Sentenza n. 2189/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) del provvedimento dell’ANAS n. UFFICIALE.U.1080959 in data 11 dicembre 2025, con cui è stata negata l’autorizzazione al mantenimento o all’adeguamento degli accessi pertinenziali dell’impianto lungo la S.S. 114 al km 154+090 lato sinistro; b) della nota n. CDG-0863046-U in data 7 ottobre 2025 e deii pareri contrari del Supporto Tecnico, non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ANAS di autorizzazione al mantenimento o all’adeguamento degli accessi pertinenziali a un impianto di distribuzione carburanti sulla S.S. 114
Esito
Favorevole al resistente (ente proprietario della strada)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il diniego con cui ANAS ha respinto l’istanza di autorizzazione al mantenimento o all’adeguamento degli accessi pertinenziali dell’impianto, ritenendo non rispettati gli standard tecnici del Quaderno Tecnico ANAS 2023 per le strade extraurbane principali di tipo B. Il progetto presentava, tra l’altro, un’aiuola centrale di 60 metri anziché 200, corsie di accelerazione e decelerazione significativamente inferiori agli standard indicati e l’assenza delle banchine laterali. La ricorrente ha dedotto: difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere ANAS dimostrato un concreto pericolo per la sicurezza e la fluidità della circolazione; violazione degli artt. 22 e 24 del d.lgs. 285/1992 e degli artt. 60 e 61 del d.P.R. 495/1992, sostenendo che in assenza dei decreti ministeriali non potessero applicarsi come cogenti parametri contenuti in un atto interno; erronea equiparazione dell’impianto esistente a un impianto nuovo; mancata considerazione delle deroghe previste dal Quaderno Tecnico per gli impianti esistenti e del limite di velocità effettivo di 80 km/h; violazione dell’art. 13, comma 2, del d.lgs. 285/1992, per non avere valutato la deroga agli standard; omessa valutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990; mancata considerazione della possibilità di rilasciare un’autorizzazione condizionata all’esecuzione di opere ai sensi dell’art. 22, comma 9, del d.lgs. 285/1992. ANAS ha sostenuto che l’impianto fosse privo di titolo, che il procedimento fosse stato adeguatamente istruito e che il Quaderno Tecnico costituisse un legittimo parametro di valutazione tecnica.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il titolo autorizzatorio del 2004 fosse scaduto il 3 febbraio 2021 e quindi improduttivo di effetti al momento della nuova istanza del 26 giugno 2025. Inoltre, l’impianto si trovava ormai lungo una strada statale, non più comunale. Ne consegue che la richiesta doveva essere qualificata come nuova istanza relativa a un impianto non più autorizzato, con applicazione della disciplina prevista per i nuovi impianti, e non come mera regolarizzazione di accessi esistenti autorizzati, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. 285/1992. Il Collegio ha escluso che ricorressero le particolari condizioni richieste dall’art. 13, comma 2, per la deroga agli standard, non risultando impedimenti locali, ambientali, paesaggistici, archeologici o economici al loro rispetto. Ha inoltre ritenuto non dimostrata la ricorrenza dei presupposti per un’autorizzazione condizionata ai sensi dell’art. 22, comma 9. Quanto al Quaderno Tecnico ANAS, il TAR ha affermato, richiamando la giurisprudenza, che l’assenza di specifici decreti ministeriali non impedisce ad ANAS di emanare prescrizioni tecniche di dettaglio in materia di sicurezza stradale, in virtù delle competenze attribuite dal d.lgs. 143/1994. Tali atti, pur privi di forza normativa primaria, costituiscono espressione della discrezionalità tecnica dell’ente e parametro per le valutazioni sulle autorizzazioni. Per le nuove aree di servizio e opere, gli standard tecnici ANAS sono cogenti; per gli impianti già esistenti possono costituire un riferimento derogabile soltanto in presenza di vincoli ineliminabili e di specifiche analisi di sicurezza dimostrative del mantenimento di condizioni minime di sicurezza. Nel caso concreto, tuttavia, l’impianto non poteva essere trattato come autorizzato ed esistente ai fini della disciplina più favorevole, perché il titolo era scaduto. Le spese sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 22, comma 2, d.lgs. 285/1992
gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo
La regolarizzazione riguarda accessi esistenti ancora provvisti di autorizzazione; un titolo scaduto e improduttivo di effetti non consente di qualificare la domanda come mera regolarizzazione.
