Cassazione Penale, Sentenza n. 8108/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) con due motivi: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Catanzaro, sostenendo che la stessa associazione era già stata oggetto del procedimento 'Area 51' celebrato a Milano e che il fulcro operativo sarebbe stato nel Milanese attorno a Francesco Riitano; 2) violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. e del diritto dell'Unione Europea (sent. C-746/18 della CGUE 2/3/2021) per aver utilizzato tabulati del traffico telefonico acquisiti con decreto del P.M. senza provvedimento di un giudice terzo, con la doglianza che tali tabulati sarebbero stati determinanti per associare l'indagato all'account di messaggistica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretto il criterio territoriale applicato dal riesame (il luogo in cui si è manifestata per primo la concreta operatività del sodalizio) e ha confermato la valutazione fattuale del Tribunale che individua il centro decisionale e operativo in Calabria, richiamando elementi quali la costante presenza del vertice Gallace a Guardavalle, gli spostamenti in Calabria di vari appartenenti per approvvigionamento e disposizioni e la consumazione di reati-scopo in territorio calabrese; il ruolo di Riitano è stato qualificato come quello di broker non decisivo per fissare la competenza territoriale. Sul secondo motivo il rimessione del ricorso è stata dichiarata inammissibile per genericità: la difesa non ha indicato con precisione gli atti affetti dal vizio né dimostrato l'incidenza decisiva dei tabulati sul complessivo compendio indiziario, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (art. 616 cod. proc. pen.) e disposti gli adempimenti di cancelleria (art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 74, d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; richiamata come fattispecie oggetto dell'imputazione e della determinazione della competenza territoriale in base alla concreta operatività del sodalizio
art. 191, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione all'utilizzabilità dei tabulati del traffico telefonico; la questione riguarda la legittimità dell'acquisizione dei dati con decreto del P.M. senza provvedimento di giudice terzo
Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-746/18, 2 marzo 2021
Invocata dalla difesa per sostenere che il diritto dell'Unione limita l'accesso delle autorità ai dati del traffico telefonico alle ipotesi di forme gravi di criminalità e di gravi minacce alla sicurezza pubblica; il riesame aveva ritenuto il precetto della CGUE indeterminato e non vincolante nella forma dedotta dalla difesa
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese di giudizio in caso di rigetto del ricorso, applicata alla parte proponente
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prescrive adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento impugnato; disposta la trasmissione per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- In tema di reati associativi la competenza territoriale si determina dal luogo in cui si è manifestata per primo la concreta operatività del sodalizio; elementi fattuali come la presenza stabile del vertice, spostamenti reiterati degli aderenti verso un luogo e la consumazione di reati-scopo in un territorio sono decisivi per individuare tale luogo
- Il ruolo di singoli intermediari o broker che operano in più regioni non esclude di per sé la determinazione della competenza in favore del luogo dove è collocato il centro decisionale ed operativo
- In Cassazione è essenziale che chi deduca l'inutilizzabilità di atti indichi con precisione quali atti sono viziati e dimostri in che misura la loro esclusione inciderebbe sul compendio indiziario; la mancata specificazione rende il motivo generico e inammissibile
- La questione dell'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico senza provvedimento giudiziale terzo solleva profili di diritto dell'Unione, ma per essere decisiva in sede di legittimità deve essere adeguatamente articolata e collegata agli atti probatori specifici
- Quando si invoca una pronuncia della CGUE è utile spiegare concretamente come le nozioni europee (es. 'forme gravi di criminalità') si applicano al caso concreto e quali atti/processi nazionali sarebbero incompatibili, per evitare che il giudice interno reputi il precetto indeterminato o irrilevante
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