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Sentenza

Sentenza n. 7571/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12/12/2022 della Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, comunicata via pec il 15 dicembre 2022, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216” (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: -- l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; -- l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); -- la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; -- per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022; -- per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, inclusa la nota del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale n. AOO_168/PROT/10/01/2023/0000214 del 10/01/2023, trasmessa via pec in data 12/01/2023, con la quale è stata riscontrata l'istanza di accesso, e le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barin. 2188 del 14.11.2022; deliberazione della Direttrice Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta – Andria – Trani n. 1586 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi n. 2848 del 14.11.2022; deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia n. 680 del 14.11.2022; deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce n. 392 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto n. 2501 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia n. 596 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari n. 1148 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico “Saverio de Bellis” n. 565 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico “Giovanni Paolo II” di Bari n. 619 del 14.11.2022). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbott Rapid Diagnostics S.r.l. il 9/5/2023: - della Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, n. 1 dell'8/02/2023, trasmessa via pec alla Ricorrente in data 10/02/2023, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell'art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. – Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ricalcolo del Ripiano”); - per quanto occorrer possa, della Delibera del Direttore Generale dell'ASL Brindisi n. 255 del 2/02/2023 e della Delibera del Commissario Straordinario dell'ASL Lecce n. 134 del 3/02/2023, richiamate nella Delibera di Ricalcolo di Ripiano, ancorché non conosciute; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso principale

Giustizia amministrativa202303033

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali e ministeriali di attribuzione degli oneri di ripiano per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché il successivo provvedimento regionale di ricalcolo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione della Regione Puglia del 12 dicembre 2022, il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, contestando l'attuazione del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la determinazione regionale dell'8 febbraio 2023, relativa alla presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e al ricalcolo degli oneri di riparto, nonché gli atti delle aziende sanitarie richiamati. Dal testo non risultano specificamente riportati i singoli vizi di legittimità dedotti, poiché la decisione è stata definita sulla base di una sopravvenuta vicenda estintiva dell'interesse alla decisione.

La decisione

La ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 e di avere pagato il 48% dell'importo originariamente addebitato, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il TAR ha precisato che la cessazione della materia del contendere prevista dalla disciplina sopravvenuta richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma, con pubblicazione e comunicazione alla segreteria del TAR: si tratta di una fattispecie complessa, perfezionabile mediante adempimenti gravanti su soggetti diversi. Poiché nel fascicolo mancava il provvedimento regionale di accertamento del pagamento e la relativa comunicazione alla segreteria, non sussistevano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, l'adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie hanno dimostrato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), e dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa regionali per i dispositivi medici e del ripiano del relativo superamento, cui si riferiscono gli atti impugnati.

  • art. 8, comma 3, d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023

    Prevede la procedura di adesione e pagamento di una quota ridotta degli oneri di ripiano, cui la ricorrente ha dichiarato di avere aderito.

  • art. 7 d.l. 95/2025

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite

    La cessazione della materia del contendere presuppone cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta e l'accertamento, pubblicazione e comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale competente.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa

    Consente di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse sulla base di fatti, atti o comportamenti successivi alla proposizione del ricorso, anche quando non siano perfezionati i presupposti per la cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale si perfeziona soltanto quando risultano integrati tutti gli adempimenti cumulativamente richiesti dalla legge, compresi quelli gravanti sull'amministrazione e consistenti nell'accertamento, pubblicazione e comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del soggetto obbligato.
  • L'adesione del ricorrente a una procedura normativa sopravvenuta di definizione della posizione e l'adempimento delle obbligazioni economiche conseguenti possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche se non ricorrono tutti i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal giudice, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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