art. 22, comma 9, d.lgs. 285/1992
nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione
L’autorizzazione condizionata presuppone la ricorrenza di una delle specifiche situazioni previste dalla norma; tali presupposti non sono stati ritenuti sussistenti nel caso esaminato.
art. 13, comma 2, d.lgs. 285/1992
deroga alle norme di cui al comma 1... solo per specifiche situazioni allorquando particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche ed economiche non ne consentano il rispetto, sempre che sia assicurata la sicurezza stradale e siano comunque evitati inquinamenti
La deroga agli standard è ammessa soltanto quando particolari condizioni impediscano il rispetto della disciplina e resti assicurata la sicurezza stradale; nel caso concreto tali condizioni non risultavano dimostrate.
art. 10-bis l. 241/1990
La società ha invocato l’omessa valutazione delle osservazioni al preavviso di rigetto, ma la censura non ha condotto all’annullamento del diniego.
art. 2, comma 1, lettera f, d.lgs. 143/1994
La disposizione attribuisce ad ANAS compiti di attuazione della normativa sulla tutela delle strade statali, di adozione dei provvedimenti necessari alla sicurezza del traffico e di esercizio dei poteri dell’ente proprietario della strada; da tali competenze deriva il potere di emanare prescrizioni tecniche di dettaglio.
artt. 22, comma 10, e 24, comma 4, d.lgs. 285/1992
Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente per sostenere la necessità di parametri ministeriali cogenti, ma il TAR ha ritenuto che la loro assenza non impedisse ad ANAS di definire standard tecnici nell’esercizio delle proprie competenze.
artt. 60, comma 4, e 61, comma 2, d.P.R. 495/1992
Le disposizioni sono state richiamate dalla ricorrente in relazione alla disciplina tecnica degli accessi e delle intersezioni; il giudice non ha ritenuto tale richiamo ostativo all’utilizzo del Quaderno Tecnico ANAS come parametro tecnico.
Massime di principio
- La domanda di regolarizzazione degli accessi ai sensi dell’art. 22, comma 2, del d.lgs. 285/1992 presuppone che gli accessi siano ancora assistiti da un’autorizzazione efficace; quando il titolo sia scaduto e improduttivo di effetti, la successiva istanza deve essere valutata come nuova richiesta, anche se l’impianto preesiste materialmente.
- L’assenza di specifici decreti ministeriali non impedisce ad ANAS, quale ente titolare di competenze in materia di tutela delle strade statali e sicurezza del traffico, di adottare prescrizioni tecniche di dettaglio mediante circolari, direttive o Quaderni Tecnici. Tali atti non hanno forza di legge, ma possono costituire parametro tecnico delle valutazioni amministrative.
- Gli standard tecnici ANAS sono cogenti per la realizzazione di nuove aree di servizio o nuove opere; per l’adeguamento di impianti effettivamente già esistenti e autorizzati possono essere derogati soltanto in presenza di vincoli ineliminabili e di specifiche analisi di sicurezza che dimostrino il mantenimento di condizioni minime di sicurezza stradale.
- La deroga agli standard prevista dall’art. 13, comma 2, del d.lgs. 285/1992 richiede la dimostrazione di particolari condizioni locali, ambientali, paesaggistiche, archeologiche o economiche che impediscano il rispetto della disciplina, oltre alla garanzia della sicurezza stradale; la mera preesistenza materiale dell’impianto non è sufficiente.
- L’autorizzazione condizionata prevista dall’art. 22, comma 9, del d.lgs. 285/1992 non costituisce una soluzione automatica alle difformità tecniche, ma presuppone la concreta ricorrenza di una delle situazioni tipizzate dalla disposizione e la compatibilità dell’intervento con la sicurezza e la fluidità della circolazione.
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