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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20850/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, per effetto dell'inammissibilità, la decisione di merito favorevole alle società resistenti e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di entrambe le controricorrenti, oltre all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore servizi)

La controversia

Tre professionisti, in proprio e quali associati di uno studio professionale, avevano convenuto due società di telecomunicazioni chiedendo il ripristino di una linea telefonica e il risarcimento dei danni per l'inutilizzabilità di una delle tre linee contrattualmente richieste, nonché per la circostanza che quel numero era stato assegnato ad altro utente operante nel medesimo settore. Il tribunale aveva accolto la domanda nei confronti della società con cui era stato stipulato il contratto, liquidando Euro 6.000,00, e aveva rigettato la domanda verso l'altra società. In appello, la domanda è stata respinta integralmente perché la corte territoriale ha ritenuto non provato alcun pregiudizio economico: lo studio non era rimasto isolato grazie alla funzionalità delle altre linee, e non era stata dimostrata una riduzione del fatturato o altro danno patrimoniale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti, in sintesi: violazione delle norme sul risarcimento del danno e sulla prova (artt. 1223, 1226, 1227, 2056, 2697 c.c., 115 c.p.c.), per non avere la corte distinto tra una componente di danno ancorata a una penale contrattuale e una componente equitativa riferita al tempo sottratto all'attività professionale; omessa pronuncia e violazione delle norme processuali sulle impugnazioni e sulle spese (artt. 112, 324, 91, 92 c.p.c.), sostenendo anche la formazione di un giudicato interno sulla parte di danno oggettivamente quantificata e l'eccessività della liquidazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, rilevando in particolare il difetto di specifica indicazione, richiesta dall'art. 366, n. 6, c.p.c., della motivazione della sentenza di primo grado e degli atti processuali rilevanti, nonché l'assenza di censura efficace alla ratio decidendi della corte d'appello, fondata sul mancato rilievo di un effettivo danno economico e sulla riconduzione del pregiudizio al mero disagio. È stato inoltre osservato che la questione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, salvo superamento dei limiti tariffari non dedotto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come fondamento della domanda risarcitoria extracontrattuale, ma non decisivo ai fini dell'esito perché la censura è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1223 c.c.

    richiamato per sostenere l'onnicomprensività del risarcimento, ma la doglianza è stata respinta per carenze di specificità e mancata censura della ratio decidendi

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa richiede comunque che il motivo di ricorso sia specifico e che sia censurata la valutazione di fatto del giudice di merito

  • art. 1227 c.c.

    richiamato tra le norme sul risarcimento, senza autonoma incidenza decisoria

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la disciplina del risarcimento del danno aquiliano, ma non autonomamente applicato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato a sostegno della doglianza sull'onere della prova; la Corte ha ribadito che mancava la specifica censura della valutazione di insussistenza del danno

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro della denuncia di violazione di legge, ma la relativa censura è stata assorbita o dichiarata inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la censura motivazionale è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e di decisività del fatto omesso

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare omessa pronuncia; la doglianza non è stata esaminata nel merito per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in relazione al preteso giudicato interno, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile per carenze dell'esposizione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato rispetto alla condanna alle spese, la cui liquidazione è stata ritenuta discrezionale e non censurabile nei termini proposti

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese, senza esito favorevole ai ricorrenti

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte lo considera onere processuale decisivo: senza specifica indicazione degli atti e della motivazione della sentenza di primo grado il motivo non è scrutinabile

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per indicare le memorie in cui sarebbe stata dedotta la base di calcolo del danno

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma sul procedimento camerale di trattazione del ricorso in cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione fondato su omessa pronuncia o su vizio motivazionale non è scrutinabile se non sono specificamente indicati gli atti rilevanti, la motivazione della decisione impugnata e il momento processuale in cui i fatti sono stati dedotti, secondo l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • La censura di violazione delle norme sul risarcimento del danno non può essere accolta se non si attacca in modo puntuale la ratio decidendi del giudice di merito, specie quando la decisione si fonda sull'assenza di prova di un effettivo pregiudizio patrimoniale.
  • Ai fini della liquidazione equitativa del danno, il ricorrente deve comunque allegare e dimostrare il fatto storico costitutivo del pregiudizio; un mero disagio o tempo impiegato non è risarcibile se la sentenza di merito ha escluso, con valutazione non specificamente censurata, un concreto danno all'attività professionale.
  • La deduzione di un giudicato interno presuppone la precisa ricostruzione del contenuto della sentenza di primo grado e dei capi non impugnati; in mancanza, la Corte di cassazione non può verificare l'asserita formazione del giudicato.
  • La liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo se sia denunciato il superamento dei limiti normativi o tariffari, non già per una generica valutazione di eccessività.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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