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Sentenza

Sentenza del 18/12/2019 n. 33755 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la fattura TIA n. (OMISSIS) del 18 luglio 2011, contestando sia la superficie assoggettata a tariffa sia l'applicazione di più categorie tariffarie all'interno dello stesso complesso alberghiero. Ha sostenuto che l'intera struttura dovesse essere trattata come un'unica utenza non domestica, in base all'attività principale esercitata, e ha chiesto l'esclusione o la riduzione della tariffa per magazzini, depositi, aree scoperte e locali destinati alla produzione di imballaggi. In cassazione ha articolato quattro motivi: errata applicazione di più categorie tariffarie, erronea attribuzione dell'onere della prova sulla produzione di rifiuti nei magazzini, mancata considerazione della disciplina CONAI sugli imballaggi e omesso esame della corretta misurazione delle superfici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'esercizio alberghiero costituisca una categoria omogenea, caratterizzata da un'unica potenzialità media di produzione dei rifiuti. Pertanto, una volta individuata la categoria tariffaria degli esercizi alberghieri, non è legittimo applicare categorie diverse a singole zone interne della struttura, come il bar, sulla base di una diversa produttività presunta. La Corte ha invece respinto il secondo motivo, confermando che il presupposto della TIA è la detenzione di locali o aree potenzialmente produttivi di rifiuti e non la prova della produzione effettiva; spetta al contribuente dimostrare l'esistenza e la delimitazione delle superfici escludibili o soggette a riduzione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione degli imballaggi e del CONAI non era stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché riguardava la valutazione di deduzioni difensive e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. La sentenza del Tribunale di Venezia è stata cassata con rinvio allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché individui la tariffa corretta applicabile all'intera attività alberghiera e provveda anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238

    La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

    La TIA 2 si basa su una produzione media o potenziale di rifiuti, parametrata alla superficie e alla tipologia di attività, non necessariamente sulla produzione effettiva del singolo contribuente. Il presupposto del prelievo è la detenzione di locali o aree potenzialmente produttivi di rifiuti.

  • D.P.R. n. 158 del 1999, art. 6 e allegato 1

    La parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza relativa alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

    Per le utenze non domestiche la tariffazione deve riferirsi alla tipologia complessiva dell'attività esercitata. Nel caso di un albergo, la struttura può essere considerata unitariamente quando esprime una potenzialità omogenea di produzione di rifiuti.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 11

    Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

    In assenza del regolamento attuativo della TIA 2, i Comuni potevano continuare ad applicare le discipline tariffarie regolamentari vigenti, purché coerenti con il quadro legislativo.

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33, convertito dalla L. n. 122 del 2010

    La disposizione è richiamata quale norma di interpretazione autentica della TIA 2 applicata nel 2011.

  • D.L. n. 208 del 2008, art. 5, comma 2-quater, convertito dalla L. n. 13 del 2009

    Ove il regolamento di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, comma 6, non sia adottato, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

    La norma consente ai Comuni di applicare la TIA sulla base delle disposizioni già vigenti in mancanza del regolamento nazionale attuativo.

  • D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7

    Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.

    L'avvio autonomo al recupero dei rifiuti assimilati non determina automaticamente l'esenzione dalla tariffa, ma può comportare una riduzione della parte variabile, subordinata alla prova documentale del recupero.

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 221

    La questione relativa alla gestione degli imballaggi e agli obblighi CONAI non è stata esaminata nel merito perché proposta tardivamente per la prima volta in cassazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il motivo relativo all'omessa pronuncia o all'omesso esame deve riguardare una domanda o un fatto decisivo ritualmente introdotto nel processo; non può essere utilizzato per contestare genericamente la valutazione delle deduzioni difensive.

  • Art. 360 c.p.c., n. 5

    Il controllo di legittimità sull'omesso esame riguarda un preciso fatto storico decisivo e controverso, non la rivalutazione delle argomentazioni o delle misurazioni già esaminate dai giudici di merito.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-254/08, Futura Immobiliare, 16 luglio 2009

    Il principio 'chi inquina paga' non osta a che gli Stati membri adattino il contributo delle categorie di utenti alla loro capacità di produrre rifiuti urbani.

    È compatibile con il diritto dell'Unione una tariffa calcolata mediante criteri presuntivi fondati sulla superficie e sulla destinazione degli immobili, purché i criteri siano obiettivi e abbiano un rapporto con i costi del servizio.

Massime di principio

  • Per la TIA/TARI, la tariffa può essere determinata sulla base della produzione media o potenziale di rifiuti, senza necessità di misurare i rifiuti effettivamente prodotti da ogni singola utenza.
  • Quando una struttura esercita un'attività principale omogenea, come quella alberghiera, le sue diverse aree interne non devono essere automaticamente assoggettate a categorie tariffarie differenti; occorre verificare se il regolamento e la legge consentano una distinzione effettivamente fondata su criteri obiettivi.
  • La detenzione di locali o aree normalmente comporta l'assoggettamento alla tariffa. Chi chiede l'esclusione o la riduzione deve indicare e provare con precisione le superfici non tassabili, la loro destinazione e i presupposti dell'agevolazione.
  • L'assenza di produzione effettiva di rifiuti non è normalmente sufficiente a escludere il tributo; possono rilevare la non utilizzabilità dell'area, la produzione di rifiuti speciali non assimilati o il comprovato avvio al recupero, secondo le condizioni previste dalla legge e dal regolamento.
  • Le questioni relative a rifiuti speciali, imballaggi e CONAI devono essere dedotte e documentate già nei giudizi di merito; non possono, salvo eccezioni, essere introdotte per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
  • In caso di contestazione delle superfici, il contribuente deve formulare tempestivamente una specifica censura e indicare gli atti processuali in cui l'ha proposta; in cassazione non è sufficiente lamentare genericamente che il giudice abbia ignorato le misurazioni.
  • La cassazione con rinvio non significa vittoria definitiva sull'importo dovuto: il giudice di rinvio dovrà applicare il principio stabilito dalla Corte e rideterminare la tariffa concreta, oltre a liquidare le spese.

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