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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15539/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto legittimo il non inoltro della missiva per il suo contenuto non chiaro. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Milano relativo al mancato inoltro di una missiva a lui indirizzata. Nel ricorso per cassazione il difensore ha dedotto un vizio di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., sostenendo in sostanza che la corrispondenza non avrebbe dovuto essere trattenuta. La Corte rileva che le doglianze sono meramente fattuali e non deducibili in sede di legittimità; inoltre condivide la valutazione del giudice di sorveglianza secondo cui la missiva presentava un contenuto criptico, con allegata una foto della moglie e l'indicazione di una data, senza che fosse comprensibile il significato complessivo, e che per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., o per chi intrattiene corrispondenza con essi, sussiste un onere di chiarezza che legittima il non inoltro in caso di mancata intelligibilità.

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    La deduzione di vizio di motivazione è stata ritenuta inammissibile perché, nel caso concreto, si traduceva in censure di merito e di fatto non consentite in cassazione.

  • art. 41-bis ord. pen.

    Per i detenuti sottoposti a questo regime, e per chi intrattiene corrispondenza con essi, è richiesto un onere di chiarezza della corrispondenza; in difetto, può disporsi il non inoltro.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo cause di esonero non ravvisate nel caso di specie.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in mere contestazioni di fatto o nella richiesta di una diversa lettura del contenuto degli atti, ove il giudice di merito abbia fornito motivazione non manifestamente illogica.
  • In materia di corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., la comprensibilità del contenuto costituisce requisito essenziale: se la missiva è criptica o di significato complessivo non intellegibile, è legittimo il non inoltro.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, in assenza di cause di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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