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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1522/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/05/2023 del Tribunale della libertà di Catanzaro che, in parziale accoglimento del riesame, aveva annullato l'ordinanza genetica per il capo 1) e sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. A Trocino erano contestati reati connessi a gestione illecita di rifiuti e associazione (artt. 416-bis, 416 e 452‑quaterdecies c.p.), con applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. Il ricorrente deduceva: vizi di motivazione per non avere il Tribunale recepito i rilievi della sentenza di annullamento con rinvio (in particolare la rilevanza del rapporto di lavoro lecito con la società FKE e la genericità delle dichiarazioni del collaboratore Riolo); mancata verifica della natura effettiva di "rifiuto" dei materiali alla luce della consulenza del P.M.; mancata indicazione di specifiche condotte a base dell'aggravante ex art. 416‑bis.1; e carenze argomentative nella valutazione delle esigenze cautelari, soprattutto con riguardo alla distanza temporale dei fatti e all'allontanamento dal territorio dal 2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato (nessuna manifesta illogicità della motivazione sul piano generale e divieto di sovrapporre la valutazione di merito), mentre ha accolto il secondo e il terzo motivo. In particolare la Corte ha rilevato che: 1) la qualificazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 è stata formulata in modo assertivo e non adeguatamente motivato rispetto alla specifica condotta del Trocino; 2) le ragioni addotte a fondamento delle esigenze cautelari risultano conjecturali e prive di spiegazione collegata alla posizione soggettiva dell'indagato (es. distanza temporale dei fatti, allontanamento dal territorio). Ne è conseguito l'accoglimento parziale del ricorso: annullamento dell'ordinanza impugnata nella parte relativa alla sussistenza dell'aggravante e alla sussistenza delle esigenze cautelari e rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame motivato su quei profili. Le censure afferenti altri aspetti (in particolare la qualificazione del materiale come rifiuto alla luce delle intercettazioni e della ricostruzione fattuale) non hanno invece determinato l'annullamento nella parte esaminata dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; utilizzata per contestare la partecipazione al sodalizio e come riferimento per la valutazione dell'aggravante e delle esigenze cautelari.

  • art. 416‑bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante per i reati commessi per agevolare un sodalizio mafioso; la Corte richiede che la sua sussistenza sia espressamente motivata con riferimento a specifiche condotte e non possa essere affermata in via assertiva.

  • art. 416 cod. pen.

    Associazione semplice; la sentenza richiama la necessità di distinguere tra associazione e concorso in singoli reati abituali (es. traffico illecito di rifiuti) e di motivare la serie indeterminata di delitti tipica dell'associazione.

  • art. 452‑quaterdecies cod. pen.

    Norma relativa ai delitti contro l'ambiente/traffico illecito di rifiuti; la Corte ha verificato la necessità di accertare la natura di "rifiuto" del materiale alla luce della disciplina ambientale.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 185

    La Corte chiarisce che il regime derogatorio (non classificare come rifiuto) riguarda specifici materiali (es. sfalci e potature) e solo se rispettate procedure che non danneggiano l'ambiente/ la salute; in mancanza dei requisiti il materiale è rifiuto.

  • art. 260 d.lgs. 152/2006

    Disciplina il traffico illecito di rifiuti; la sentenza segnala l'esigenza di distinguere tra il reato di associazione e il concorso nel reato abituale di traffico illecito di rifiuti.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi utilizzabili in cassazione contro provvedimenti cautelari (ricorso circoscritto ai motivi indicati), richiamato per definire i limiti dell'impugnazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con L. 18/12/2020, n. 176

    Norma procedurale utilizzata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; richiamata nella fase processuale ma senza incidenza sostanziale sul merito.

Massime di principio

  • La sussistenza di una circostanza aggravante (es. art. 416‑bis.1) deve essere motivata con riferimento a condotte specifiche: non è sufficiente un'affermazione generale che l'imputato abbia agevolato il sodalizio.
  • Quando l'imputato ha un rapporto di lavoro lecito con la società coinvolta, il giudice deve distinguere con rigore tra atti inerenti all'attività lavorativa e condotte che dimostrano consapevole contributo all'attività illecita; la mera coincidenza formale delle mansioni non esclude l'applicazione di misure se è provata la consapevolezza e l'apporto illecito.
  • Per la qualificazione di materiale come rifiuto occorre un accertamento tecnico-giuridico circostanziato alla luce della disciplina ambientale (art.185 d.lgs. 152/2006); le conclusioni di consulenti vanno contestate con argomentazioni specifiche quando si vuole farne valere l'inaffidabilità.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari devono essere considerati l'attualità del pericolo di reiterazione, la distanza temporale dei fatti e l'effettivo ancoraggio territoriale dell'indagato; affermazioni generiche su "mafie storiche" non possono sostituire una motivazione specifica collegata alla posizione personale dell'imputato.
  • La Corte di Cassazione non rivede i fatti né sostituisce la propria valutazione di merito: interviene per verificare la correttezza giuridica e la congruità logico‑motivazionale dell'atto impugnato; vizi consistenti in motivazioni assertive, congetturali o prive di collegamento fattuale giustificano l'annullamento e il rinvio.
  • Se un provvedimento cautelare viene ritenuto carente sul piano motivazionale, il rimedio ordinario è l'annullamento parziale con rinvio al giudice di merito perché compia una nuova, motivata valutazione sui profili lacunosi.

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