Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1598/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 13 settembre 2021 di approvazione delle risultanze del “Bando Sport e Periferie 2020”, e segnatamente dell'allegato “A” al citato decreto, recante “Graduatoria di merito”, per la parte in cui non comprende il Comune odierno ricorrente e dell''allegato “B” al citato decreto recante “Elenco esclusi a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa”, per la parte in cui vi include il Comune odierno ricorrente; nonché, per quanto occorrer possa: - dell'allegato “C” al citato decreto, recante “Elenco esclusi dalla Commissione valutatrice di merito”; - del Bando “Sport e Periferie 2020” per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del Fondo “Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020; - di tutti i verbali del “Gruppo di lavoro”, ancorché di contenuto non noto e per l'accesso ai quali è stata presentata rituale istanza - allo stato inevasa - con i quali il Dipartimento per lo Sport ha ritenuto di escludere il Comune ricorrente in fase di istruttoria tecnico-amministrativa dal novero di quelli ammissibili a valutazione di merito e senza l'attivazione di alcun soccorso istruttorio; - del decreto del Capo del Dipartimento per Sport del 5 novembre 2020, con il quale si è proceduto ad istituire il predetto “Gruppo di lavoro” di supporto al Capo del Dipartimento medesimo - Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 - ad esso demandando la verifica preliminare di ammissibilità tecnico-amministrativa delle domande presentate; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ove lesivi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Trivento il 13.6.2022: per l’annullamento del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport del 25 marzo 2022 di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020 , e segnatamente dell'allegato “A” al citato decreto recante “Graduatoria di merito” , per la parte in cui non comprende il Comune odierno ricorrente e dell'allegato “B” al citato decreto concernente le domande di finanziamento ritenute non ammissibili - a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa, per la parte in cui include il Comune odierno ricorrente; nonché, per quanto occorrer possa: - dell'allegato “C” al citato decreto, recante le domande ritenute non ammissibili dalla Commissione; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dai ricorrenti, ove lesivi.

Giustizia amministrativa202111970

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione del Comune di Trivento dalle graduatorie del Bando Sport e Periferie 2020 per asserita mancata produzione della documentazione relativa alla verifica preventiva e validazione del livello di progettazione.

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Il Comune di Trivento, partecipante al Bando Sport e Periferie 2020 per ottenere un contributo destinato al completamento di un palazzetto dello sport, ha impugnato il decreto del 13 settembre 2021 e la successiva graduatoria rettificata approvata il 25 marzo 2022, nella parte in cui la domanda era stata inserita tra quelle non ammissibili. L’esclusione era motivata dalla violazione dei paragrafi 6, lettera d), e 8, lettera g), del bando, per la presunta mancata allegazione della documentazione comprovante la verifica preventiva e la validazione del livello di progettazione ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016. Il ricorrente ha dedotto: erroneità in fatto dell’esclusione, travisamento, illogicità manifesta e difetto assoluto di istruttoria; illegittima attribuzione di efficacia escludente alle prescrizioni del bando, in violazione dell’art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016; mancata attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016. Le medesime censure sono state riproposte con motivi aggiunti avverso la graduatoria del 25 marzo 2022. Si è costituito anche il Comune di Gissi quale controinteressato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo. Dalla documentazione prodotta risultava infatti che il verbale di verifica e validazione era stato effettivamente allegato alla domanda: ciò emergeva sia dal documento depositato sia dalla ricevuta telematica con il riepilogo degli allegati. L’esclusione era quindi fondata su un palese errore di fatto e su una ricostruzione smentita dagli atti. Il giudice ha ritenuto non rilevanti, una volta accertata l’effettiva produzione del documento, le ulteriori questioni relative alla natura della procedura, alla vincolatività delle prescrizioni del bando e alla necessità del soccorso istruttorio. Sono state annullate le graduatorie impugnate nella parte in cui escludevano il Comune di Trivento. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti del Comune controinteressato.

Norme richiamate

  • par. 6, lett. d), Bando Sport e Periferie 2020

    verifica preventiva e la validazione del livello di progettazione presentato, ai sensi dell’art. 26, D. Lgs. n. 50/2016

    La documentazione relativa alla verifica preventiva e alla validazione del progetto doveva essere allegata alla domanda.

  • par. 8, lett. g), Bando Sport e Periferie 2020

    esclusione delle richieste pervenute prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6

    La clausola prevedeva l’esclusione delle domande prive della documentazione richiesta dal paragrafo 6, ma non poteva giustificare l’esclusione quando il documento risultava effettivamente allegato.

  • art. 26 d.lgs. n. 50/2016

    La disposizione è richiamata quale base normativa della verifica preventiva e della validazione del livello di progettazione presentato.

  • art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50/2016

    Il ricorrente ne ha invocato la violazione contestando l’efficacia escludente attribuita alle prescrizioni del bando; la questione non è stata esaminata nel merito, essendo risultata assorbita dall’accertamento dell’errore di fatto.

  • art. 83 d.lgs. n. 50/2016

    Il ricorrente ha dedotto la mancata attivazione del soccorso istruttorio; anche tale questione è stata ritenuta non rilevante dopo l’accertamento dell’effettiva produzione del documento.

Massime di principio

  • L’esclusione da una procedura selettiva per omessa produzione di un documento è illegittima quando dagli atti della domanda e dalla ricevuta telematica risulta che il documento era stato effettivamente allegato.
  • L’accertamento dell’errore di fatto determinante l’esclusione costituisce ragione assorbente per l’annullamento dell’atto, rendendo non necessario esaminare le ulteriori questioni sulla vincolatività della lex specialis e sull’attivazione del soccorso istruttorio.
  • L’amministrazione non può fondare l’esclusione sulla mera erronea ricostruzione del contenuto documentale della domanda, quando la produzione agli atti dimostra l’avvenuto deposito della documentazione richiesta dal bando.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.