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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34203/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza di condanna per il delitto di evasione, deducendo, con un unico motivo, il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p. Il ricorso contestava la valutazione della Corte territoriale, che aveva escluso la tenuità della condotta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’unico motivo perché formulato in modo estremamente generico e rivolto contro un apprezzamento di merito sorretto da motivazione non manifestamente illogica. La Corte territoriale aveva valorizzato la piena consapevolezza e volontarietà dell’evasione, l’assenza di motivi legittimanti l’allontanamento e l’indifferenza verso gli obblighi della custodia domestica; aveva inoltre rilevato che gli arresti domiciliari erano stati applicati quale aggravamento di un’altra misura coercitiva, dopo la violazione delle relative prescrizioni. I dati fattuali posti a fondamento della valutazione non erano stati denunciati come travisati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non risultando privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    l'unico motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità codificata dall'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile perché contesta in modo estremamente generico l'apprezzamento effettuato dalla Corte territoriale che, in modo non manifestamente illogico, ha ritenuto "non tenue" la condotta del ricorrente

    La censura sul mancato riconoscimento della particolare tenuità deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; è inammissibile se si limita a contestare genericamente una valutazione di merito non manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se non risulta privo di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo che si limiti a contestare il mancato riconoscimento della particolare tenuità senza confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata.
  • La valutazione della non particolare tenuità è sindacabile in cassazione nei limiti del vizio di motivazione; non è censurabile quando si fonda su elementi fattuali pertinenti ed è sorretta da motivazione non manifestamente illogica, non essendone denunciato il travisamento.
  • Nel valutare la particolare tenuità dell’evasione possono assumere rilievo la consapevolezza e volontarietà dell’allontanamento, l’assenza di ragioni legittimanti e la violazione degli obblighi della custodia domestica, anche in rapporto alla precedente inosservanza delle prescrizioni di altra misura coercitiva.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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