa e le sue difese: presentarsi come incaricato di persona di fiducia può integrare tale mezzo fraudolento
Cass. Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2018 (sul vizio di motivazione)
Per essere ammissibile una censura sulla motivazione essa deve individuare un preciso difetto del percorso logico-argomentativo della corte di merito (illogicità manifesta o omissione argomentativa), non limitarsi a una generica contrapposizione
Cass. Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019 (sull'aggravante del mezzo fraudolento)
Conferma che l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 625 cod. pen. ricomprende condotte astute o scaltre idonee a eludere le cautele del detentore, quindi anche forme di inganno non violente
Massime di principio
- Una censura per carenza motivazionale in Cassazione deve indicare un preciso vizio logico-argomentativo: la mera affermazione di contraddittorietà o illogicità è inammissibile
- Se l'imputazione è per furto con mezzo fraudolento, l'assenza di violenza o minacce nelle deposizioni è in generale irrilevante rispetto all'aggravante contestata
- Presentarsi come delegato o incaricato di una persona di fiducia può costituire "mezzo fraudolento" se è idoneo a ingannare il possessore circa la destinazione o il destinatario della merce
- La Corte di Cassazione non riconsidera il merito della valutazione probatoria svolta dalla corte d'appello, salvo evidenza di vizi logici o manifesta illogicità della motivazione
- Per difendersi efficacemente in casi simili è utile: documentare specificamente le omissioni o contraddizioni nella motivazione, produrre elementi che escludano l'idoneità all'inganno della condotta e contestare la qualificazione giuridica con argomentazione puntuale
- In sede di valutazione del mezzo fraudolento conta l'idoneità della condotta nel contesto concreto a eludere le difese del detentore, non la sua astratta violenza o brutalità
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