Cassazione Penale, Sentenza n. 37415/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava in primo luogo l'ammissione, in sede di appello, di un elenco dei precedenti fotodattiloscopici prodotto tardivamente dal Pubblico ministero appellante e ritenuto decisivo dalla Corte di merito per affermare la responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 495 c.p. (false generalità). Si deduceva che tale acquisizione aveva ampliato il thema probandum senza che fossero state acquisite le ulteriori prove necessarie (es. verbale di identificazione o testimonianze degli operanti), e che la Corte aveva omesso di considerare le dichiarazioni dell'imputato che indicavano circostanze alternative (fatti avvenuti in Germania). Con un secondo motivo si denunciava vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, della sospensione condizionale della pena e per la mancata non menzione della condanna nel certificato del casellario.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha censurato la sentenza d'appello per avere essa basato la condanna unicamente sull'elenco dei precedenti dattiloscopici acquisito in appello, senza indicare elementi acquisiti altrove (quali verbali di identificazione o dichiarazioni degli operanti) che consentissero di collegare in modo compiuto il risultato prove all'attribuzione del fatto al ricorrente. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito e dunque non deciso.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
norma procedurale richiamata per l'ammissione delle conclusioni e per il deposito delle requisitorie scritte; utilizzata nel procedimento di cassazione per la presentazione della requisitoria del Procuratore generale
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all'ammissione e al valore probatorio dell'elenco dattiloscopico acquisito in appello
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
vizio di motivazione denunciato con riferimento alla valutazione delle circostanze attenuanti e delle misure relative alla pena
art. 507 c.p.p.
norma sul gravame e sul procedimento d'appello richiamata a supporto delle censure sulla rinnovazione dell'istruttoria
art. 603 c.p.p.
norma concernente l'acquisizione di documenti e prove in appello; richiamata nella critica dell'ammissione tardiva dell'elenco dattiloscopico
art. 495 c.p.
fattispecie di reato contestata (false generalità) per la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile in appello
art. 62-bis c.p. (citato come 61-bis nel testo)
norma sulle circostanze attenuanti generiche richiamata nel secondo motivo (denuncia di mancata concessione)
art. 69 c.p.
disciplina della sospensione condizionale della pena, richiamata per contestare la mancata concessione
art. 132 c.p.
criteri per la determinazione della pena, rilevanti ai fini della richiesta di concessione di benefici
art. 133 c.p.
circostanze attenuanti/aggavanti e modalità della loro applicazione, richiamata nella censura motivazionale
art. 163 c.p.
norma sulla non menzione della condanna nel casellario giudiziale, richiamata nel secondo motivo
art. 526, comma 1, c.p.p.
richiesto il rispetto del contraddittorio nell'acquisizione di prove documentali in appello; la Cassazione richiama la giurisprudenza secondo cui l'acquisizione è ammissibile solo se rilevante e decisiva e garantisca il contraddittorio, pena l'inutilizzabilità
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020 (richiamata)
principio secondo cui in appello l'acquisizione di prova documentale non richiede ordinanza formale ma esige che la prova sia rilevante e decisiva e che sia assicurato il contraddittorio tra le parti
Massime di principio
- In appello l'ammissione di prove documentali tardive è ammessa solo se la prova è rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio e se è assicurato il pieno contraddittorio; in mancanza la prova rischia di essere inutilizzabile.
- La Corte d'appello non può fondare una condanna esclusivamente su elenchi o registri amministrativi (es. precedenti dattiloscopici) senza indicare elementi probatori complementari che colleghino il dato documentale all'identità dell'imputato (verbali di identificazione, dichiarazioni degli operanti, altri riscontri).
- Se l'acquisizione in appello determina un ampliamento del thema probandum, la difesa ha diritto a ottenere l'acquisizione delle ulteriori prove necessarie per garantire il contraddittorio e la completezza dell'istruttoria; l'omissione di tali attività può determinare l'annullamento della sentenza.
- Le censure sulla valutazione delle circostanze attenuanti e sui benefici (sospensione condizionale, non menzione nel casellario) possono essere assorbite se il vizio principale (ad es. prova decisiva non correttamente acquisita o valutata) comporta annullamento e rinvio; in fase di nuovo giudizio la Corte dovrà riesaminare anche tali profili.
- In situazioni analoghe è strategico per la difesa contestare puntualmente l'ammissione e il valore probatorio di documenti nuovi introdotti in appello e chiedere, se necessario, la rinnovazione dell'istruttoria con l'assunzione di testimonianze o di verbali che possano accertare l'identità materiale dell'imputato.
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