Corte di giustizia, Sentenza C-571/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 22 dicembre 2017. — Samet Ardic. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam. — Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4 bis, paragrafo 1, inserito dalla decisione quadro 2009/299/GAI – Mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Portata – Persona definitivamente condannata a una pena privativa della libertà al termine di un processo svoltosi in sua presenza – Pena la cui esecuzione è stata in seguito sospesa in parte e a determinate condizioni – Procedimento successivo che ha dato luogo alla revoca della sospensione a causa dell’inosservanza di tali condizioni – Procedimento di revoca svoltosi in assenza dell’interessato. — Causa C-571/17 PPU
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in sede di procedimento pregiudiziale d'urgenza, chiarisce i limiti dell'articolo 4 bis della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo. Quando la condanna definitiva è stata pronunciata dopo un processo in presenza dell'imputato, il successivo giudizio sulla revoca della sospensione condizionale della pena non è assimilabile al processo di condanna, se non modifica la pena. Ne deriva che l'assenza dell'interessato in tale fase non consente al giudice dell'esecuzione di rifiutare la consegna per il solo richiamo all'articolo 4 bis.
Mandato d'arresto europeo: la revoca, in contumacia, della sospensione condizionale di una pena già inflitta non integra un "processo terminato con la decisione" ai fini dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, se non modifica natura o entità della pena.
La questione giuridica
Se, quando la persona ricercata è stata condannata in un processo svolto in sua presenza e la pena è stata poi sospesa in parte e subordinatamente a condizioni, il successivo procedimento di revoca della sospensione, celebrato senza la presenza dell'interessato e fondato sulla violazione di tali condizioni, costituisca un "processo terminato con la decisione" ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
Principio di diritto
La Corte afferma che il procedimento successivo di revoca della sospensione condizionale di una pena, celebrato in assenza dell'interessato, non rientra nella nozione di "processo terminato con la decisione" di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, quando la persona è stata già personalmente presente nel processo di condanna e la decisione di revoca non incide né sulla natura né sull'entità della pena inizialmente inflitta. In tal caso, l'assenza nel procedimento di revoca non può quindi costituire, di per sé, motivo di rifiuto facoltativo dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Decisione quadro 2002/584/GAI
- Decisione quadro 2009/299/GAI
- Articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 15 della decisione quadro 2002/584/GAI
- Articolo 6 TUE
- Articolo 6 CEDU
Mandato d'arresto europeo e revoca della sospensione condizionale della pena
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale d’urgenza del Rechtbank Amsterdam nell’ambito dell’esecuzione nei Paesi Bassi di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Procura di Stoccarda nei confronti di Samet Ardic. La questione riguarda l’interpretazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Ardic era stato definitivamente condannato in Germania a due pene privative della libertà al termine di processi ai quali era comparso personalmente. Successivamente, dopo l’esecuzione di una parte delle pene, i giudici tedeschi avevano sospeso l’esecuzione della parte residua subordinandola a condizioni e a un periodo di prova.
In seguito, l’Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt aveva revocato la sospensione perché l’interessato non aveva rispettato le condizioni imposte ed era sfuggito al controllo del funzionario incaricato della sorveglianza. Le decisioni di revoca erano state adottate in assenza del sig. Ardic e gli erano state notificate solo pubblicamente ai sensi della normativa processuale tedesca; era comunque prevista la possibilità di essere sentito a posteriori.
Questione pregiudiziale
Il giudice olandese chiedeva se il procedimento successivo di revoca della sospensione, celebrato senza la presenza dell’interessato, costituisse un "processo terminato con la decisione" ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, con conseguente possibilità per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d’arresto europeo, soprattutto gli articoli 1, 4 bis, 8 e 15;
- la decisione quadro 2009/299/GAI, che ha introdotto l’articolo 4 bis;
- gli articoli 47, 48 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- l’articolo 6 TUE e l’articolo 6 CEDU, richiamati per l’interpretazione conforme ai diritti fondamentali.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che la nozione di "processo terminato con la decisione" deve essere interpretata autonomamente e in modo uniforme nell’Unione. Essa si riferisce, in linea generale, al procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria di condanna definitiva, ossia alla decisione con cui si è statuito in fatto e in diritto sulla colpevolezza e, se del caso, sulla pena.
Richiamando la propria giurisprudenza precedente, la Corte precisa però che tale nozione può comprendere anche un procedimento successivo solo quando questo sfoci in una decisione che modifichi definitivamente la natura o il quantum della pena inflitta, e quando l’autorità che decide disponga di un margine di discrezionalità su tale aspetto sostanziale.
Nel caso di specie, il procedimento di revoca della sospensione condizionale non ha riguardato il riesame della colpevolezza né la determinazione della pena originaria. Esso ha inciso soltanto sulle modalità di esecuzione della pena già inflitta, limitandosi a stabilire se la sospensione dovesse essere revocata in ragione della violazione delle condizioni poste durante il periodo di prova. La revoca non ha quindi cambiato né la natura né la misura della pena iniziale: ha soltanto fatto rivivere l’obbligo di eseguire, in tutto o in parte, la sanzione già definitivamente pronunciata.
La Corte osserva inoltre che un’interpretazione più ampia della nozione di "decisione" comprometterebbe l’efficacia del meccanismo del mandato d’arresto europeo, che si fonda sul riconoscimento reciproco e su un elenco tassativo di motivi di non esecuzione. La tutela dei diritti fondamentali non viene meno, poiché gli Stati membri restano tenuti a rispettare l’articolo 6 TUE e i diritti di difesa; nel caso concreto, peraltro, la normativa nazionale prevedeva la possibilità di audizione a posteriori.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che, quando l’interessato ha già partecipato personalmente al processo conclusosi con la condanna definitiva e la pena è stata poi sospesa parzialmente subordinatamente a condizioni, il successivo procedimento di revoca della sospensione, svolto in sua assenza e basato sulla violazione di tali condizioni, non rientra nella nozione di "processo terminato con la decisione" ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, purché la decisione di revoca non modifichi né la natura né l’entità della pena inizialmente inflitta.
Principio affermato
Per il mandato d’arresto europeo, la fase di revoca della sospensione condizionale di una pena già definitivamente inflitta è un momento di esecuzione della pena, non un nuovo processo di condanna, salvo che essa incida sostanzialmente sulla pena stessa. Di conseguenza, l’assenza dell’interessato in tale fase non consente di applicare il motivo di non esecuzione facoltativa dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
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