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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14739/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una banca, poi succeduta da una società di cartolarizzazione quale cessionaria del credito, agì in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto di costituzione di un trust con cui due coniugi avevano conferito beni immobili di loro proprietà. La pretesa era fondata sull'assunto che il debitore fideiussore fosse obbligato verso la banca in forza di una garanzia prestata a favore di una società e che il trust avesse reso più difficile la soddisfazione del credito. Il tribunale accolse la domanda e la corte d'appello confermò, ritenendo: esistente un credito certo e idoneo a fondare l'azione ex art. 2901 c.c.; sufficiente, quanto al pregiudizio, anche la semplice maggiore difficoltà o incertezza del soddisfacimento del credito; non provata dai debitori la capienza del patrimonio residuo; e, quanto all'elemento soggettivo, necessario in concreto anche un indice di dolosa preordinazione dell'atto per pregiudicare il creditore. In cassazione i debitori dedussero violazione dell'art. 2901 c.c., sostenendo che la corte territoriale non aveva considerato la sufficiente consistenza del patrimonio residuo e che, comunque, non era stata provata l'anteriorità dell'atto di trust rispetto al sorgere della loro posizione debitoria, con conseguente insussistenza della dolosa preordinazione e del consilium fraudis.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, sia sulla prova dell'eventus damni sia sulla prova del consilium fraudis. Ha inoltre osservato che la motivazione della corte d'appello era sufficiente, avendo affermato che il pregiudizio rilevante ai fini revocatori ricorre anche quando l'atto renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, e che la prova della capienza residua del patrimonio non era stata fornita. Quanto all'elemento soggettivo, la Corte ha rilevato che, secondo la stessa ricostruzione di merito, l'atto dispositivo era successivo al sorgere del credito, identificato nel momento della costituzione della fideiussione; in ogni caso, la contestazione sulla prova del consilium fraudis era fattuale e quindi non scrutinabile in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria è sufficiente un pregiudizio attuale o potenziale alle ragioni del creditore, anche quando l'atto renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito; la prova della capienza del patrimonio residuo incombe sul debitore che la invoca. L'elemento soggettivo può essere valutato in relazione all'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo e, in concreto, la censura sul consilium fraudis non è riesaminabile in cassazione se richiede una nuova valutazione del merito.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la procedura camerale e la comunicazione della proposta del relatore.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria il pregiudizio per il creditore non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore: è sufficiente che l'atto dispositivo renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, alterando quantitativamente o qualitativamente la garanzia patrimoniale.
  • La prova dell'adeguata capienza del patrimonio residuo del debitore, idonea a escludere l'eventus damni, grava sulla parte che la allega e non può essere sostituita da mere affermazioni difensive non supportate da prova.
  • Le censure che mirano a contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione delle prove e la sussistenza concreta del consilium fraudis non sono ammissibili in cassazione quando richiedono un nuovo giudizio di merito.
  • Se l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, ai fini della revocatoria non è necessaria la prova della dolosa preordinazione nella stessa misura richiesta per gli atti anteriori al credito; in ogni caso, la relativa valutazione è riservata al giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto l'apparente veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzioni revocatorie
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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