Cassazione Civile, Ordinanza n. 01826/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013, emesso dal Comune nei confronti di un privato in relazione a talune aree edificabili. La commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendolo carente di motivazione, perché fondato sull'attribuzione alle aree del valore indicato in una delibera comunale, senza una specifica considerazione degli elementi peculiari del bene, dell'ubicazione, degli indici di fabbricabilità e dei vincoli che avrebbero impedito la concreta edificabilità dei suoli. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/92, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., assumendo una contraddittorietà della motivazione della CTR, che da un lato avrebbe escluso il giudicato esterno e dall'altro avrebbe condiviso le argomentazioni di due precedenti sentenze; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi, ma senza indicare un preciso fatto storico, limitandosi a richiamare questioni e argomentazioni; con il terzo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e dei principi del contenzioso tributario, perché la CTR, dopo aver annullato l'avviso, aveva rimesso al Comune la rideterminazione della pretesa invece di pronunciarsi direttamente sul merito della debenza dell'imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e accolto il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto che non vi fosse vera contraddizione tra esclusione del giudicato esterno e richiamo a precedenti argomentazioni giuridiche, ha rilevato che il secondo motivo non individuava un fatto storico omesso ma solo questioni difensive, e ha invece affermato che il giudice tributario, quando ritiene invalido l'avviso per ragioni sostanziali, deve esaminare e determinare la pretesa nel merito senza limitarsi all'annullamento, poiché il processo tributario è di impugnazione-merito.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato come parametro del vizio di motivazione dedotto contro la sentenza tributaria, ma la censura è stata ritenuta infondata nel primo motivo
art. 132 c.p.c.
invocato per denunciare una pretesa carenza o contraddittorietà motivazionale; la Corte ha escluso il vizio
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato nel primo motivo insieme alle norme sulla motivazione della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
interpretato, secondo la giurisprudenza richiamata, come mezzo di censura limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già di questioni o argomentazioni
art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83
ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., riducendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale al minimo costituzionale
L. 7 agosto 2012, n. 134
norma di conversione del d.l. n. 83/2012 che ha inciso sull'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 12 preleggi
richiamato quale criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 2909 c.c.
il giudicato riguarda i fatti positivamente accertati o negati, non le argomentazioni giuridiche
art. 112 c.p.c.
il giudice tributario non può limitarsi a rimettere alla parte la rideterminazione della pretesa, ma deve pronunciarsi sul merito della debenza del tributo
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo come quadro normativo dell'IMU/tributo locale, senza specifica decisione interpretativa nella parte riportata
artt. 59, comma 1, lett. g), e 52 del d.lgs. n. 446 del 1997
richiamati nel racconto della causa come base della delibera comunale di determinazione del valore delle aree edificabili
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di vizio motivazionale è ammissibile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare la mera insufficienza o non persuasività della motivazione.
- Il giudicato esterno vincola sui fatti o sugli accertamenti definitivamente compiuti, non sulle sole argomentazioni giuridiche: il giudice può quindi non essere vincolato dal giudicato e, al tempo stesso, richiamare o condividere il ragionamento giuridico contenuto in una precedente decisione.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare un fatto storico preciso, principale o secondario, che sia stato discusso tra le parti e che, se esaminato, avrebbe mutato l'esito della controversia; sono inammissibili censure che si limitino a contestare questioni, valutazioni o argomentazioni.
- Nel processo tributario, quando l'atto impositivo è ritenuto invalido per ragioni sostanziali e non meramente formali, il giudice deve esaminare la fondatezza della pretesa e determinare la corretta misura del tributo entro i limiti delle domande, poiché il processo tributario ha natura di impugnazione-merito e non di mera impugnazione-annullamento.
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